Esercizio della professione forense: le ultime novità.
L'accertamento dell'esercizio della professione. Il decreto n. 47 del 25 febbraio 2016 disciplina l'accertamento dell'esercizio della professione forense, delineando i requisiti necessari affinché lo stesso avvenga in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. In particolare, all'art. 2, si precisa che è compito del Consiglio dell'Ordine circondariale verificare, ogni tre anni, che la professione sia esercitata, da parte di tutti gli avvocati iscritti all'albo, con effettività e continuità. La norma aggiunge che tali requisiti devono ritenersi integrati ove il professionista sia titolare di una partita IVA attiva o faccia parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva, abbia a disposizione dei locali e un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività, (anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati). E', inoltre, necessario che l'avvocato abbia trattato almeno cinque affari per ciascun anno, che sia titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, che abbia assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense e, infine, che abbia in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile. L'art. 3 prevede che ad un mancato esercizio continuativo della professione consegua la cancellazione dall'Albo, ma è possibile, per l'avvocato che dimostri di aver provveduto a soddisfare i requisiti richiesti, procedere ad una nuova iscrizione (art. 4).
09-04-2016 09:30
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