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Sentenza

La competenza ad adottare misure ripristinatorie di abusi edilizi spetta al Diri...
La competenza ad adottare misure ripristinatorie di abusi edilizi spetta al Dirigente competente per settore e non al Sindaco.
T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 2037

N. 02037/2013 REG.SEN.

N. 00545/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 545 del 2001, proposto da:
Fucciolo Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Del Gaudio, con domicilio eletto in Salerno, c/o Segreteria Tar;

contro

Comune di S. Mauro La Bruca, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Barbato Iannuzzi, con domicilio eletto in Salerno, alla via L. Cassese, n. 19;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 21 del 12 dicembre 2000, notificata il 19 dicembre successivo, con al quale al ricorrente è stato ingiunto di demolire il fabbricato di sua proprietà sito alla località “Olivella”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di S. Mauro La Bruca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con ricorso notificato in data 7 febbraio 2001 e ritualmente depositato il 16 febbraio successivo, Luigi Fucciolo, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'ordinanza sindacale, meglio distinta in epigrafe, con la quale gli era stata ingiunta la demolizione di un fabbricato di sua proprietà sito alla località Olivella, in quanto asseritamente edificato su area pubblica demaniale.

A sostegno del gravame lamentava:

a) eccesso di potere per grave erroneità dei presupposti, gravi carenze istruttorie, falsità della motivazione, genericità, avuto riguardo alle asserite deficienze del presupposto accertamento della demanialità delle aree occupate ed alla natura (in tesi vicinale e non comunale) della strada interessata;

b) violazione del giusto procedimento, quanto alla mancata attivazione del doveroso contraddittorio ex art. 7 l. n. 241/1990;

c) incompetenza, per violazione del principio di separazione tra organi politici e organi tecnici, spettando l'adozione della contestata misura demolitoria al dirigente ex art. 107 del T.U. degli enti locali.

2.- L'Amministrazione comunale si costituiva in giudizio, argomentando l'infondatezza del ricorso ed invocandone la reiezione.

Favorevolmente esaminata l'istanza incidentale preordinata alla sospensione, in via cautelare, degli effetti del provvedimento impugnato, alla pubblica udienza del 9 maggio 2013, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso è fondato, nei sensi di cui alle considerazioni che seguono.

S'impone, in via preliminare ed assorbente, l'esame del terzo motivo di gravame, in quanto preordinato alla denuncia della incompetenza alla adozione del provvedimento impugnato.

La censura è palesemente fondata, non essendo dubbio che, per effetto dell'introduzione del principio della separazione tra i compiti di indirizzo politico e i compiti gestionali, devono ritenersi trasferite dagli organi di direzione politico-amministrativa al personale burocratico (alla stregua del vigente art. 107 del T.U. n. 267/2000) tutte le competenze in materia di repressione degli abusi edilizi.

Né può, in diversa direzione, ritenersi che il provvedimento impugnato sia stato adottato dal Sindaco nella qualità di Ufficiale di Governo ex art. 38 l. n. 142/1990 (ora trasfuso nell'art. 54 del T.U. cit.), non constando (fuori del richiamo, di per sé del tutto irrilevante, alla ridetta disposizione normativa, oltretutto contrastante con il contestuale richiamo alla normativa in tema di repressione degli abusi edilizi) della concreta ricorrenza dei relativi presupposti e, segnatamente, degli interessi suscettibili di attivare i relativi poteri extra ordinem.

2.- Sussistono, ad avviso del Collegio, giustificate ragioni per disporre, tra le parti costituite, l'integrale compensazione di spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le successive determinazioni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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