Accesso a una denuncia di successione e autorizzazione del g. o. competente
Tar Marche Ancona, sezione II, sentenza 12 luglio 2024 n. 658
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale …del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dagli avvocati…, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ancona, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in
Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione notificata tramite pec in data 13.03.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Ancona all' avv…., in qualità di legale del signor -OMISSIS-, con la quale è stato
opposto il diniego sulla richiesta di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990, con cui
era stata chiesta copia delle dichiarazioni di successione dei signori -OMISSIS-e-OMISSIS-;
nonché per l'annullamento di ogni altro provvedimento connesso, conseguente e consequenziale, ad
oggi anche non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti, e per l'accertamento del diritto
del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia delle dichiarazioni di successione dei signori -
OMISSIS-e-OMISSIS- oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata, con conseguente ordine
all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ancona alla esibizione della documentazione
richiesta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il ricorrente agisce per l'annullamento
del diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di accesso da egli formulata, in qualità
di erede universale del signor -OMISSIS-in virtù di testamento olografo, volta a conoscere se i signori
-OMISSIS-e-OMISSIS-, genitori del de cuius, avessero lasciato un testamento in relazione a taluni
titoli postali a loro intestati - tra i quali ve ne sarebbero alcuni cointestati tra il signor -OMISSIS-e sua
madre signora-OMISSIS- - e ad ottenere copia della dichiarazione di successione di entrambi gli
anzidetti genitori, nonché per la declaratoria del proprio diritto all'accesso.
L'Amministrazione, a supporto del diniego, ha dedotto che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.P.R.
n. 131 del 1986, vi sarebbe un impedimento all'ostensione dei documenti richiesti in mancanza di
autorizzazione del giudice competente, dal momento che l'istante sarebbe terzo rispetto a tali atti.
Quanto poi all'ulteriore richiesta di conoscere se i signori -OMISSIS-e-OMISSIS- abbiano lasciato
testamento in relazione a detti titoli, la stessa non è stata accolta sull'assunto che non spetterebbe
all'Amministrazione finanziaria rilasciare certificazioni o dichiarazioni attestanti l'esistenza e
l'oggetto di un testamento.
A sostegno del gravame, parte ricorrente lamenta l'illegittimità del diniego, deducendo, in
particolare, che l'Agenzia delle Entrate avrebbe errato nel considerarlo un terzo estraneo, dal
momento che egli sarebbe un avente causa e come tale non avrebbe alcuna necessità di munirsi
dell'autorizzazione del giudice.
Si è costituita in giudizio, per resistere, l'Amministrazione finanziaria.
All'udienza camerale del 27 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione dopo la discussione
orale.
2. Il ricorso è infondato.
L'articolo 24, comma quinto, della L. n. 241 del 1990 fa salve le disposizioni vigenti che limitano
l'accesso alla documentazione amministrativa.
Nel caso in esame, trova applicazione la norma speciale di cui all'art. 18, comma terzo, del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131 (T.U. imposta di registro) - cui rinvia per i divieti l'art. 60 del D.Lgs. 31 ottobre
1990, n. 346 (T.U. delle imposte di donazione e successione) - in base al quale "su richiesta delle parti
contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio
del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali
è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico
o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore
competente …".
Sulla base di tale disposizione, la domanda di accesso alla documentazione richiesta doveva essere
preceduta da un'apposita autorizzazione del giudice ordinario competente, atteso che il ricorrente,
ancorché erede universale del signor -OMISSIS-, ha chiesto copia della dichiarazione di successione
dei genitori di quest'ultimo in favore di altri soggetti, rispetto alla quale inevitabilmente la sua
posizione è di soggetto terzo, essendo egli estraneo alla denuncia di successione di cui vuole ottenere
copia, non rivestendo né la qualità di erede né quella di legatario o, comunque, di soggetto avente
causa dall'apertura della successione (TAR Campania Salerno, sez. I, 15 maggio 2013, n. 1103).
Pertanto, la carenza di tale preventiva autorizzazione comporta l'insussistenza dell'obbligo
dell'Amministrazione finanziaria di consentire l'accesso e di rilasciare copia della denuncia di
successione di cui trattasi (TAR Veneto Venezia, sez. I, 27 gennaio 2020, n. 87; TAR Abruzzo Pescara,
sez. I, 20 luglio 2018, n. 245).
Da condividere è anche il diniego opposto sulla seconda richiesta formulata dall'istante (volta a
sapere se i signori -OMISSIS-e-OMISSIS- abbiano lasciato un testamento in relazione ai titoli di che
trattasi), dal momento che l'Agenzia delle Entrate non è il soggetto deputato al rilascio di
certificazioni e/o attestazioni di tal genere. A ciò aggiungasi che, per principio giurisprudenziale
pacifico, il diritto di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione deve essere esercitato con
riferimento a documenti specifici, già formati ed esistenti, non potendo l'istanza di accesso afferire a
notizie e/o a informazioni che per essere fornite presuppongono lo svolgimento di attività di ricerca
e di elaborazione da parte dell'Amministrazione (ex multis, TAR Trentino Alto-Adige Trento, sez. I,
1 dicembre 2023, n. 201; TAR Lazio Roma, sez. III, 26 gennaio 2023, n. 1438).
Va da sé che l'interessato, una volta munitosi dell'autorizzazione del giudice ordinario, potrà
ottenere l'accesso alla suddetta documentazione, purché possa configurarsi in capo all'istante la
ricorrenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione o comunque connesso o
strumentale ad una posizione giuridica qualificata, e sempre che non sussistano altre ragioni ostative
connesse all'esigenza della tutela della riservatezza dei terzi controinteressati.
2.1. Per tali ragioni, il ricorso va respinto e, quanto alle spese, ricorrono giusti motivi per disporne la
compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di
procedere all'oscuramento delle generalità.
Conclusione
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024 con l'intervento dei
magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
28-12-2024 03:27
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