Acquisizione dell'area di sedime e poteri del Consiglio Comunale. Abusi edilizi. Ingiunzione a demolire. Inottemperanza. Acquisizione area di sedime. Competenza. Spetta a responsabile di settore dell'AC. Conservazione dell'opera abusiva. Valutazione del Consiglio Comunale. È soltanto eventuale.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 10 novembre 2014, n. 5783
N. 05783/2014 REG.SEN.
N. 02783/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2783 del 2010, proposto da:
Maria Concetta Busiello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Auriemma e Pasquale Fornaro, con domicilio eletto presso lo studio in Napoli, via Chiatamone, 55;
contro
Comune di Sant'Anastasia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Colantuoni, con domicilio eletto presso lo studio in Napoli, via A. Villari, 44;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 26 del 22/2/2010 emessa dal Responsabile del Servizio Urbanistica, recante la dichiarazione di acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive con relativa area di sedime e pertinenza; di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente, compreso il verbale n. 27/98 del 4/8/1998 della Polizia Urbana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Anastasia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La ricorrente insorge avverso il provvedimento con cui il responsabile del Settore Urbanistica ha dichiarato acquisite al patrimonio del Comune le opere abusive e l'area di sedime e di pertinenza delle stesse (precisamente: “foglio 11 particella 1048, frutteto, classe 2, are 10,83; container prefabbricato della superficie di mq. 72 circa ed area di pertinenza; campo di calcetto delle dimensioni di mt. 40 x 20 e relative attrezzature ed impianti”).
Espone che, con ordinanza n. 28 del 23/2/1998 era stata ingiunta la demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo sul fondo di sua proprietà alla via Fusco, che nel 2005 l'ANAS espropriava una parte consistente della particella su cui insisteva l'abuso e, infine, che con sentenza n. 16485/07 questo Tribunale accoglieva in parte il ricorso avverso l'ingiunzione di demolizione.
Tanto premesso, con quattro motivi di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché l'incompetenza, sostenendo che:
- a seguito dell'annullamento parziale dell'ordinanza di demolizione occorreva indicare nuovamente le parti da abbattere e, in seguito, verificare l'inottemperanza all'ordine e disporre l'acquisizione;
- l'area acquisita è di molto superiore a quella oggetto dell'abuso;
- occorreva notificare l'atto di accertamento dell'inottemperanza a tutti i proprietari del fondo e all'ANAS che, avendola espropriata, è proprietaria di tutta la parte su cui insistono gli abusi;
- l'acquisizione è di esclusiva competenza del Consiglio comunale.
Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza dell'11 giugno 2010 n. 1220.
L'Ente ha depositato memoria il 24/7/2014.
All'udienza pubblica del 9 ottobre 2014 il ricorso è stato assegnato in decisione.
2.- Il ricorso è infondato, alla stregua delle seguenti considerazioni.
La richiamata sentenza di questa Sezione n. 16485/07 ha annullato in parte l'ordinanza di demolizione, “relativamente alla realizzazione della recinzione, [per la quale] effettivamente era stata rilasciata l'autorizzazione sindacale n. 43 del 4.7.1991”, respingendo il ricorso per le rimanenti opere abusive.
In presenza della pronuncia parziale di annullamento, l'Amministrazione non era tenuta a rinnovare l'ordine di demolizione, la cui efficacia resta integra per la parte non rimossa giudizialmente.
Pertanto, va disattesa la prima censura del ricorrente, avendo il Comune proceduto all'acquisizione delle opere che hanno carattere abusivo e in base all'ingiunzione di demolizione dalla perdurante efficacia.
Infondata è la censura secondo cui è stata acquisita un'area maggiore di quella su cui insiste l'abuso.
L'art. 31, terzo comma, del D.P.R. n. 380/01 stabilisce che:
18-11-2014 18:36
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