Disciplinare avvocati.-Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale che abbia dichiarato estinto il reato sulla scorta dell’esito positivo della messa alla prova
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 130 del 2 maggio 2025
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R.G. N. 292/24 RD n. 130/25
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Francesco NAPOLI Presidente f.f.
- Avv. Biancamaria D’AGOSTINO Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI Componente
- Avv. Ettore ATZORI Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO Componente
- Avv. Giampiero CASSI Componente
- Avv. Aniello COSIMATO Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO Componente
- Avv. Antonino GALLETTI Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA’ TASCONA Componente
- Avv. Alessandro PATELLI Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO Componente
- Avv. Antonello TALERICO Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato il 25 luglio 2024 dall’abogado [RICORRENTE] del Foro di Torino,
difesa dagli avvocati [OMISSIS] e [OMISSIS], entrambi del Foro di Torino, avverso la
decisione emessa in data 21-27 giugno 2024 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di
Torino, notificata il 27 giugno 2024, con la quale è stata applicata la sanzione della
sospensione per due anni dall’esercizio della professione;
Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è presente;
è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, regolarmente citato, nessuno è
presente;
Il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli svolge la relazione;
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Inteso il P.G., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, salvo rimettersi al Consiglio per
la eventuale rideterminazione della sanzione;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ribadisce i fatti e i motivi del ricorso ed insiste
nell’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti
FATTO
Il procedimento trae origine dalla segnalazione inviata il 20 giugno 2019 dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 129 disp. att. c.p.p., con la quale si
informava che il P.M. aveva prestato il consenso alla sospensione di un procedimento
penale nei confronti dell’abogado [RICORRENTE] con messa alla prova della stessa nella
fase delle indagini preliminari.
A seguito della segnalazione, il Consiglio di Disciplina di Torino deliberava l’apertura del
procedimento disciplinare con i seguenti capi d’incolpazione, che riprendevano le ipotesi di
reato formulate nel procedimento penale:
“A) violazione degli artt. 4, comma 2 e art. 9, comma 1 e degli artt. 23, commi 5 e 6 e art. 26
comma 3 C.D.F. per aver violato dolosamente la Legge penale, segnatamente gli artt. 640
Cod. Pen. e 482 in relazione all'art. 476 Cod. Pen. e per non aver adempiuto al mandato
ricevuto dal Signor [AAA] per non scusabile e rilevante trascuratezza e per aver suggerito
comportamenti, atti o negozi nulli o fraudolenti. Più precisamente:
- reato p. e p. dall'art. 640 comma I Cod. Pen., 61 n. 11 Cod. Pen. perché, in qualità di
dottore in legge, con artifici e raggiri traeva in errore [AAA], facendosi consegnare, quale
anticipo per istruire la pratica di immigrazione, mediante contratto di soggiorno per lavoro
subordinato, dal proprio nipote [BBB], la somma complessiva di € 500,00 in contanti, così
procurandosi un ingiusto profitto con pari danno alla p.o. Artifici e raggiri consistiti nel
chiedere il pagamento dell'anticipo in assenza dell'intenzione di istruire la pratica in
questione e consegnando alla persona offesa un contratto di soggiorno per lavoro
subordinato, artefatto. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazione
d'ufficio.
In Torino nel giugno 2017.
- reato p. e p. dagli artt. 482 in relazione all'art. 476, comma I Cod. Pen., 61 n. 2 Cod. Pen.
perché formava il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, apparentemente rilasciato
a nome [BBB] dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma, avendo falso protocollo
P-TO/L/Q/2017/[OMISSIS], riconducibile al Comune di Torino, artefacendolo integralmente.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo che
precede.
In luogo sconosciuto, in data anteriore e prossima all'aprile 2018.
In Torino dal giugno 2017 all'aprile 2018;
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B) Violazione dell'art. 27, commi 1 e 6 del C.D.F. anche in relazione al canone di cui all'art.
12 C.D.F. per non aver informato compiutamente la parte assistita, Signor [AAA], in
relazione all'incarico descritto sub capo A), all'atto dell'esecuzione dell'incarico, delle
caratteristiche e dell'attività da espletare e per aver dato allo stesso Signor [AAA] false
informazioni e rassicurazioni sull'espletamento della pratica e consegnando allo stesso un
contratto di soggiorno artefatto, meglio indicato al capo A).
In Torino dal giugno 2017 all'aprile 2018;
C) violazione dell'art. 29, commi 1, 3 e 4 del C.D.F. anche in relazione al canone di cui all'art.
16, comma I del C.D.F. per aver richiesto al signor [AAA] compensi non commisurati alle
prestazioni poi effettuate, avendo chiesto ed ottenuto la somma di € 500,00 in contanti, e
per non aver emesso il prescritto documento fiscale, con riferimento all'incarico e alle
condotte di cui al capo A).
In Torino, dal giugno 2017 all'aprile 2018".
Nel corso del procedimento disciplinare venivano acquisiti gli atti del procedimento penale
e l’incolpata non presentava difese.
Fissata l’udienza dibattimentale, il difensore dell’incolpata inoltrava istanza di rinvio
adducendo legittimo impedimento a comparire.
In apertura dell’udienza il Consiglio di Disciplina rigettava l’istanza di rinvio, non ritenendo
sussistente il legittimo impedimento; all’udienza compariva comunque altro legale, delegato
dal difensore, che produceva documentazione, fra la quale copia della sentenza del
Tribunale penale di Torino “di non doversi procedere … in relazione ai reati ascritti per
essersi gli stessi estinti stante l’esito positivo della messa alla prova”.
All’esito il Consiglio di Disciplina pronunciava decisione con la quale, ritenuta la
responsabilità dell’incolpata per gli addebiti di cui ai capi d’incolpazione, applicava la
sanzione della sospensione per due anni dall’esercizio della professione.
Avverso la decisione del Consiglio di Disciplina l’incolpata proponeva ricorso sulla base di
tre motivi.
Con il primo motivo (“Violazione del diritto di difesa: il rigetto dell’istanza di legittimo
impedimento”), la ricorrente lamentava la violazione del diritto di difesa contestando il fatto
che il Consiglio di Disciplina aveva omesso di rinviare l’udienza dibattimentale del 21 giugno
2024 in presenza di un’istanza di rinvio per legittimo impedimento formulata dal difensore
dell’incolpata, che aveva comunicato la propria impossibilità a comparire non appena
ricevuto il conferimento del mandato.
Veniva dedotto anche il fatto che il legittimo impedimento non era escluso dal fatto che
all’udienza era comparso, in sostituzione del difensore, un altro legale, non nella veste di
sostituto processuale ma esclusivamente per insistere nell’istanza ed annotare la data del
rinvio che era stato tempestivamente richiesto. Del pari, non costituirebbe circostanza
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idonea ad escludere il legittimo impedimento il fatto che il dedotto concomitante impegno
professionale era già noto al momento dell’accettazione dell’incarico di difesa nel
procedimento disciplinare, giacché il difensore riteneva di dover garantire la propria
presenza alla concomitante udienza nel processo penale per il quale aveva ricevuto
previamente il mandato e confidava nell’accoglimento dell’istanza di rinvio da parte del
Consiglio di Disciplina, trattandosi peraltro della prima udienza nel procedimento
disciplinare, nel quale quindi non erano già stati richiesti rinvii dalla difesa.
Con il secondo motivo (“Infondatezza delle accuse”), la ricorrente censurava la decisione
nella parte in cui i fatti contestati sono stati ritenuti provati sulla base della sentenza penale
di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova.
Tale sentenza, secondo la difesa, non costituirebbe elemento sintomatico della
colpevolezza dell’indagata, poiché la scelta del rito speciale non può essere considerata
ammissione di responsabilità, così come non lo sarebbero né l’avvenuto e documentato
risarcimento del danno alla parte offesa né le dichiarazioni rese dall’indagata all’U.E.P.E.,
che il Consiglio di Disciplina ha erroneamente valorizzato nella decisione, vale a dire la frase
“dopo la tempesta ora vedo un bel prato verde e fiorito”.
Inoltre, la rinuncia ad assumere le testimonianze (in realtà un’unica testimonianza: quella
del querelante) deliberata dal Consiglio di Disciplina all’udienza dibattimentale così come
l’omessa audizione dell’incolpata (quale effetto del mancato accoglimento dell’istanza di
rinvio dell’udienza) avrebbero determinato il mancato raggiungimento della prova dei fatti,
per la quale il Consiglio di Disciplina si era affidato esclusivamente alle dichiarazioni del
querelante (contenute negli atti penali acquisiti d’ufficio nel corso del procedimento
disciplinare), non suffragate da adeguati riscontri né esitate in un provvedimento di
condanna.
Infine, quanto alla somma richiesta quale acconto dell’attività di cui al capo c)
dell’incolpazione, la ricorrente deduceva che essa “non solo risulta essere assolutamente
commisurata e ragionevole rispetto all’attività da espletare ma ella avrebbe in ogni caso,
alla conclusione del procedimento, emesso regolare fattura”.
Con il terzo e ultimo motivo (“L’eccessività della sanzione”), l’incolpata, in via subordinata,
riteneva sproporzionata la sanzione della sospensione e chiedeva l’applicazione di una
sanzione meno afflittiva, ritenendo che non siano state adeguatamente valutate le
circostanze della incensuratezza disciplinare e dell’avvenuto risarcimento del danno alle
persone offese.
La ricorrente concludeva chiedendo di, “in principalità, annullare l’ordinanza emessa dal
Consiglio Distrettuale di Disciplina presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino per
violazione del diritto di difesa; assolvere l’incolpata per insussistenza delle violazioni
disciplinari; in subordine, contenere nei minimi edittali la sanzione disciplinare”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d’impugnazione non è fondato, non potendosi configurare, nella fattispecie,
alcuna violazione del diritto di difesa a causa del rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza per
legittimo impedimento del difensore.
Si rammenta, infatti, che “perché possa ritenersi sussistente l’impedimento dell’avvocato
difensore a comparire in udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario
che l’impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente,
ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della
presenza del difensore in altro processo. Infatti, non è la mera concomitanza di impegni
professionali ad integrare un legittimo impedimento – altrimenti verrebbe attribuita al
difensore la scelta arbitraria di quale dei due procedimenti privilegiare – quanto, piuttosto,
la condizione obiettiva, scrutinata dal giudice, di impossibilità assoluta di prestare la propria
opera in una sede processuale, perché compromessa da un concomitante e (in quel
momento) ‘prevalente’ impegno difensivo. Conclusivamente, l’impegno professionale del
difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento a condizione che il
difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi
impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua
funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro
codifensore, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende
partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio” (sentenza del Consiglio Nazionale Forense
n. 102/2024; conformi: n. 32/2021 e 232/2020).
Si tratta, peraltro, degli stessi principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte
di Cassazione Penale, Sezioni Unite, n. 4909/2014), ritenuti applicabili anche al
procedimento disciplinare (cfr. sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 85/2020).
Nella fattispecie l’istanza di rinvio, pur rispondente al requisito della tempestività, nulla
diceva in merito ai criteri di prevalenza riguardo alla necessità della partecipazione ad
un’udienza rispetto all’altra, limitandosi a segnalare che “l’udienza fissata dinanzi al
Tribunale di Forlì costituisce … un impegno professionale sorto antecedentemente rispetto
all’udienza dinanzi a Codesto Ill.mo Consiglio”.
Tuttavia, il mero dato formale dell’assunzione del mandato in epoca precedente non è un
criterio rilevante rispetto al requisito, sostanziale, della essenzialità della difesa che deve
essere personalmente garantita nell’udienza concomitante.
Così come, ovviamente, non può assumere rilevanza a tali fini il fatto, invocato nel ricorso,
che nel procedimento disciplinare, trattandosi della prima udienza, non erano ancora stati
concessi rinvii.
Ciò detto, si osserva che – in ogni caso – all’udienza di discussione fissata innanzi al
Consiglio di Disciplina era comparso altro difensore nell’interesse dell’incolpata, che nel
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ricorso la difesa della stessa declassa a “legale privo della veste di sostituto processuale”,
che sarebbe comparso esclusivamente per insistere nell’istanza ed annotare la data del
rinvio che era stato richiesto.
Orbene, a prescindere dal fatto che l’ordinamento non prevede la figura del mero nuncius
d’udienza, dovendosi intendere il legale che partecipa all’udienza – in forza di mandato
ovvero di delega – quale difensore a tutti gli effetti, nel concreto si osserva che il difensore
delegato che ha partecipato all’udienza non si è limitato affatto a comparire esclusivamente
per insistere nell’istanza di rinvio (circostanza che, già essa sola, realizza lo svolgimento di
un’attività difensiva), ma ha concretamente e compiutamente svolto attività di difesa
depositando documenti, fra i quali la sentenza penale, decisivi ai fini della decisione da
assumere.
Anche il secondo motivo (“Infondatezza delle accuse”) appare infondato.
Se è vero che – a differenza della sentenza penale di condanna (che ha efficacia di giudicato
in sede disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed
all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) e dell’assoluzione pronunciata perché il
fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (che vincola in conformità il
giudice della deontologia) – è irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare dell’incolpato
la sentenza penale che abbia dichiarato estinto il reato sulla scorta dell’esito positivo della
messa alla prova (cfr. sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 280/2024), nel caso
concreto non può dirsi che il Consiglio di Disciplina abbia indotto il proprio giudizio di
colpevolezza esclusivamente dalla sentenza.
Al di là dalle dichiarazioni rilasciate dall’incolpata all’U.E.P.E., alle quali da sole non è
possibile attribuire valore confessorio rispetto alle condotte addebitate, la decisione del
Consiglio di Disciplina è ancorata alle risultanze delle indagini effettuate nel procedimento
penale, acquisite agli atti del procedimento disciplinare.
In particolare, oltre alle circostanziate e documentate dichiarazioni del querelante, appaiono
confermative degli addebiti disciplinari le sommarie informazioni rese dall’avv. [OMISSIS],
collega di studio dell’incolpata, il quale ha fornito conferma del fatto che l’incolpata
esercitava presso il suo studio (avendo così accesso al suo timbro, apposto sul documento
falsificato), svolgendo l’attività oggetto della relazione professionale con il querelante.
Non assume invece rilevanza la circostanza, contestata dalla ricorrente, che il Consiglio di
Disciplina abbia, all’udienza dibattimentale, rinunciato ad assumere nella sede disciplinare
la testimonianza del querelante, a conferma di quanto dallo stesso già dichiarato a verbale
nel procedimento penale.
Sul punto va rilevato che nel procedimento innanzi al Consiglio di Disciplina opera il principio
del libero convincimento del giudice disciplinare, il quale gode di ampio potere discrezionale
nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove, con la conseguenza che la decisione
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deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze, istruttorie e documentali,
acquisite al procedimento.
In particolare si richiamano i seguenti principi, che condensano l’orientamento consolidato
della giurisprudenza:
- “l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata
allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale
nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che
rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della
completezza e definitività della istruttoria” (sentenza del Consiglio Nazionale Forense n.
161/2023);
- “il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice
della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e
conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità
della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di
documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i
contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio
già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da
giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite al procedimento” (sentenza del
Consiglio Nazionale Forense n. 4/2022);
- “il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la
rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, … né determina
nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del
giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare
attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria” (sentenza del
Consiglio Nazionale Forense n. 134/2023; in conformità: sentenza della Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, n. 5200/2019);
- “in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio territoriale ha il potere
di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi e,
quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga
superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle
risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti
da giudicare” (sentenze del Consiglio Nazionale Forense n. 74/2021 e della Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, n. 31108/2017);
Riaffermati tali principi, non si ravvisano, nella decisione impugnata, vizi tali da rendere la
motivazione incoerente o illogica. Essa, al contrario, appare coerente alle risultanze
probatorie, come emerse per via documentale.
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Alla formazione del libero convincimento del giudice disciplinare possono peraltro
contribuire, come concretamente è avvenuto nella fattispecie, anche le prove raccolte nel
processo penale, che hanno piena utilizzabilità e rilevanza istruttoria nella sede
disciplinare: “anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in
forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel
processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della
formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur
se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte
del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del
decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore
probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non
incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento,
può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere
dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione
competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore”
(sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 19030/2021; conformi, fra le più
recenti: sentenze del Consiglio Nazionale Forense n. 312/2023, 240/2023, 197/2023,
115/2020 e 141/2020).
A maggior ragione, sono pienamente utilizzabili, ai fini della decisione disciplinare, le prove
poste a fondamento del giudizio penale per i medesimi fatti (cfr. sentenze del Consiglio
Nazionale Forense n. 83 del 1° giugno 2022 e n. 12 del 25 gennaio 2021).
Di più: “il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio
convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, ferma restando l’autonomia della
valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto” (sentenza del Consiglio Nazionale Forense
n. 192/2023; conformi: n. 255/2021, 65/2021, 28/2019, 83/2016 e 90/2015).
Del pari, non rileva la circostanza che il Consiglio di Disciplina non abbia proceduto
all’audizione dell’incolpata, dal momento che la stessa mai aveva formulato richiesta in tale
senso prima dell’udienza, alla quale non è comparsa senza alcuna giustificazione (l’istanza
di rinvio faceva riferimento esclusivo all’impedimento a comparire del difensore).
Le condotte di cui ai capi d’incolpazione a) e b) risultano, in definitiva, provate dagli atti
d’indagine penali acquisiti d’ufficio, ancorché esse debbano essere in parte riqualificate.
Non appare infatti pertinente il richiamo, operato dal Consiglio di Disciplina nei capi
d’incolpazione e nella decisione, ai canoni deontologici di cui all’art. 23 co. 5 (“L’avvocato …
deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che
essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita”) e 6 (“L’avvocato non deve
suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti”) c.d.f., non risultando che
vi sia stata alcuna compartecipazione del cliente all’attività fraudolenta posta in essere
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dall’incolpata, che l’ha realizzata autonomamente e, anzi, all’insaputa dello stesso
assistito.
Più propriamente appare doversi fare riferimento alla violazione dell’art. 50 co. 1 c.d.f.
(“Dovere di verità”), il quale prescrive che “l’avvocato non deve introdurre nel procedimento
prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi”.
La riqualificazione della condotta contestata non costituisce comunque motivo di nullità della
decisione del Consiglio di Disciplina, dal momento che “il Consiglio Nazionale Forense,
giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una
diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice
di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura
assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella
motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel
giudizio sia essenziali che accidentali” (sentenza del Consiglio Nazionale Forense n.
325/2024).
Tale riqualificazione, inoltre, non ha effetto riguardo al regime sanzionatorio applicabile,
posto che anche la violazione del canone di cui all’art. 50 co. 1 c.d.f. comporta, similmente
a quelle dei canoni di cui all’art. 23 co. 5 e 6 c.d.f., l’applicazione della sanzione disciplinare
della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
La condotta di cui al capo c) dell’incolpazione – vale a dire l’omessa fatturazione della
somma incassata – è circostanza confessata dalla ricorrente, che sul punto si è limitata a
dedurre che ella “avrebbe in ogni caso, alla conclusione del procedimento, emesso regolare
fattura”: la deduzione è irrilevante dal momento che, come noto, ai fini disciplinari la
(eventuale, oltre tutto) tardiva fatturazione è equivalente alla omessa fatturazione.
In merito alla mancata fatturazione, essendo la percezione della somma collocata – unica
fra le condotte contestate – in periodo (giugno 2017) idoneo al decorso del termine di sette
anni e mezzo previsto dall’art. 56 della legge n. 247/2012 per la prescrizione dell’azione
disciplinare, va osservato che la prescrizione non può dirsi maturata trattandosi di illecito a
carattere permanente (cfr., fra le tante, sentenze del Consiglio Nazionale Forense n.
343/2024, 340/2024 e 219/2024 e della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.
16252/2023).
Infine, la sproporzione fra la somma incassata e l’attività professionale che l’incolpata era
stata chiamata a svolgere è ontologica, non essendo stata posta in essere alcuna lecita
attività professionale.
Il terzo motivo d’impugnazione, relativo alla sproporzione della sanzione applicata, è invece
fondato.
Il Consiglio di Disciplina non pare infatti avere adeguatamente apprezzato alcune
circostanze che possono attenuare la responsabilità dell’incolpata, quali l’avvenuto
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risarcimento del danno al querelante, con anche la rifusione delle spese processuali, ed il
positivo esito della messa alla prova.
In particolare, riguardo a quest’ultima circostanza, appare significativamente indicativo della
resipiscenza dell’incolpata il fatto, riferito nella relazione finale dell’U.E.P.E., che ella ha
deciso di “proseguire dopo la messa alla prova la sua attività di volontaria” presso la Croce
Rossa.
In considerazione di quanto sopra si ritiene equo ridurre la sanzione ad un anno di
sospensione dall’attività professionale.
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione alla
sospensione per un anno dalla professione forense;
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità
di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025;
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Biancamaria D’Agostino f.to Avv. Francesco Napoli
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 2 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
30-10-2025 18:15
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