Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Sentenza

L'aumento della sanzione amministrativa nelle ipotesi di reiterazione dell&#...
L'aumento della sanzione amministrativa nelle ipotesi di reiterazione dell'illecito.
Cass. civ., sez. II, sent., 22 agosto 2022, n. 25079

Presidente Manna – Relatore Cosentino

Fatto e svolgimento del processo

Il sig. G.F.- accomandatario della società G.F. & C. s.a.s., titolare di una rivendita di tabacchi in (omissis) - è stato sanzionato dall'Agenzia delle Dogane, con ordinanza ingiunzione n. 7779 del 22.1.2016, per aver venduto tabacco a persona minorenne in data 22.10.2015.

Nel conseguente giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione la Corte di appello di Trento, confermando la sentenza di primo grado, ha accertato la responsabilità del G. per l'illecito ascrittogli, ma ha eliminato la maggiorazione per reiterazione che era stata applicata dall'Agenzia delle Dogane, ai sensi del R.D. n. 2316 del 1934, art. 25, comma 2, in relazione ad un pregresso episodio di vendita di tabacchi a minore, risalente al 2013. Esclusi gli effetti della reiterazione, i limiti edittali della sanzione sono stati ritenuti non quelli a cui era parametrata l'ordinanza-ingiunzione (da Euro 500 ad Euro 2.000, oltre alla sospensione dell'attività per tre mesi) bensì quelli della sanzione base (da Euro 250 ad Euro 1.000).

A fondamento di quest'ultima statuizione la corte territoriale ha valorizzato il rilievo che il G. si era avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione irrogata per il primo illecito accertato; circostanza, questa, ritenuta idonea ad escludere, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, comma 5, l'aumento di sanzione connesso alla reiterazione dell'illecito.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha impugnato la predetta sentenza con ricorso per cassazione.

G.F., in proprio e quale rappresentante della G.F.& C. s.a.s., si è costituito nel presente giudizio a mezzo controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato.

La causa - chiamata all'adunanza di camera di consiglio della Sesta sezione civile del 7.11.2018 sulla base di una proposta di rigetto del ricorso formulata dal consigliere relatore designato, per la quale la difesa erariale depositava una memoria - è stata rimessa alla pubblica udienza e, quindi, chiamata all'udienza del 1 marzo 2022, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., e nella quale il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, in conformità alla requisitoria scritta depositata in prossimità dell'udienza.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso principale l'Agenzia denuncia la violazione o falsa applicazione del R.D. n. 2316 del 1934, art. 25, nonché della L. n. 689 del 1981, artt. 8 bis, 12 e 16, per non avere la corte di appello ritenuto applicabile al caso di specie l'aumento della sanzione amministrativa previsto dall'art. 25 citato, comma 2, per le ipotesi di reiterazione dell'illecito. La ricorrente afferma che l'esclusione degli effetti della reiterazione, prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, comma 5, in caso di pagamento in misura ridotta L. n. 689 del 1981, ex art. 16, non opererebbe nel caso di specie, stante la specialità della previsione del R.D. n. 2316 del 1934, art. 25, rispetto alla norma generale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 8 bis.

Il ricorso principale è infondato.

Non appare meritevole di accoglimento la tesi sostenuta dall'Agenzia ricorrente secondo cui la L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, comma 5, (alla cui stregua la reiterazione "non opera nel caso di pagamento in misura ridotta") non si applicherebbe alla violazione di cui al R.D. n. 2316 del 1934, art. 25, comma 2, (come modificato dal D.L. n. 158 del 2012, art. 7, convertito con la L. n. 189 del 2012, nel testo - applicabile ratione temporis anteriore alla ulteriore modifica recata dal D.Lgs. n. 6 del 2016, art. 24) in ragione della specialità della disposizione che sanziona la vendita o somministrazione di tabacchi a minori.

Il R.D. n. 2316 del 1934, art. 25, comma 2, non prevede, infatti, alcuna diversa disposizione, espressa o tacita, rispetto a quella di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, comma 5; nè in tale senso potrebbe valorizzarsi il rilievo che il relativo testo non fa menzione del disposto della L. n. 689 del 1981, art. 8 bis. La L. n. 689 del 1981, contiene la disciplina generale sul procedimento sanzionatorio amministrativo e, come previsto nel relativo art. 11, le disposizioni di cui al Capo I (ivi compreso l'art. 8 bis) "si osservano in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro". Deve pertanto ritenersi che l'aggravamento delle sanzioni previsto da una disciplina di settore per il caso in cui uno stesso illecito venga compiuto più volte rientri tra gli "effetti" a cui fa riferimento la L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, là dove, nel comma 5, recita "la reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce", subito prima di precisare che la stessa "non opera nel caso di pagamento in misura ridotta".

L'errore dell'Agenzia ricorrente si annida, dunque, là dove essa pretende di leggere nel R.D. n. 2316 del 1934, art. 25, comma 2, - che si limita a fissare un trattamento sanzionatorio differenziato per l'illecito base e per l'illecito aggravato dalla reiterazione, così determinando gli effetti di quest'ultima in relazione all'illecito di vendita o somministrazione di tabacchi a minori - una, in effetti inesistente, previsione che "stabilisca diversamente" le conseguenze, su tale illecito, del pagamento in misura ridotta; effetti tra i quali rientra anche - a norma della L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, comma 5, (applicabile a tutte le violazioni per le quali è prevista una sanzione pecuniaria), la neutralizzazione delle conseguenze della reiterazione.

La lex specialis idonea a neutralizzare la disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, suddetto art. 8 bis, comma 5, in sostanza, dovrebbe essere una disposizione specificamente regolatrice degli effetti del pagamento in misura ridotta sull'illecito di cui al R.D. n. 2316 del 1934, art. 25, e non, come mostra di ritenere la Difesa erariale, la mera regolazione degli effetti della reiterazione di tale illecito.

Il ricorso principale è rigettato e tanto preclude l'esame del ricorso incidentale, espressamente dichiarato condizionato: tale ricorso, volto a censurare l'accertamento di fatto della corte d'appello sulla responsabilità del G. per l'illecito a lui ascritto, resta quindi assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

Non vi è luogo alla declaratoria D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, di sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, essendo ricorrente un'Agenzia fiscale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza