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Sentenza

Giudizio di ottemperanza. Necessità della notifica del titolo esecutivo prima di...
Giudizio di ottemperanza. Necessità della notifica del titolo esecutivo prima di intentare il giudizio di ottemperanza
N. 02654/2014REG.PROV.COLL.
N. 00691/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2014, proposto da:
Maria Lorenzi, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Gualtieri, con domicilio eletto
presso Elena Valenza in Roma, via di Porta Pinciana, 4;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, in persona del
Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00663/2013,
resa tra le parti, concernente ottemperanza decreto del 1 giugno 2011 della corte di
appello di ancona-equa riparazione l.89/2001 (legge Pinto)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze
e del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2014 il Cons. Giulio Veltri;
Rilevata l'assenza delle parti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto del 24/11/2011, la Corte d'Appello di Ancona ha condannato il
Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della sig.ra Lorenzi, della somma
di euro 3.000,00 a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole
durata del processo amministrativo ai sensi della L. n. 89/2001, oltre gli interessi
ed alle spese legali. Una volta passato in giudicato, il decreto esecutivo è stato
notificato,presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, ma non anche
all'Amministrazione intimata, nel proprio domicilio reale, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996 convertito nella L. n. 30/1997.
Investito del ricorso per ottemperanza, il TAR Marche lo ha dichiarato
inammissibile, ritenendo che il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dal citato
art. 14 ai fini dell'ammissibilità delle azioni esecutive, si applichi anche nel giudizio
di ottemperanza avanti al giudice amministrativo, integrando una condizione
dell'azione esecutiva intentata nei confronti della pubblica amministrazione.
Propone ora appello la sig.ra Lorenzi.
Secondo l'appellante, l'art 14 del DL 669/96, ed il meccanismo dilatorio dallo
stesso contemplato, non si applicherebbe al processo di ottemperanza in ragione
delle non poche peculiarità che contraddistinguono siffatto giudizio da quello di
esecuzione civile. In ogni caso, anche in ragione di tali peculiarità, dovrebbe
ritenersi sufficiente la notifica presso l'avvocatura dello Stato.
L'appello non è fondato.
Ai sensi dell'art. 14 del cit. D.L. n. 669/1996, “le amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e
dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di
danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale
termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Lo spatium deliberandi concesso alle amministrazioni (120 gg. dalla notifica del titolo
esecutivo) ed il conseguente corollario dell'inammissibilità di “esecuzioni forzate”
o di atti propedeutici alle stesse nel periodo considerato, non può che avere uno
spettro applicativo generalizzato, come tale indipendente dallo strumento
esecutivo utilizzato dal creditore (in tal senso già CGARS n. 725/2012). E che il
giudizio di ottemperanza, quando l'oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie
fondate da un giudicato, sia uno strumento di esecuzione forzata, è fuor di dubbio.
Ciò non toglie che, una volta integrate le condizioni di ammissibilità prescritte dal
legislatore, il giudizio di ottemperanza resti unicamente regolato dalle proprie
regole, senza interferenze di quelle processualcivilistiche.
Anche l'ulteriore questione del luogo di notifica del titolo esecutivo deve essere
risolta nel senso già fatto proprio dal primo Giudice: lo spatium deliberandi per essere
utile ed effettivo deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte
dell'amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica
all'organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo che eventualmente
il creditore insoddisfatto intenda intentare nel prosieguo.
La notificazione del titolo giudiziale esecutivo, ai fini dell'esperimento dell'azione
di ottemperanza avente ad oggetto somme di danaro, deve essere dunque fatta
all'amministrazione presso la sua sede reale.
L'appello è, in ragione di quanto sopra, respinto.
Avuto riguardo alla novità ed opinabilità delle questioni, le spese possono essere
compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente
decidendo sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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