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Sentenza

La giurisdizione del giudice amministrativo. sui concorsi pubblici...
La giurisdizione del giudice amministrativo. sui concorsi pubblici
T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., (ud. 23/06/2021) 24-06-2021, n. 7607


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 5351 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da M.F., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gherardo Marone, Alessandra Fucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

R.D., G.F.C., rappresentati e difesi dagli avv.ti Luisa Acampora, Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; G.T., G.C.B., G.P., D.G., rappresentati e difesi dagli avv.ti Ottavio Grandinetti, Andrea Aurelio Di Todaro, Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ottavio Grandinetti in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

a) del Provv. del 25 marzo 2021 con cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha fatto propri gli atti della Commissione e comunicato al ricorrente la non ammissione al colloquio orale nell'ambito della procedura selettiva per n. 6 posti di Primo Ricercatore, II livello professionale, di cui al bando 315.27 in quanto "la Commissione ha attribuito alla S.V. le seguenti votazioni: A.1 Prodotti scelti 19/30, A.2 Ulteriori pro-dotti della ricerca 12/15, Curriculum 17/25" per un totale di punti 48 (mentre il punteggio minimo da conseguire per ac-cedere alla prova orale era pari a 49);

b) di tutti i verbali della Commissione di concorso, con i relativi allegati, e segnatamente: b1) del verbale n. 1 del 17.12.2020 nel quale la Commissione ha determinato i criteri generali di valutazione dei titoli e i criteri analitici, senza tuttavia individuare i subcriteri di attribuzione dei punteggi; b2) dei verbali n. 2 del 4.2.2021 e n. 3 del 10.2.2021 (e dei relativi allegati) nei quali la Commissione ha esaminato ed attribuito i punteggi ai "prodotti scelti" di cui alla categoria A.1 del bando; b3) del verbale n. 4 del 24.2.2021 (e dei relativi allegati) nel quale la Commissione ha proceduto alla va-lutazione dei titoli di cui alla categoria A.2 del bando "ulteriori prodotti della ricerca" e B "curriculum"; b4) del verbale n. 5 del 10.3.2021 (e dei relativi allegati) nel quale la Commissione ha proseguito la valutazione iniziata nella seduta del 24.2.2021 e, terminata la stessa, non ha ammesso il ricorrente al successivo colloquio, avendogli riconosciuto un punteggio (di 48/70) inferiore a quello minimo previsto dal bando (pari a 49/70); b5) di tutti gli ulteriori verbali nei quali la Commissione ha valutato i candidati;

c) del decreto prot. (...) del 9.10.2020 con cui il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha nominato la Commissione esaminatrice;

d) per quanto possa occorrere, del bando di concorso 315.27 (e del relativo allegato A) nella parte in cui mette a concorso n. 6 posti "da destinare all'area strategica "Storia, Lingua, Diritto e Filosofia"" nonché del documento pubblicato in data 7.8.2020 che individua le Aree strategiche messe a concorso;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

annullamento

del provvedimento del Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato il 5.5.2021, che approva la graduatoria di merito della procedura selettiva per titoli e colloquio, per complessive n. 280 posizioni di Primo Ricercatore II livello, di cui al bando 315.27 PR - Area Strategica Storia, lingua, diritto e filosofia n. 6 posti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di R.D., del Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche, di G.T., Geri Franco Cerchiai, G.C.B., G.P. e di D.G.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorrente, ricercatore di diritto internazionale e di tutela dei diritti umani nel Consiglio Nazionale delle Ricerche dall'anno 2011, ha partecipato al concorso per 6 posti di Primo Ricercatore, II livello professionale, per l'Area Strategica "Storia, Lingua, Diritto e Filosofia", indetto dal Presidente

del Consiglio Nazionale delle Ricerche con decreto del 7.8.2020.

Il concorso si basava su una valutazione dei titoli e, laddove si fosse conseguito il punteggio minimo di 49/70, su una successiva prova orale.

Al ricorrente la commissione aveva assegnato un punteggio per i titoli pari a 48/70 per cui non era stato ammesso all'orale.

Tale valutazione veniva censurata sula scorta di tre motivi di ricorso.

Si costituivano in giudizio le controparti indicate in epigrafe ed in particolare uno dei controinteressato eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione, trattandosi di una selezione che non prevedeva una progressione verticale.

Il Collegio ritiene preliminare l'esame dell'eccezione che se fondata inibisce la valutazione del merito del ricorso.

Sulla questione la Sezione ha avuto modo in più occasioni di pronunciarsi (sentenze 1750/2019,

7562/2019, 12928/2020, 12377/2020) in linea con la pronuncia 8985/2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

I concorsi pubblici devoluti al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001 sono quelli che consentono una progressione verticale e non meramente economica; parimenti escluse sono le procedure che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo.

Nel caso di specie siamo nell'ambito di una procedura selettiva riservata a coloro che già rivestono la qualifica di ricercatore di I livello per conseguire il livello superiore della medesima categoria, posta in essere in esecuzione di un accordo sindacale inserito nel CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006.

Vi sono, pertanto, tutti i presupposti per far rientrare la vicenda in esame nell'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi negli anni e che comporta in difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario quale giudice del lavoro presso cui il giudizio potrà essere riassunto ex art. 11 c.p.a.

Le spese possono essere compensate per la natura in rito della decisione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo alla stessa al giudice ordinario nella sua veste di giudice del lavoro.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137 del 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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