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Sentenza

Abuso edilizio. Notifica del ricorso introduttivo a mezzo posta. Data di perfezi...
Abuso edilizio. Notifica del ricorso introduttivo a mezzo posta. Data di perfezionamento della notificazione per il notificante. È la data di consegna all'ufficiale giudiziario.
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 25 marzo 2014, n. 887

N. 00887/2014 REG.SEN.

N. 00727/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2014, proposto da Angelina Sinagra, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Mongiovi' Gaziano, con domicilio eletto presso Salvatore Vincenzo Greco in Palermo, corso Calatafimi N.319;

contro

-il Comune di Porto Empedocle, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Mirotta, con domicilio eletto presso Calogero Alaimo in Palermo, via Saverio Cavallari N.28;
-il Dipartimento LL.PP. ed Assetto Territoriale,Uff. Repressioni Abusivismo Edilizio, di detto Comune, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 27 del 5/12/2013, con cui il Comune di Porto Empedocle ha ordinato l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell'immobile realizzato dalla ricorrente nella via Ippocampo di proprietà dell'odierna ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2014 il dott. Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente ha impugnato il provvedimenti indicato in epigrafe, concernente l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile realizzato abusivamente in via Ippocampo del Comune di Porto Empedocle.

Il ricorso è supportato dalla seguente articolata censura:

- Violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, degli artt. 7, comma 4, 13 e 40, della legge n. 47/1985 e dell'art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001. Omessa notifica degli atti endoprocedimentali. Eccesso di potere per difetto di presupposto, ingiustizia manifesta ed illegittimità derivata;

Conclusivamente,la ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento impugnato con vittoria delle spese.

Per resistere all'impugnativa si è costituito in giudizio il Comune intimato, il qual con memoria nei termini, eccependone preliminarmente la tardività, ne ha comunque chiesto il rigetto, vinte le spese.

Alla Camera di Consiglio del 21 marzo 2014 il ricorso è stato posto in decisione.

In via preliminare va rilevato che sussistono i presupposti per l'adozione di una pronuncia succintamente motivata, atteso che il ricorso si appalesa di facile spedizione.

Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso prospettata dal Comune resistente.

Al riguardo, va evidenziato che l'ordinanza impugnata è stata notificata alla ricorrente l'11.12.2013 e che il relativo ricorso è stato consegnato per la notifica il 7.2.2014, ricevuto dal destinatario l'11 successivo.

Ora, va osservato che anche sulle notificazioni che interessano il processo amministrativo, ed in particolare dell'atto introduttivo del giudizio, incide la sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477 che, da un lato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 comma 3, l. 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui stabilisce che per il notificante la notificazione si perfeziona alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario e non dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e, dall'altro lato, ha precisato che per il destinatario della notificazione si può continuare ad applicare il principio del perfezionamento alla data di ricezione dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento, da cui decorrono i termini imposti per il compimento di adempimenti a cura del destinatario stesso; pertanto, deve ritenersi ricevibile il ricorso consegnato tempestivamente per la notifica a mezzo posta come nella fattispecie, , ancorché ricevuto dal destinatario dopo la scadenza del termine di notifica.

Nel merito fondato è il profilo di censura, che muove avverso il provvedimento di acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune, con cui si deduce la violazione degli artt. 7, 13 e 40 della legge n. 47/1985 e dell'art. 31 della D.P.R. n. 380/2001, in considerazione che dopo il rigetto dell'istanza di condono l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare una nuova ordinanza di demolizione.

Ed invero, per giurisprudenza costante la presentazione della domanda di sanatoria produce l'effetto di rendere inefficace l'ingiunzione di demolizione precedentemente adottata, stante che l'esame di detta istanza comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il pregresso provvedimento sanzionatorio (cfr, tra le ultime, T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, 13 febbraio 2013; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VIII, 23 gennaio 2013).

Ne discende, nella fattispecie, che prima dell'adozione dell'impugnato provvedimento acquisitivo

l'Amministrazione era tenuta a notificare una nuova ingiunzione a demolire per consentire all'interessata, che si è visto rigettare l'istanza di sanatoria, di optare per la demolizione in proprio al fine di evitare l'effetto pregiudizievole dell'acquisizione del bene al patrimonio pubblico (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I, 17 gennaio 2013 n. 133).

In conclusione, per quanto suesposto, assorbito quant'altro, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Le spese di lite vanno compensate, tenuto anche conto dell'accoglimento del ricorso per motivi formali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento di acquisizione impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente, Estensore

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Referendario

 		
 		
IL PRESIDENTE, ESTENSORE		
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/03/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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