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Sentenza

Natura del provvedimento di rettifica. Ragionevolezza del termine entro cui è am...
Natura del provvedimento di rettifica. Ragionevolezza del termine entro cui è ammesso l'esercizio del potere di annullamento in autotutela
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 925 del 2012, proposto dal sig.
Bruno Capotosto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Jessica Quatrale ed Alfredo Zaza D'Aulisio e con domicilio ex lege stabilito presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria n. 4

contro

Comune di Gaeta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Rak e con domicilio ex lege stabilito presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria n. 4
Regione Lazio, non costituita in giudizio

a) con il ricorso originario:

per l'annullamento,

previa sospensione dell'esecuzione,

- della nota del Comune di Gaeta, prot. n. 41929 del 12 ottobre 2012, pervenuta a mezzo posta il 16 ottobre 2012, contenente declaratoria di improcedibilità della domanda di rilascio di concessione demaniale marittima presentata dal sig. Capotosto ed assunta al protocollo del Comune il 2 marzo 2012;

- di ogni altro atto antecedente e consequenziale, comunque connesso, ivi comprese:

- la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30 luglio 2001, nella parte in cui ha stabilito che sino alla pubblicazione del D.P.G.R. recante approvazione dell'Accordo di programma relativo al P.U.A., non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime (Capo IV, parag. 2, punto 2.b);

- la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 373 del 24 aprile 2003;

- la deliberazione della Giunta Comunale di Gaeta n. 67 del 25 marzo 2011, nella parte in cui ha stabilito che sino all'approvazione del P.U.A. non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime


B) con i motivi aggiunti depositati il 21 febbraio 2013:

per l'annullamento

- della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Gaeta n. 10/C del 14 marzo 2007, recante annullamento in autotutela della deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 24 novembre 2005, di adozione del P.U.A. del Comune di Gaeta;

- di ogni altro atto antecedente e consequenziale, comunque connesso.


Visti il ricorso originario e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati con il ricorso originario e preso atto del suo rinvio al merito;

Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Gaeta;

Visti i motivi aggiunti depositati il 21 febbraio 2013;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue


FATTO

L'odierno ricorrente, sig. Bruno Capotosto, titolare dell'esercizio commerciale “da Guido”, ubicato in Gaeta, loc. S. Agostino, espone di aver presentato il 2 marzo 2012 al Comune di Gaeta istanza di rilascio di concessione dell'arenile demaniale marittimo antistante all'esercizio, avente superficie di mq. 1.250,00 e fronte mare ml. 33, da destinare ad attività balneare.

Attesa l'inerzia serbata dalla P.A., l'esponente proponeva ricorso al T.A.R. ex artt. 31 e 117 c.p.a., dopo il cui deposito il Comune di Gaeta provvedeva con nota prot. n. 41929 del 12 ottobre 2012 a riscontrare l'istanza di concessione, dichiarandola “improcedibile”, e quindi di fatto respingendola, per l'assenza, allo stato, di un P.U.A. (Piano Utilizzazione Arenili) approvato.

Avverso l'ora vista declaratoria di “improcedibilità”, è insorto il sig. Capotosto, impugnandola con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione. Il ricorrente ha inoltre impugnato i seguenti atti presupposti e connessi:

- la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1161/2001, nella parte in cui detta il divieto di nuove concessioni demaniali in carenza di approvazione del P.U.A.;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 373/2003, contenente le linee guida per l'esercizio delle funzioni sub-delegate ai Comuni in tema di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico-ricreativa;

- la deliberazione della Giunta Comunale di Gaeta n. 67 del 25 marzo 2011, richiamata dal diniego impugnato.

A supporto del gravame, ha dedotto le seguenti doglianze:

- eccesso di potere e violazione di legge, poiché il Comune di Gaeta avrebbe ignorato le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 543 del 18 novembre 2011, con la quale si è ammessa la possibilità di rilascio di nuove concessioni demaniali per i Comuni provvisti di P.U.A. adottato e trasmesso alla Regione prima della pubblicazione della predetta deliberazione, essendo il Comune di Gaeta individuato dalla medesima deliberazione (v. la tabella di cui al punto 4 dell'Allegato A) tra i Comuni provvisti di P.U.A. adottato e trasmesso alla Regione;

- eccesso di potere e violazione di legge, in quanto subordinare il rilascio di nuove concessioni alla previa approvazione del P.U.A. si risolverebbe in un illegittimo congelamento sine die dell'azione amministrativa e della situazione di fatto preesistente, tanto più arbitrario per la mancata previsione di misure di salvaguardia, per l'opponibilità ai privati solo dei piani approvati e vigenti (e non anche di quelli da approvare), e perché la normativa vigente condizionerebbe il rilascio delle concessioni demaniali ad una pluralità di valutazioni e pareri, i quali ben potrebbe sopperire alla mancanza del P.U.A.;

- violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, per non avere il Comune fatto precedere il diniego impugnato dalla previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, senza che si possa sul punto invocare l'art. 21-octies della l. n. 241/1990, costituendo il rilascio delle concessioni esercizio di una potestà discrezionale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta, depositando memoria con allegata documentazione e concludendo per l'infondatezza del ricorso.

Su richiesta delle parti, l'istanza cautelare avanzata è stata rinviata al merito.

Con motivi aggiunti depositati il 21 febbraio 2013 il sig. Capotosto, attesa l'invocazione, da parte della difesa comunale, della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Gaeta n. 10/C del 14 marzo 2007 (con cui è stato disposto l'annullamento in autotutela della deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 24 novembre 2005, di adozione del P.U.A. del Comune di Gaeta), ha impugnato la predetta deliberazione commissariale, chiedendone l'annullamento.

A supporto dei motivi aggiunti, ha dedotto la seguente doglianza:

- eccesso di potere e violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, poiché il Commissario straordinario avrebbe proceduto all'annullamento in autotutela della deliberazione consiliare di adozione del P.U.A. per il Comune di Gaeta, senza considerare che il vizio procedimentale riscontrato sarebbe stato sanato dal Comune ed in carenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies cit. per l'esercizio del potere di autotutela, incorrendo, tra l'altro, nella mancata indicazione di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell'atto diverso dal mero ripristino della legalità violata.

In vista dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memorie.

In particolare, il ricorrente ha insistito per l'annullamento degli atti impugnati.

La difesa comunale, dal canto suo, ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti, tornando a sostenere l'infondatezza del ricorso originario.

All'udienza pubblica del 20 giugno 2013, dopo sintetica discussione, la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

Formano oggetto di impugnazione la declaratoria di improcedibilità adottata dal Comune di Gaeta (in sostanza, un diniego) sulla richiesta di assentimento di un'area demaniale marittima presentata dal ricorrente, nonché gli atti ad essa presupposti e connessi, sopra ricordati.

Con i motivi aggiunti è, poi, impugnata la deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Gaeta del 14 marzo 2007, recante l'annullamento in autotutela del P.U.A. adottato dal Consiglio Comunale nel novembre del 2005.

Sia il ricorso originario, sia i motivi aggiunti, sono infondati e da respingere.

Ed invero, iniziando dal ricorso originario, è anzitutto infondato il primo motivo con esso dedotto, a mezzo del quale il sig. Capotosto lamenta la mancata considerazione, da parte del Comune di Gaeta, della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 543 del 18 novembre 2011. Come già visto, questa ha, infatti, inserito il Comune di Gaeta nella tabella di cui al punto 4 dell'Allegato A, relativa ai Comuni “che hanno provveduto ad inviare alla Regione il proprio P.U.A., secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 1161/01 e la cui istruttoria è stata sospesa”: più in dettaglio, la tabella indica che il Comune di Gaeta ha trasmesso il P.U.A. con nota prot. n. 43895 del 4 settembre 2006, pervenuta alla Regione l'11 settembre 2006. Ne discende – argomenta il ricorrente – che il Comune di Gaeta è compreso tra i Comuni muniti di P.U.A. adottato e trasmesso alla Regione Lazio anteriormente alla pubblicazione della citata deliberazione n. 543/2011 (avvenuta nel B.U.R.L. del 14 dicembre 2011), ai quali l'ora vista deliberazione riconosce la possibilità di rilascio delle nuove concessioni previste dal P.U.A. adottato.

La difesa comunale ha obiettato al riguardo che il Comune di Gaeta è, allo stato, privo di un P.U.A. adottato, in quanto quello riportato nell'Allegato A della deliberazione n. 543/2011 (trasmesso il 4 settembre 2006) è stato revocato, rectius annullato, in autotutela con deliberazione commissariale n. 10/C del 14 marzo 2007, trasmessa alla Regione con nota del 15 marzo 2007 (pertanto, molto prima della pubblicazione della deliberazione n. 543 cit.): l'inserimento del Comune di Gaeta nella tabella di cui al punto 4 del citato Allegato A sarebbe, così, un mero errore materiale, che non inciderebbe sul divieto di rilascio delle nuove concessioni introdotto dalla precedente deliberazione regionale n. 1161/2001.

Nella memoria conclusiva, a confutazione dell'obiezione ora esposta, il sig. Capotosto ha replicato che il Comune di Gaeta avrebbe dovuto impugnare (con ricorso incidentale) la più volte menzionata deliberazione regionale n. 543/2011: non avendolo fatto ed essendo quest'ultima valida ed efficace, non potrebbe prescindersi dall'apprezzamento ivi espresso dalla Regione Lazio, la quale ha incluso il Comune di Gaeta tra quelli che, avendo un P.U.A. adottato, possono rilasciare concessioni anche in difetto dell'approvazione regionale del P.U.A. stesso. Ciò, a maggior ragione ove si consideri che l'opposta opinione: a) arrecherebbe un vulnus alle attribuzioni regionali di cui agli artt. 3, comma 1, e 75 della l.r. n. 14/1999 (contenente norme sull'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo); b) violerebbe i presupposti della già citata deliberazione regionale n. 543/2011 ed i modi di esercizio delle potestà demaniali ivi stabiliti, improntati al principio per cui i ritardi della P.A. nell'approvare i P.U.A. non debbono pregiudicare l'interesse pubblico ad un funzionale uso ed assetto dei beni demaniali e l'iniziativa economica dei privati; c) trascurerebbe che il Comune di Gaeta, con il trasmettere alla Regione il P.U.A. adottato nel 2005, avrebbe esaurito ogni propria potestà provvedimentale in materia.

La doglianza è destituita di fondamento.

Sul punto, infatti, si osserva che la tabella dei Comuni provvisti di P.U.A. adottato e trasmesso alla Regione, contenuta nel punto 4 dell'Allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 543 del 18 novembre 2011, non ha un valore costitutivo, ma meramente ricognitivo e dichiarativo della situazione esistente. In altre parole, non è il fatto dell'inserimento nella predetta tabella a consentire ai Comuni ivi elencati di rilasciare concessioni anche in difetto di approvazione del P.U.A. da parte della Regione – come mostra di credere il ricorrente –, ma la circostanza che i Comuni siano forniti di un P.U.A. adottato e che l'abbiano trasmesso alla Regione Lazio prima della pubblicazione della deliberazione in discorso. Ove, pertanto, così non sia (com'è nella vicenda in parola, in cui il P.U.A. adottato dal Comune di Gaeta è stato annullato in autotutela dal Commissario straordinario e detto annullamento è stato tempestivamente comunicato alla Regione), la mera inclusione del Comune di Gaeta nella tabella de qua non può in alcun modo supplire al dato sostanziale dell'essere, allo stato, il suddetto Comune privo di un P.U.A. adottato (e a fortiori approvato).

La conferma decisiva del valore solo dichiarativo, e non costitutivo, dell'inclusione nell'elenco dei Comuni contenuto nella tabella di cui al punto 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 543/2011, si ricava, d'altro lato, dalla lettura della deliberazione stessa, la quale estende ai Comuni ivi elencati la possibilità – prevista per i Comuni provvisti di P.U.A. approvato ma non ancora revisionato ai sensi dell'Allegato 3 della deliberazione n. 1161/2001 – “di rilascio delle nuove concessioni previste dai P.U.A.”: in questo caso trattandosi – ovviamente – dei P.U.A. adottati e trasmessi alla Regione, ma non ancora approvati. È, pertanto, di palmare evidenza che laddove, come nel caso ora in esame, il P.U.A. non esista più, perché rimosso in autotutela, sarà impossibile dare attuazione alla previsione ora ricordata: in altre parole, non si può procedere ad alcun assentimento delle concessioni previste dal P.U.A., attesa l'eliminazione del P.U.A. stesso dal mondo giuridico.

Per opinare diversamente, si dovrebbe concludere che la deliberazione n. 543/2011 abbia sottratto ai Comuni la potestà di intervenire in autotutela sul P.U.A. adottato: conclusione che appare, tuttavia, insostenibile e che, in ogni caso, non trova conforto nella lettura della deliberazione stessa. Né deve dimenticarsi che la trasmissione alla Regione del provvedimento di autoannullamento del P.U.A. è avvenuta, come osservato dalla difesa comunale, con nota del 15 marzo 2007 (v. docc. 4 e 5 allegati alla memoria di costituzione e difensiva del Comune di Gaeta), quindi in un momento ben anteriore alla pubblicazione (ed alla stessa adozione) della deliberazione regionale n. 543/2011, intervenuta a distanza di più di quattro anni e mezzo. La deliberazione in discorso, dal canto suo, ha indicato nella data della sua pubblicazione (14 dicembre 2011) un limite temporale, nel senso di estendere – come già esposto – la possibilità di rilascio delle concessioni ai Comuni che a tale data avevano adottato e trasmesso alla Regione il P.U.A., escludendone, quindi, i Comuni che ciò abbiano fatto solo in data posteriore alla predetta pubblicazione. Ove, perciò, si volesse aderire alla tesi del ricorrente circa un esaurimento dei poteri dei Comuni nella materia de qua dopo il loro esercizio, il limite temporale di esaurimento dei poteri stessi non potrebbe che individuarsi nell'ora vista data del 14 dicembre 2011: ma a tale data il Comune di Gaeta aveva già da lungo tempo annullato in autotutela la deliberazione consiliare di adozione del P.U.A. e comunicato l'annullamento alla Regione. Ne segue, anche sotto il profilo ora visto, l'infondatezza della doglianza in esame.

In definitiva, contrariamente all'assunto del ricorrente, il Comune di Gaeta non doveva impugnare la deliberazione regionale n. 543/2011, la quale, nell'elencare anche il suddetto Comune tra quelli forniti di P.U.A. adottato e trasmesso all'Ente regionale, è incorsa in un palese errore materiale. È, invece, la Regione che è tenuta ad intervenire, mediante rettifica del surriferito errore materiale. La giurisprudenza è, infatti, costante nell'affermare che la rettifica è il provvedimento mediante cui, di regola, viene eliminato l'errore materiale in cui è incorsa l'Autorità emanante nella determinazione del contenuto del provvedimento (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2012, n. 1973). Invero, la rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 13 luglio 2012, n. 1548), si distingue profondamente dall'annullamento d'ufficio e dalla revoca, non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame e non essendo assoggettato alla disciplina di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, in quanto:

a) non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato della P.A. (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1548/2012, cit.), anzi secondo parte della giurisprudenza, ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d'ufficio (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 7 luglio 1988, n. 297);

b) non coinvolge la valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'emanazione del provvedimento di primo grado (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.);

c) non comporta nessuna valutazione tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 19 luglio 2009, n. 271);

d) non richiede una motivazione rigorosa (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.);

e) si distingue, altresì, dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente, comportano l'integrazione dell'atto (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1548/2012, cit.).

Nelle more dell'intervento regionale di rettifica dell'errore materiale, non si può certo ritenere che il Comune di Gaeta, “avvalendosi” dell'errore, proceda al rilascio delle concessioni demaniali, poiché – si ribadisce – nessun accertamento costitutivo può ricondursi all'inserimento (del tutto erroneo) di tale Comune nella tabella di cui al punto 4 del citato Allegato A, né, comunque, esiste un P.U.A. del Comune di Gaeta, sulla cui base sia possibile rilasciare le concessioni stesse.

Le ulteriori obiezioni prefigurate dal ricorrente non colgono nel segno, dal momento che:

a) nell'operato dell'Amministrazione comunale non si può rinvenire alcun vulnus delle prerogative regionali nella materia in esame, ché, anzi, l'azione del Comune dimostra l'intenzione di rispettare e dare piena applicazione alle prescrizioni regionali;

b) la pur condivisibile preoccupazione che l'inerzia della P.A. nel deliberare il nuovo P.U.A. non si traduca in un'indebita frustrazione dell'interesse pubblico e compressione delle legittime aspettative dei privati, sostanzialmente rivolta alla conservazione dello stato di fatto preesistente, non ha ragion d'essere: infatti, proprio la deliberazione regionale n. 543/2011 ha stabilito un termine perentorio di sei mesi dalla sua pubblicazione per l'avvio, da parte dei Comuni, delle procedure di adozione del P.U.A., con previsione, nell'ipotesi del decorso inutile di detto termine, dell'esercizio da parte della Regione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 19 della l.r. n. 14/1999. Donde la legittimità del diniego impugnato, emanato nel vigore della deliberazione n. 543/2011 cit., senza, perciò, che si vi si possa scorgere alcun intento dilatorio da parte del Comune: ciò, in disparte la possibilità, per il privato, di azionare altri rimedi, ad es. di tipo risarcitorio, ove ne sussistano i presupposti.

Dalle suesposte argomentazioni discende l'infondatezza non solamente del primo motivo di ricorso originario – finora analizzato – ma, altresì, del secondo. Ed invero, proprio la disciplina dettata dalla richiamata deliberazione n. 543/2011 in ordine al termine perentorio di avvio, da parte dei Comuni interessati (dunque, anche da parte del Comune di Gaeta), del procedimento di adozione del P.U.A. ed all'attivazione dei poteri sostitutivi della Regione nell'ipotesi di perdurante inerzia dei Comuni, consente di escludere che, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un illegittimo congelamento sine die dell'azione amministrativa. In altre parole – contrariamente all'assunto del ricorrente – è proprio la disciplina introdotta dalla deliberazione regionale n. 543/2011 a conferire legittimità all'operato dell'Amministrazione comunale: non a caso, del resto, la giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 8 luglio 2009, n. 6660) elenca, tra i rimedi per escludere che il divieto di rilascio di nuove concessioni nelle more dell'approvazione del P.U.A. trasmodi in una condizione meramente sospensiva di una funzione amministrativa, la previsione di una temporizzazione delle scansioni procedimentali, e di poteri sostitutivi per il caso di arresto delle stesse: che è quanto ha fatto la più volte menzionata deliberazione regionale n. 543/2011 (la quale, d'altronde, si rifà espressamente alla succitata sentenza del T.A.R. Lazio).

Né può condividersi la tesi che all'assenza del P.U.A. possa sopperire l'ottenimento dei molteplici pareri endoprocedimentali previsti dalla normativa regolante il rilascio delle concessioni demaniali, atteso che: a) a siffatti pareri, in quanto meramente settoriali, è estranea quella finalità pianificatoria (comportante una visione d'insieme della materia) che è insita, invece, nell'adozione del P.U.A.; b) a differenza dei precedenti invocati dal ricorrente a supporto delle proprie tesi (cfr. C.d.S., Sez. VI, 5 novembre 2007, n. 5716; v. pure C.d.S., Sez. II, 2 aprile 2003, n. 2364/2002), nella fattispecie ora in esame la scansione temporale prevista dalla deliberazione regionale n. 543/2011 e sopra descritta consente di evitare una dilatazione sine die della tempistica procedimentale.

Per quanto concerne, infine, la censura di violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, formulata con il terzo ed ultimo motivo del ricorso originario, osserva il Collegio che il diniego impugnato ha natura di atto vincolato, stante il divieto di nuovi assentimenti concessori discendente dalla riferita disciplina regionale (le deliberazioni nn. 1161/2001 e 543/2011). Se ne deduce l'infondatezza della predetta censura: infatti, l'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, prescritta dall'art. 10-bis cit., trattandosi di attività doverosa e vincolata, risulta superabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della l. n. 241/1990, giacché il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto stabilito (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 6 settembre 2012, n. 3775; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1889).

Venendo all'esame del ricorso per motivi aggiunti, va innanzitutto disattesa l'eccezione di tardività, che la difesa comunale ha formulato in via preliminare, evidenziando che l'atto con essi impugnato (il provvedimento commissariale di annullamento in autotutela del P.U.A. adottato il 24 novembre 2005 dal Consiglio Comunale di Gaeta) è stato gravato ben oltre il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune. In contrario occorre, infatti, replicare che tale atto è divenuto concretamente lesivo per l'odierno ricorrente solo a seguito dell'allegazione da parte del Comune di Gaeta – nel costituirsi in giudizio in prossimità della Camera di consiglio fissata per la discussione dell'istanza cautelare (20 dicembre 2012) – di copia del provvedimento commissariale, a dimostrazione dell'erroneità dell'inserimento del suddetto Comune tra quelli forniti di un P.U.A. adottato, operato dall'Allegato A della deliberazione n. 543/2011.

Nel merito, peraltro, le censure mosse avverso l'annullamento in autotutela del P.U.A. adottato sono palesemente infondate, giacché il provvedimento commissariale è ampiamente motivato e contiene un'esauriente illustrazione della rilevanza del vizio procedurale riscontrato e della sua insanabilità, nonché delle ragioni di interesse pubblico tali da giustificare l'intervento in autotutela, individuate, in particolare, nell'impossibilità dell'approvazione del Piano ad opera della Regione, una volta che questa si fosse accorta del – peraltro evidente – vizio procedimentale che lo affliggeva: con il ché è stata altresì data idonea attenzione all'interesse dei privati, essendo sia nell'interesse pubblico, sia in quello degli operatori del settore, procedere all'immediato ritiro dell'atto viziato, per consentirne la sostituzione con un Piano adottato immune da vizi.

Né può condividersi la doglianza circa il lasso di tempo trascorso dall'adozione dell'atto su cui si è intervenuti in autotutela (peraltro, ben inferiore ai due anni di cui si lamenta il ricorrente), giacché il “termine ragionevole” entro cui, secondo l'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, è ammesso l'esercizio del potere di annullamento in autotutela, non esprime uno specifico arco temporale entro il quale la P.A. consuma il potere di intervenire in autotutela: dottrina e giurisprudenza sono, infatti, d'accordo nel ritenere che rileva non già il tempo in sé, quanto gli effetti che medio tempore sono stati prodotti dal provvedimento, dovendosi intendere il richiamo al “termine ragionevole” non in astratto, ma in rapporto allo specifico provvedimento di cui si tratta e tenendo anche conto della possibilità o meno che questo abbia già definitivamente compiuto i propri effetti (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 24 maggio 2013, n. 492; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 29 luglio 2008, n. 967). Orbene, nel caso ora all'esame, la circostanza che la deliberazione del Consiglio Comunale di adozione del P.U.A. fosse ancora all'esame della Regione, per la sua approvazione, fa ritenere che l'intervento in autotutela da parte dell'organo commissariale abbia pienamente rispettato i requisiti dettati dall'art. 21-nonies cit., anche sotto il profilo dell'esercizio del predetto potere entro il “termine ragionevole” stabilito da quest'ultima disposizione.

In definitiva, pertanto, sia il ricorso originario, sia i motivi aggiunti sono nel complesso infondati e debbono essere respinti.

Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, vista la complessità di alcune delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I^) così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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