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Sentenza

Diritto di accesso. Dichiarazione dei redditi di terze persone. Motivazione. Esi...
Diritto di accesso. Dichiarazione dei redditi di terze persone. Motivazione. Esigenze di tutela giudiziaria. Necessità di svolgere un'indagine sulla loro rilevanza ai fini difensivi.
T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. I, 10 ottobre 2014, n. 370

N. 00370/2014 REG.SEN.

N. 00260/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2014, proposto da:
Alessandro Maiolo, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Meanti, con domicilio eletto presso l'avv. Valentina Gastaldo in Parma, borgo Antini, 3;

contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Piacenza, in giudizio in persona del Direttore dott.ssa. Licia Falanga, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Parma, Piazzale Santafiora, 7;

nei confronti di

Primino Marcotti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Adavastro, Nicolò Adavastro r Serena Filippi Filippi, con domicilio eletto presso l'avv. Annalisa Molinari in Parma, via Mistrali, 4;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento prot. n. 33381/2014 del 29 agosto 2014 con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Piacenza, respingendo l'opposizione proposta dal ricorrente, ha disposto in favore del controinteressato il diritto di accesso agli atti, con estrazione di copia, rappresentati dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente stesso per gli anni di imposta 2011 e 2012;

di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente, connesso e/o richiamato anche per "relationem" al precedente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Direzion Provinciale di Piacenza e di Primino Marcotti;

Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Primino Marcotti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014, i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Con ricorso notificato il 12 settembre 2014 e depositato il successivo giorno 15, il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento in data 29 agosto 2014 con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Piacenza, ha consentito a Marcotti Primino l'accesso alle sue dichiarazioni dei redditi per gli anni 2011 e 2012.

L'agenzia delle Entrate intimata si è costituita in giudizio con memoria a firma del Direttore e ha chiesto la reiezione del ricorso.

Si è costituito, altresì, il controinteressato Marcotti Primino il quale ha chiesto la reiezione del ricorso ed ha impugnato, in via riconvenzionale, con ricorso incidentale, il verbale in data 5 settembre 2014 con cui l'Agenzia delle Entrate di Piacenza, stante la pendenza del ricorso, ha disposto la sospensione sine die dell'accesso.

Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2014, dato avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorrente e il controinteressato hanno in corso una causa civile innanzi il Tribunale di Cremona, iscritto al n. 821/2012 R.G., in cui il ricorrente ha chiesto accertarsi l'inadempimento contrattuale del controinteressato con conseguente istanza risarcitoria per il danno asseritamente subito a causa dell'inadempimento.

Il controinteressato, nel dichiarato intento di provare in giudizio che il ricorrente non avrebbe subito alcun danno economico, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Piacenza, l'accesso alle dichiarazioni dei redditi degli anni 2011 e 2012 presentate dal Maiolo.

L'agenzia, dopo un primo diniego motivato con più ragioni, a seguito di istanza di riesame ha consentito l'accesso con provvedimento in data 29 agosto 2014, fissando per l'ostensione la data del 5 settembre 2014.

Ritenendo illegittimo detto provvedimento il ricorrente lo ha impugnato con il ricorso in epigrafe sostenendo, in estrema sintesi, non sussistere l'interesse all'accesso da parte del Marcotti, sia perché il danno lamentato riguarderebbe un inadempimento contrattuale, rispetto al quale la situazione reddituale del Maiolo sarebbe estranea, sia perché la causa civile in cui il Marcotti intenderebbe produrre le dichiarazioni dei redditi del suo contraddittore sarebbe oramai in una fase processuale in cui è preclusa la produzione di nuovi documenti.

Ricevuta la notifica del ricorso l'Agenzia, in data 5 settembre 2014, anziché consentire l'accesso lo ha sospeso in attesa della decisione del TAR.

Detto verbale è stato impugnato dal Marcotti innanzi al TAR di Bologna, sostenendo essere il Tribunale competente per territorio secondo la regola del foro erariale.

Lo stesso verbale è stato poi impugnato in via incidentale/riconvenzionale nel presente giudizio.

Quanto al ricorso principale il controinteressato ne ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità per mancata notifica all'Avvocatura dello Stato; nel merito ne ha chiesto la reiezione per infondatezza chiedendo dichiararsi il suo diritto ad ottenere le dichiarazioni dei redditi del ricorrente..

3. Innanzitutto va chiarito che, in forza dell'art. 57, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le Agenzie c.d. fiscali (l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio) hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e, quindi, quali autonomi soggetti di diritto, possono stare in giudizio nelle controversie instaurate successivamente alla loro costituzione a mezzo del direttore che ne ha la rappresentanza, avvalendosi, eventualmente, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controinteressato essendo pacifico che, secondo la nuova disciplina, l'Agenzia delle Entrate abbia una mera facoltà, ma non più l'obbligo, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con ogni evidente ricaduta in punto di ritualità della notifica del ricorso, che va effettuata direttamente all'Agenzia, in persona del direttore che ne ha la rappresentanza e non già all'Avvocatura dello Stato.

Passando all'esame del merito il Collegio rileva, dall'esame degli atti di causa, che l'accesso alle dichiarazioni dei redditi del Maiolo non riveste per il Marcotti alcun interesse, se non meramente emulativo, atteso che da una parte il giudizio civile in cui quest'ultimo dovrebbe asseritamente produrre dette dichiarazioni, ha per oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale chiesto dal Maiolo, il cui accertamento è del tutto indipendente dalla situazione reddituale del presunto danneggiato; dall'altra, come affermato dal ricorrente e non contestato dal controinteressato, nello stesso giudizio sono spirati i termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c..

In ogni caso e ad abundantiam non può essere condivisa l'affermazione del Marcotti secondo cui le suddette dichiarazioni sarebbero necessarie per dimostrare l'infondatezza della richiesta risarcitoria del Maiolo dovendo, viceversa, quest'ultimo provare la fondatezza della sua domanda alla stregua del principio processuale “onus probandi incumbit ei qui dicit”.

Non può essere condivisa la tesi secondo cui il diritto di accesso deve essere garantito a chiunque, a qualunque atto e a prescindere da qualsivoglia accertamento in ordine alla necessità del richiedente di tutelare un proprio interesse; invero così opinando si darebbe ingresso al discutibile principio per cui chiunque possa avere accesso a informazioni altrui, sol perché in possesso dell'Amministrazione, sulla semplice generica allegazione di essere intenzionato a tutelare un proprio interesse.

Non è questo, invero, il principio predicato dalla giurisprudenza richiamata dal controinteressato e, segnatamente, da Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1211, invocata in udienza dal difensore, atteso che in detta pronuncia il Consiglio di Stato si occupa di fattispecie del tutto diversa in cui la parte privata, per potersi difendere in giudizio contro l'Agenzia delle Entrate, chiede di avere accesso ai propri documenti fiscali in possesso dell'Agenzia stessa e non già a documenti riguardanti fiscali di un terzo.

Deve, di conseguenza, ritenersi illegittimo il provvedimento – sebbene successivamente sospeso - con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Piacenza ha consentito l'accesso alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2011 e 2012 del ricorrente, essendo evidente che tali dichiarazioni non sono necessarie rispetto alle esigenze di tutela giudiziaria dichiarate dal controinteressato, così come emergono dagli allegati al ricorso (cfr. in termini: T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 25 novembre 2013, n. 2848).

Per quanto precede il ricorso principale deve essere accolto e per l'effetto l'atto impugnato deve essere annullato.

Ne consegue l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale proposto dal controinteressato, in via riconvenzionale, avverso il provvedimento di sospensione dell'accesso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Distaccata di Parma, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, così provvede:

accoglie il ricorso principale e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;

dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Piacenza e il controinteressato Marcotti Primino alle spese del giudizio in favore di Maiolo Alessandro che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) a carico di ciascuno dei soccombenti, oltre rimborso forfetario spese generali, nonchè CA e IVA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore

Marco Poppi, Primo Referendario

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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