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Sentenza

Distinzione tra l’ipotesi di cessazione della materia del contendere e l’ipotesi...
Distinzione tra l’ipotesi di cessazione della materia del contendere e l’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Cons. St., Sez. V, 15 luglio 2014, n. 3699

N. 03699/2014

N. 07791/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 7791 del 2003, proposto dalla signora Ruberti Marcella, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Fersini, con domicilio eletto presso il signor Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;

contro

Il Comune di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Astuto e Maria Luisa De Salvo, con domicilio eletto presso il signor Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II 18;
il dott. Attisani Raffaele, Dirigente Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Lecce;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE I, n. 4239/2003, resa tra le parti, concernente l'ordine di demolizione di un immobile abusivo


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Vista la memoria depositata l'11 aprile 2014, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti l'avvocato Sivieri su delega dell'avvocato Luigi Fersini, e l'avvocato Pafundi, su delega dell'avvocato Astuto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR Puglia – sez. staccata di Lecce dichiarava irricevibili, previa loro riunione, i ricorsi n. 2287 e 3199 del 2002, proposti dalla sig.ra Marcella Ruberti nei confronti degli atti con i quali il Comune di Lecce dapprima negava la sanatoria e quindi ordinava la demolizione e l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato e relativa area di sedime, sito in via Taranto n. 124, contraddistinto a catasto al foglio 211, particella 1000.

La sig.ra Ruberti ha proposto appello, dolendosi di questa statuizione e riproponendo le censure del ricorso.

Si è costituito in resistenza il Comune di Lecce.

L'esecutività della sentenza è stata sospesa da questa Sezione con l'ordinanza n. 3906 del 2003.

La trattazione del merito, fissata per il 16 aprile 2004, è stata rinviata su richiesta dell'appellante, la quale ha rappresentato di avere presentato per l'abuso in contestazione nel presente giudizio una domanda di condono ex art. 32 d.l. n. 326 del 2003.

In vista dell'udienza del 14 maggio 2014, la sig.ra Ruberti ha depositato una documentazione attestante il rilascio del titolo in sanatoria e il conseguente certificato di agibilità ed ha quindi chiesto (con memoria depositata l'11 aprile 2014) che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

All'udienza del 14 maggio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Tanto premesso, il Collegio ritiene che debba essere accolta la seconda richiesta dell'appellante, difettando i presupposti per addivenire ad una dichiarazione di cessata materia del contendere.

Ricorre questa ipotesi, infatti, quando la pretesa azionata in giudizio dalla stessa deve ritenersi pienamente soddisfatta, in virtù del sopravvenire di fatti tali da determinare “il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestata la reale sparizione dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito”, a causa dell'avvenuta soddisfazione in via extragiudiziale del bene della vita azionato dal ricorrente, così da rendere del tutto inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 2014, n. 2059; in termini questa Sezione si è espressa nelle seguenti pronunce: 23 aprile 2014, n. 2056, 21 giugno 2013, n. 3427, 21 dicembre 2010, n. 9319, 24 novembre 2009, n. 7363, 5 marzo 2009, n. 1316).

Questa ipotesi non ricorre nel caso di specie, perché l'effetto sanante del condono edilizio non retroagisce all'epoca della realizzazione dell'abuso, sostanziandosi in un titolo abilitante a posteriori, che non elimina il difetto originario dello stesso, ed il cui rilascio è tra l'altro condizionato al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.

Pertanto, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, visto che il nuovo provvedimento, emanato nelle more del presente grado di giudizio, pur determinando una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l'appellata, non soddisfa integralmente gli interessi di quest'ultima.

Le spese del secondo grado di causa possono essere compensate avuto riguardo all'esito della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 7791 del 2003, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese di giudizio del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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