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Sentenza

CGA Sicilia. Il Tar Catania annulla il provvedimento della Commissione medica lo...
CGA Sicilia. Il Tar Catania annulla il provvedimento della Commissione medica locale per patenti presso l’A.S.P. di Enna di revisione di una patente “nella parte in cui è stata confermata la validità per soli due anni, anziché per dieci”.-Il Ministero ricorre. Rigettato.
N. 00894/2013REG.PROV.COLL.

N. 01070/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2011, proposto da:
Ministero Infrastr. E Trasporti - Dip. Trasporti Terrestri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi 81;

contro

L. M. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Azzolina, con domicilio eletto presso questo Consiglio Di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova 76;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CATANIA - IV SEZIONE n. 00691/2011, resa tra le parti, concernente attribuzione validita' revisione patente - rimborso spese e contributo unificato


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il Cons. Giuseppe Barone e udito l' avvocato dello Stato Tutino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La vicenda in esame trae origine dalla sentenza n. 374 del 24.02.2010, passata in giudicato, con la quale il T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata di Catania – ha annullato il provvedimento della Commissione medica locale per patenti presso l'A.S.P. di Enna del 10.11.2009, di revisione della patente della sig.ra M., attuale appellata, “nella parte in cui è stata confermata la validità per soli due anni, anziché per dieci”. Di conseguenza il Ministero doveva trasmettere all'interessata il nuovo bollino di validità decennale.

Non avendo ricevuto dal Ministero dei Trasporti, pur dopo una diffida, il bollino da apporre sulla patente, che indicasse il diverso termine di scadenza della validità, la sig.ra M. aveva proposto ricorso per ottemperanza, accolto dal T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata di Catania – con sentenza n. 691 del 23 marzo 2011, in questa sede ora appellata, con la quale era stato anche nominato un commissario ad acta, che ha poi provveduto ad emettere il bollino e a farlo pervenire alla ricorrente.

Facendo riferimento alla circostanza che la sentenza n. 374/2010 aveva annullato il provvedimento emesso dalla commissione patenti presso l'A.S.P., con l'atto d'appello il Ministero sostiene ora che “è evidente che il successivo provvedimento, che doveva sostituire il provvedimento annullato, con il quale veniva conferita alla patente validità decennale, doveva essere emanato dalla stessa Amministrazione; di conseguenza, avrebbe dovuto essere dichiarata dal TAR la cessazione della materia del contendere, stante l'emissione della delibera della ASL di Enna del 14.12.2010, con la quale veniva confermata la validità decennale della patente della sig.ra M.”.

Ad avviso del Collegio l'appello dell'amministrazione è infondato.

Il Collegio ritiene che sia al momento della proposizione del ricorso, sia quando è stata emessa la sentenza di ottemperanza 691/2011 (marzo 2011), la materia del contendere non era cessata.

Agli atti di questo giudizio vi è la relazione n. 103107 del 29.12.2010, con la quale, dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, il competente Direttore Generale del Ministero ha comunicato all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania di aver trasmesso la sentenza del T.A.R., cui dare esecuzione, alla Commissione patenti di Enna, “al fine di dare esecuzione alla medesima, emettendo certificazione che convalidasse la patente con validità decennale”. E poiché la CML in questione tardava ad emettere la dovuta certificazione, questa Amministrazione, a seguito di atto di diffida dell'interessata, in data 9.12.10, in via di autotutela, avanzava richiesta all'Ufficio Centrale Operativo di emissione del tagliando di conferma di validità della patente con validità decennale, nelle more della dovuta certificazione da parte detta CML di Enna. Successivamente, e precisamente il 14.12.10, perveniva presso questo ufficio la delibera dell'Azienda Sanitaria di Enna che, prendendo atto della sentenza in questione, confermava alla Sig.ra Mariggiò la patente di guida con validità decennale”.

Risulta, pertanto, che lo stesso Ministero ammette che l'unico modo di eseguire la sentenza era l'emissione, da parte del proprio “Ufficio Centrale Operativo”, “del tagliando di conferma di validità della patente con validità decennale” (cioè l'apposito bollino da apporre sulla patente), costituendo tale tagliando l'unico modo per ogni automobilista di fornire la prova della validità della propria patente.

D'altra parte, la sentenza del T.A.R. cui doveva darsi esecuzione, la n. 374/2010, aveva in modo inequivoco annullato il provvedimento di revisione della patente “nella parte in cui è stata confermata la validità per soli due anni, anziché per dieci”, riconoscendo, in modo da non lasciare spazio ad ulteriori valutazioni, il diritto della sig.ra M. ad avere la patente valida per dieci anni, e non per due. Da tale sentenza non residuava in capo alla commissione medica operante presso l'A.S.P. (che peraltro, è bene precisare, agisce come organo periferico dello stesso Ministero) alcun potere discrezionale, che la legittimasse ad emettere ulteriori o diversi provvedimenti. Ciò perché l'unica attività di esecuzione poteva consistere nell'emissione del citato tagliando da parte del Ministero, e non certo della Commissione patenti.

Sia il Ministero che ora l'Avvocatura dello Stato hanno richiamato la deliberazione A.S.P. n. 2883 del 28.10.2010, trasmessa anche al Ministero con nota n. 30709 del 29.11.2010, che a loro dire avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, perché avrebbe confermato la validità della patente della sig.ra Mariggiò per dieci anni.

Ad avviso del Collegio, ferma restando la necessità dell'emissione del bollino, l'affermazione su riportata sembra documentalmente smentita dalla stessa deliberazione, con la quale l'A.S.P. si limita a “prendere atto della sentenza n. 374/10 del TAR Catania”, ed a trasmettere tale deliberazione al Ministero, per i provvedimenti di competenza.

A giustificazione dei ritardi del Ministero, l'Avvocatura appellante afferma ancora che il Ministero avrebbe emesso ben tre tagliandi, di cui uno in data 2.12.2010, e che il primo tagliando – come risulta dalla nota n. 2293/F4 del 27.06.2011, inviata dal citato Ufficio Centrale Operativo ad altro Ufficio del Ministero – non sarebbe stato ricevuto dalla sig.ra M., perché inviato sì nella città di residenza della stessa, cioè Piazza Armerina (En), ma “in Piazza B. Giulianoi n. 2, anziché Piazza B. Giuliano n. 2”.

Ora, a parte la poca verosimiglianza di quanto riferito, resta il fatto che di tali circostanze non esiste negli atti di causa alcuna prova, e che l'unico tagliando che la sig.ra M.abbia mai ricevuto è a lei pervenuto in data 20.05.2011, cioè molti mesi dopo la proposizione del ricorso, due mesi dopo la pubblicazione della sentenza di ottemperanza, e grazie al commissario ad acta.

Da tutto quanto finora precisato, consegue che l'appello va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Ministero appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00, più CPA, più IVA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente FF

Ermanno de Francisco, Consigliere

Gabriele Carlotti, Consigliere

Pietro Ciani, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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