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Sentenza

Il concorso pubblico non può contenere una riserva per i residenti....
Il concorso pubblico non può contenere una riserva per i residenti.
Lo stesso problema è stato più volte affrontato dalla Corte costituzionale, applicando il principio secondo cui l'accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe (in particolare, richiedendo una specifica residenza), solo in casi specifici.

Può chiedersi quindi una specifica residenza se questa è ricollegabile, come mezzo, alla finalità di assolvere validamente a specifici servizi, non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nel 1969 la sentenza 158 della Corte escluse che si potessero preferire, nell'assegnazione di borse di studio sulla base del merito, i candidati residenti in Sicilia; nel 1963 (sentenza 86) un eguale principio fu applicato ai sanitari condotti, ai quali erroneamente si chiedeva l'iscrizione in un albo provinciale trentino; nel 1961 la sentenza 13 escluse che le guide in Val d'Aosta dovessero necessariamente risiedere da tre anni in quella regione e nel 1960 un principio analogo fu adottato per i segretari comunali. Solo nel 1988 (sentenza 33) si ritenne legittima l'assunzione di personale Anas purché residente in Friuli, ma la riserva era contenuta in un pacchetto coerente con la situazione causata dal sisma del 1976.

In sintesi, possono essere ammesse ragionevoli discriminazioni fra concorrenti basate sulla residenza, purché queste siano corrispondenti a situazioni connesse con l'esistenza di particolari e razionali motivi di più idonea organizzazione di servizi.

D'altro canto, l'articolo 39 del Trattato dell'Unione assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità europea, intesa come abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro; analogo principio opera come diritto di spostarsi liberamente a scopi lavorativi nel territorio degli Stati membri e di prendere dimora in uno di questi al fine di svolgervi un'attività di lavoro.

Solo all'indomani del concorso, la residenza può divenire elemento di selezione, ad esempio dando priorità (a parità di punteggio) a chi risieda a minore distanza dal luogo di svolgimento dell'attività (articolo 49, comma 4, della legge regionale siciliana 15/2004), e ciò al fine di ottenere una migliore prestazione. Questa finalità di efficienza ed aderenza alle esigenze locali, nel 2010 aveva indotto un Comune veneto a prevedere una prova di “dialetto” per i nuovi vigili urbani, ma sempre a valle di un concorso aperto tutti.
Avv. Antonino Sugamele

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