Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
(13G00003)
GU n.3 del 4-1-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge disciplina il processo di partecipazione
dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione
degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli
obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117
della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di
sussidiarieta', di proporzionalita', di leale collaborazione, di
efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
Art. 2
Comitato interministeriale per gli affari europei
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel
processo di formazione della posizione italiana nella fase di
predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il
puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, tenendo
conto degli indirizzi espressi dalle Camere, opera presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale
per gli affari europei (CIAE). Il CIAE e' convocato e presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
per gli affari europei. Ad esso partecipano il Ministro degli affari
esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per
gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la
coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle
materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del
giorno.
2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che
interessano le regioni e le province autonome, partecipano il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o
un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e,
per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM).
3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze
attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al
Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicita' ai propri lavori.
5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal
CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 18, ai
fini della definizione unitaria della posizione italiana da
rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, in sede di Unione europea.
6. Il funzionamento del CIAE e' disciplinato con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, sentiti il Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui
al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione
dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio
2005, n. 11.
7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee puo' avvalersi,
entro un contingente massimo di venti unita', di personale
appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di
comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle
unita' di personale e' stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel
limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unita', la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee puo' avvalersi di personale delle regioni o delle province
autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate,
designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome,
secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio
dei Ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il personale
assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.
9. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e di sostegno al
funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui
all'articolo 19, nell'ambito del Dipartimento per le politiche
europee e' individuato l'ufficio di Segreteria del CIAE.
Capo II
Partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea
dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione europea
Art. 3
Principi generali
1. Il Parlamento partecipa al processo decisionale dell'Unione
europea.
2. Le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella
fase di formazione delle normative e delle politiche europee, secondo
quanto previsto dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
3. Il Governo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, l'assistenza documentale e informativa della
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea agli
uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica presso
le istituzioni europee, secondo modalita' stabilite d'intesa tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri e i Presidenti delle Camere.
Art. 4
Consultazione e informazione del Parlamento
1. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il
Governo illustra alle Camere la posizione che intende assumere, la
quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati.
Su loro richiesta, esso riferisce altresi' ai competenti organi
parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.
Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze
delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione
europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
2. Il Governo informa tempestivamente i competenti organi
parlamentari su iniziative o su questioni relative alla politica
estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea
o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a
quelle aventi implicazioni in materia di difesa.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro per
gli affari europei, trasmette tempestivamente alle Camere le
relazioni e le note informative predisposte dalla Rappresentanza
permanente d'Italia presso l'Unione europea con riferimento a:
a) riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea,
riunioni informali a livello ministeriale, riunioni del Comitato dei
rappresentanti permanenti di cui all'articolo 240 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, riunioni di comitati e gruppi di
lavoro del Consiglio;
b) riunioni dei triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e
Commissione nell'ambito di procedure legislative;
c) atti o progetti di atti adottati dalle istituzioni o organi
dell'Unione europea;
d) altre iniziative o questioni relative alle istituzioni o alle
politiche dell'Unione europea;
e) procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei
confronti dell'Italia.
4. Il Governo informa e consulta periodicamente le Camere,
nell'ambito delle procedure individuate dalla legge di cui
all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito ai
sensi della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e con le
modalita' previste dai rispettivi Regolamenti, in merito al
coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al
funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria, come
disposti o perseguiti attraverso:
a) gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle
istituzioni dell'Unione europea;
b) gli obiettivi individuati in sede di cooperazione rafforzata
ai sensi dell'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea;
c) gli accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati
membri dell'Unione europea.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei assicura il raccordo del Governo con il Parlamento e,
in particolare, con le Commissioni parlamentari competenti per
ciascuna materia, ai fini del tempestivo ed efficace adempimento
degli obblighi di cui all'articolo 1.
6. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle informazioni
e dei documenti trasmessi.
7. Gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di
inviolabilita' degli archivi e i regimi di immunita' delle persone
non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione
e partecipazione del Parlamento, come riconosciute ai sensi del
titolo II del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali
nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che
istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, e dell'articolo
13 del Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla
governance nell'Unione economica e monetaria, ratificato ai sensi
della legge 23 luglio 2012, n. 114.
Art. 5
Consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o
monetaria
1. Il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa
volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'Unione
europea che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in
materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze
rilevanti sulla finanza pubblica.
2. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia
nella fase di negoziazione degli accordi di cui al comma 1 tenga
conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere. Nel caso in cui
il Governo non abbia potuto conformarsi agli atti di indirizzo, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate
motivazioni della posizione assunta.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nel caso di accordi conclusi al di fuori delle disposizioni del
Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea nonche' in caso di modifica di precedenti
accordi.
Art. 6
Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti
dell'Unione europea
1. I progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati
alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi
alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione,
accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota
illustrativa della valutazione del Governo e dall'indicazione della
data presunta per la loro discussione o adozione, con segnalazione
degli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di piu' atti, del
grado di priorita' indicato per la loro trattazione.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei trasmette alle Camere i documenti di consultazione,
quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla
Commissione europea, con le modalita' di cui al comma 1. Qualora il
Governo partecipi ad una procedura di consultazione avviata dalle
istituzioni dell'Unione europea, ne da' conto alle Camere
trasmettendo tempestivamente i commenti inviati alle istituzioni
stesse.
3. Ciascuna Camera puo' chiedere al Governo, per il tramite del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari
europei, la nota illustrativa di cui al comma 1, in relazione ad
altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa,
trasmessi ai sensi del presente articolo.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei assicura alle Camere un'informazione qualificata e
tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea,
curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione
agli sviluppi del processo decisionale. A tal fine, entro venti
giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo ai sensi
del comma 1, l'amministrazione con competenza prevalente nella
materia elabora una relazione che da' conto dei seguenti elementi:
a) il rispetto da parte del progetto del principio di
attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base
giuridica, e la conformita' dello stesso ai principi di
sussidiarieta' e di proporzionalita';
b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue
prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti
conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono
necessarie od opportune modifiche;
c) l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario,
sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze
regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle
pubbliche amministrazioni e sulle attivita' dei cittadini e delle
imprese.
5. La relazione di cui al comma 4 del presente articolo e'
trasmessa tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 18, per
il successivo inoltro alle Camere, accompagnata da una tabella di
corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali
vigenti, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 7
Atti di indirizzo delle Camere
1. Sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 6, nonche' su ogni
altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della presente
legge, i competenti organi parlamentari possono adottare ogni
opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei
Regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione
rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea
ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione sia coerente con
gli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di tale
posizione.
2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli
indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro competente riferisce tempestivamente ai competenti organi
parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione
assunta.
Art. 8
Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio
di sussidiarieta'
1. Ciascuna Camera puo' esprimere, secondo le modalita' previste
nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformita' al
principio di sussidiarieta' dei progetti di atti legislativi
dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate
sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di
sussidiarieta' e di proporzionalita', allegato al Trattato
sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
2. Il parere motivato che ciascuna Camera invia ai Presidenti del
Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della
Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione
dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita', allegato al
Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e' trasmesso contestualmente anche al Governo.
3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere
possono consultare, secondo le modalita' previste nei rispettivi
Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province
autonome, in conformita' all'articolo 6, primo paragrafo, del
Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarieta' e di
proporzionalita', allegato al Trattato sull'Unione europea e al
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 9
Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni
dell'Unione europea
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui progetti
di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base
al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione
europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la
Comunita' europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2
sull'applicazione dei principi di sussidiarieta' e di
proporzionalita', allegato al Trattato sull'Unione europea e al
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far
pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al
Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche
europee.
2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte
formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai
consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo
25.
Art. 10
Riserva di esame parlamentare
1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di
atti di cui all'articolo 6, comma 1, puo' chiedere al Governo,
informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di
Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul
progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo puo'
procedere alle attivita' di propria competenza per la formazione dei
relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale
esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente
articolo.
2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale
di progetti o di atti di cui all'articolo 6, comma 1, il Governo puo'
apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di
esame parlamentare sul testo o su una o piu' parti di esso. In tal
caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione,
affinche' su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere di
aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio
dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla
predetta comunicazione, il Governo puo' procedere alle attivita'
dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche
in mancanza della pronuncia parlamentare.
Art. 11
Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati
1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative
assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito
della procedura di revisione semplificata di cui all'articolo 48,
paragrafi 6 e 7, e all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato
sull'Unione europea, nonche' delle altre procedure di modifica
semplificata di norme dei Trattati previste dal medesimo Trattato o
dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo
fornisce contestualmente alle Camere gli elementi utili ai fini
dell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo.
2. Nel caso di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato
sull'Unione europea, l'adozione da parte dell'Italia della decisione
prevista dal medesimo articolo e' fatta con legge. Entro trenta
giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio europeo della
raccomandazione di cui al citato articolo 42, paragrafo 2, del
Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere un
disegno di legge recante l'adozione della decisione, accompagnandolo
con una relazione illustrativa che da' indicazione della portata e
delle finalita' della decisione di cui si propone l'adozione, nonche'
del suo impatto sull'ordinamento italiano.
3. Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del
Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea e' subordinata
dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri
conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo
trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune
deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di
deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne informa
immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione
europea.
4. Nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del Trattato
sull'Unione europea, l'approvazione di cui al comma 3 del presente
articolo e' data con legge. A questo fine, quando il Consiglio
europeo adotta una decisione ai sensi del citato articolo 48,
paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone
alle Camere, entro trenta giorni dall'adozione di tale decisione, un
disegno di legge recante l'approvazione della stessa.
5. Nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del Trattato
sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, la deliberazione delle Camere e'
resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto
dell'Unione europea alle Camere da parte delle competenti istituzioni
dell'Unione stessa. In caso di deliberazione negativa di entrambe le
Camere, esse ne danno immediata comunicazione a tali istituzioni,
informando contestualmente il Governo.
6. La decisione sulle risorse proprie, di cui all'articolo 311,
terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e'
approvata con legge.
7. Il Governo informa tempestivamente le Camere sullo stato di
approvazione delle decisioni di cui al presente articolo da parte
degli altri Stati membri dell'Unione europea.
Art. 12
Meccanismo del freno d'emergenza
1. In relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli
articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, colui che rappresenta
l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea e' tenuto a chiedere che
la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio europeo, ove entrambe
le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.
2. Nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato
sull'Unione europea, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio
dell'Unione europea e' tenuto ad opporsi ad una decisione per
specificati e vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le
Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 il Governo trasmette
tempestivamente alle Camere le proposte presentate ai sensi
dell'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e
degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Decorso il
termine di trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo puo'
esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in mancanza della
pronuncia parlamentare.
Art. 13
Relazioni annuali al Parlamento
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle
Camere una relazione che indica:
a) gli orientamenti e le priorita' che il Governo intende
perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del
processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a
ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle
indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale
della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione
legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa.
Nell'ambito degli orientamenti e delle priorita', particolare e
specifico rilievo e' attribuito alle prospettive e alle iniziative
relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni
esterne dell'Unione europea;
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere
in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea,
a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro
formazione, gia' presentati o la cui presentazione sia prevista per
l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della
Commissione europea;
c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in
merito all'attivita' dell'Unione europea e alla partecipazione
italiana all'Unione europea.
2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi
necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle
Camere una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati
nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attivita' del
Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni
istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione
europea nonche' alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla
cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e
agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione
reca altresi' l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del
Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con
l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e
dei temi trattati;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e in generale alle attivita' delle istituzioni
dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche
settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e
della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica
della societa' dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica
di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica
energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per
l'inclusione sociale, le pari opportunita' e la gioventu'; politica
del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la
formazione e la cultura; politiche per la liberta', sicurezza e
giustizia. Nella relazione sono riportate le linee negoziali che
hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati
consuntivi e a una valutazione di merito della predetta
partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia
dell'attivita' svolta in relazione ai risultati conseguiti. La
relazione reca altresi' l'elenco dei principali atti legislativi in
corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro
l'anno medesimo;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica,
sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso
l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle
relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per cio' che
concerne l'Italia. La relazione reca altresi' una valutazione di
merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonche' sui
progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle
politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di
programmazione vigente;
d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai
pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere,
nonche' alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle
regioni e delle province autonome.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche
alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza dei
presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome e alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Art. 14
Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di
pre-contenzioso riguardanti l'Italia
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle
amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere, alla
Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco,
articolato per settore e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea
relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano
rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi
giurisdizionali italiani;
c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia
ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo
stato del procedimento nonche' sulla natura delle eventuali
violazioni contestate all'Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione
europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari europei, trasmette ogni sei mesi alle Camere
e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di
carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.
3. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 e'
posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di
un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al
parere parlamentare, nonche', in ogni altro caso, su richiesta di una
delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei comunica alle Camere le informazioni
o i documenti relativi a tali atti.
4. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono
trasmessi avvalendosi di modalita' informatiche.
5. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle informazioni
e dei documenti trasmessi.
Art. 15
Controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti
l'Italia
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei comunica alle Camere, contestualmente alla ricezione
della relativa notifica da parte della Commissione europea, le
decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una
procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea. Della comunicazione viene
informato il Ministro con competenza prevalente, nonche' ogni altro
soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso
o dalla procedura d'infrazione di cui al primo periodo.
2. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il
Ministro con competenza prevalente e' tenuto a trasmettere alle
Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato
l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura
d'infrazione, indicando altresi' le attivita' svolte e le azioni che
si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura
stessa. La relazione e' trasmessa contestualmente al Presidente del
Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei. Le
Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni
in conformita' ai rispettivi Regolamenti.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei informa senza ritardo le Camere e la Corte dei conti
di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione
basate sull'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
4. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applica il
comma 5 dell'articolo 14.
Art. 16
Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con
l'Unione europea
1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e
alle province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni
e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle
assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, una
relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e
l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi
finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata
dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione
europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la
distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate a
carico del bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti
competenti e alle aree geografiche rilevanti.
Art. 17
Nomina di membri italiani di istituzioni
dell'Unione europea
1. All'atto della proposta o della designazione da parte del
Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di
giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea, del
Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del
Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti
e delle agenzie dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei ne informa le Camere.
2. L'informativa di cui al comma 1 da' conto in particolare della
procedura seguita per addivenire alla proposta o alla designazione,
delle motivazioni della scelta, nonche' del curriculum vitae delle
persone proposte o designate, con l'indicazione degli eventuali
incarichi dalle stesse svolti o in corso di svolgimento.
3. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni da parte delle
persone di cui al comma 1, le competenti Commissioni parlamentari
possono chiederne l'audizione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle proposte e alle designazioni volte alla conferma di persone in
carica.
Capo III
Coordinamento della partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione Europea
Art. 18
Dipartimento per le politiche europee
1. Le attivita' di coordinamento delle politiche derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento
della normativa nazionale agli obblighi di cui all'articolo 1 sono
svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
che assume la denominazione di «Dipartimento per le politiche
europee».
Art. 19
Comitato tecnico di valutazione degli atti
dell'Unione europea
1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di
un Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, di
seguito denominato «Comitato tecnico di valutazione», istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche europee, coordinato e presieduto dal direttore della
Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9.
2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli
indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana
nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea. A
tal fine, il Comitato tecnico di valutazione svolge le seguenti
funzioni:
a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni
sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce e
definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di
Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;
b) trasmette le proprie deliberazioni ai competenti
rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse
istanze dell'Unione europea;
c) verifica l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.
3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del
Comitato tecnico di valutazione abilitato a esprimere la posizione
dell'amministrazione.
4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono istituiti
singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del
medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di
lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria del CIAE di cui
all'articolo 2, comma 9, o da un suo delegato. La composizione dei
gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione.
5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le
province autonome, il Comitato tecnico di valutazione e' integrato da
un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato
dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti
locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM.
Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione integrato sono
convocate dal responsabile della Segreteria del CIAE di cui
all'articolo 2, comma 9, d'intesa con il direttore dell'ufficio di
segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il
direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione partecipano,
in qualita' di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni.
Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di
valutazione partecipano, in qualita' di osservatori, rappresentanti
della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle
regioni e delle province autonome.
7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione possono essere
invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive
competenze, rappresentanti delle autorita' di regolamentazione o
vigilanza.
8. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico di
valutazione sono disciplinati con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli
affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti
adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
9. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 20
Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea
1. Al fine di assicurare una piu' efficace partecipazione
dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la
puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le
amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture
organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti
dell'Unione europea.
2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle
diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in
collegamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre
amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attivita' di
rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e
contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi
contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle
Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente
legge.
3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i
rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato
tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati
quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto
Comitato.
Art. 21
Esperti nazionali distaccati
1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le
esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi
dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati
candidati all'adesione all'Unione. In particolare, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio
dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e
gli altri organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualita' di
esperti nazionali distaccati, ai sensi dell'articolo 32 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo.
2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Collegamento con le istituzioni internazionali,
dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali
distaccati). - 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e
incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni
europee, le organizzazioni internazionali nonche' gli Stati membri
dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e
gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di
collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo
scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare
il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di
destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono
essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:
a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la
Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi
dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualita'
di esperti nazionali distaccati;
b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia
aderisce;
c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione
europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri
Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a
seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le
amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche
europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro:
a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali
candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia
europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;
b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con
specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni
dell'Unione europea;
c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le
informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni
internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale,
con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni
dell'Unione.
3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati puo'
essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di
destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in
tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da
un'organizzazione o ente internazionale.
4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a
tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza.
L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per
l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni
orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione
pubblica».
3. Con decreto del Ministro per gli affari europei e del Ministro
degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definite le modalita' di attuazione del presente
articolo ed e' determinato il contingente massimo di esperti
nazionali distaccati.
Capo IV
Partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle
autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione
Europea
Art. 22
Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni
quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome,
una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione
europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare
le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli
atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni
e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste
ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati
emersi da tale sessione.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del
comma 1, in particolare, esprime parere:
a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e
all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le
competenze delle regioni e delle province autonome;
b) sui criteri e sulle modalita' per conformare l'esercizio delle
funzioni delle regioni e delle province autonome all'osservanza e
all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;
c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 29 della
presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei riferisce al Comitato interministeriale per la
programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui
all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 23
Sessione europea della Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno
due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, del
presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCEM, una sessione
speciale della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, dedicata
alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di
interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le
Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui
risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle
modalita' per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse
degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di
cui all'articolo 1.
Art. 24
Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni
relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea.
1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, sono
trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla
Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza
dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle
province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli
regionali e delle province autonome.
2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea
che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle
province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al
comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e
tempestiva con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti
di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le
province autonome, nelle materie di loro competenza, possono
trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del
ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente
del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei
dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle
regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti
delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea
riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle
regioni o delle province autonome e una o piu' regioni o province
autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento
dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale
termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo
puo' procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di
esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari
europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione
europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta
comunicazione, il Governo puo' procedere anche in mancanza della
pronuncia della predetta Conferenza alle attivita' dirette alla
formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle
regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo
entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in
mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede
di Unione europea, il Governo puo' comunque procedere alle attivita'
dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province
autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19,
comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle
province autonome, ai fini della successiva definizione della
posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di
Unione europea.
8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei informa tempestivamente le regioni e le province
autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle
regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine
del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio
europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle
regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine
del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
Il Governo riferisce altresi', su richiesta della predetta
Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea,
alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle
materie di competenza delle regioni e delle province autonome che
risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione
che il Governo intende assumere.
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei informa le regioni e le province autonome, per il
tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio
dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro
competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 25
Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di
sussidiarieta' da parte delle assemblee, dei consigli regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di
sussidiarieta' di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono
far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per
l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e
delle province autonome.
Art. 26
Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla
formazione di atti normativi dell'Unione europea
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei comuni, delle
province e delle citta' metropolitane ai fini della formazione della
posizione dell'Italia in relazione ad attivita' dell'Unione europea
che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli
enti locali.
2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1,
riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di
competenza degli enti locali, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Tali progetti e atti
sono altresi' trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza,
all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro
interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il
tramite della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono
trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o
al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere
che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.
3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4,
esperti designati dagli enti locali secondo modalita' da stabilire in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al
Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei
progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente
quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo puo'
comunque procedere alle attivita' dirette alla formazione dei
relativi atti.
Art. 27
Modalita' di nomina dei membri italiani
presso il Comitato delle regioni
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio
dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del
Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e
supplenti del Comitato delle regioni sono indicati, per le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle
assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti
delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome
e, per le province e per i comuni, rispettivamente, dall'UPI,
dall'ANCI e dall'UNCEM, secondo i criteri definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle
assemblee legislative regionali, nonche' la corrispondenza tra
ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.
4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di
cui al comma 1, l'indicazione del sostituto e' comunicata
dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al
Consiglio dell'Unione europea.
Capo V
Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive al
processo di formazione degli atti dell'Unione europea
Art. 28
Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle
decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei assicura il piu' ampio coinvolgimento delle parti
sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della
posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo
il Comitato tecnico di valutazione nonche' le amministrazioni
interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti
telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie
produttive.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 6,
riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il
CNEL puo' far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i
contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12
della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine il CNEL puo'
istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o piu'
comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.
3. Al fine di assicurare un piu' ampio coinvolgimento delle parti
sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei organizza, in
collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori
possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni,
delle province e delle comunita' montane e ogni altro soggetto
interessato.
Capo VI
Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea
Art. 29
Legge di delegazione europea e legge europea
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno
tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti
dal diritto dell'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei informa con tempestivita' le Camere e, per il tramite
della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e
delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli
atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione
europea.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei verifica, con la collaborazione delle amministrazioni
interessate, lo stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli
indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al
comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni
quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per
assicurare tale conformita', agli organi parlamentari competenti,
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei
presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle
materie di loro competenza le regioni e le province autonome
verificano lo stato di conformita' dei propri ordinamenti in
relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni
anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle
misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di
cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28
febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante
il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato
dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di
riferimento, e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2.
5. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 30, comma 3, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari
europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli
altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di
legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea»,
completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di
riferimento.
6. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la
legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine
di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono
presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere».
7. Il disegno di legge di delegazione europea e' corredato di una
relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno
precedente, in cui il Governo:
a) da' conto delle motivazioni che lo hanno indotto
all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli
allegati, con specifico riguardo all'opportunita' di sottoporre i
relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle
competenti Commissioni parlamentari;
b) riferisce sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno
al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali
procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa
alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica
italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite
o da recepire in via amministrativa;
d) da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso
inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di
recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di recepimento
scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per
l'esercizio della delega legislativa;
e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite
con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonche' l'indicazione
degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento gia'
adottati;
f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole
regioni e province autonome si e' provveduto a recepire le direttive
dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con
riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate
dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco e' predisposto
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio
di ogni anno.
8. Nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui
all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con gli altri Ministri interessati, puo' presentare
alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di
legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea»,
completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita
dall'anno di riferimento e dalla dicitura: «secondo semestre», e
recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2. Per il disegno
di legge di cui al presente comma non e' prescritta la relazione
illustrativa di cui al comma 7.
Art. 30
Contenuti della legge di delegazione europea
e della legge europea
1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui
all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli
obblighi di cui all'articolo 1, reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega
legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive
europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento
nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa
non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi
europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega
legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali
vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la
conformita' dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di
sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di
giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via
regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto
dall'articolo 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto
disposto dall'articolo 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per
dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili
contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al
Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni
penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea
recepite dalle regioni e dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel
rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la
propria competenza normativa per recepire o per assicurare
l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega
legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle
lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici
per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel
rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi
dell'articolo 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali
vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali
vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare
l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati
internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne
dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di
cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in
conformita' ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo
41, comma 1, della presente legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da
parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per
l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in
contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le
tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del
comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione
vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i
controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Art. 31
Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al
Governo con la legge di delegazione europea
1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di
delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo
adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti
a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le
direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data
di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada
nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di
recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del
Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una
tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con
competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione
alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e'
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini
previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione
europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei
commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il
diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo'
adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati
dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano
direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni
integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge
di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste
dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano
alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e
attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure
di cui all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 32
Principi e criteri direttivi generali di delega
per l'attuazione del diritto dell'Unione europea
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla
legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31
sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative, secondo il principio della massima semplificazione
dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio
delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono
introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche
attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con
l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le
materie oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non
possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive
stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater,
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e
penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a
150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali
casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per
le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle
predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53
e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la
relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a
150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a
pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni
indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse
protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei
casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti
derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo
fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o
furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato
previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti
stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera
sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni
omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui
all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti
dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia'
attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31
si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di
piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano,
attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti
territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei
processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione
dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le
direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano
modifiche degli stessi atti normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani
rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e
non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei
cittadini italiani.
Art. 33
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di atti normativi dell'Unione europea
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme
penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad
adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti,
o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data
dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per
i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e' esercitata
con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della
presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di
delegazione europea, qualora indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31.
Art. 34
Deleghe per il recepimento di atti dell'Unione europea contenute in
leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale
1. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti
dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei
medesimi, la cui delega e' contenuta in leggi diverse dalla legge di
delegazione europea annuale, sono adottati, nel rispetto degli altri
principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge di
delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari
europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della normativa.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresi',
all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di
normative di settore interessate dai decreti legislativi di
recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle
regioni e delle province autonome.
Art. 35
Recepimento di direttive europee
in via regolamentare e amministrativa
1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, gia' disciplinate con legge, ma non coperte da riserva
assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere
recepite mediante regolamento se cosi' dispone la legge di
delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al
disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive
per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui
all'articolo 30, comma 2, lettera c), della presente legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e
del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con
gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono
attuate le successive modificazioni delle direttive europee.
3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di
legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con
regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, o, ove di contenuto
non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro
con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri
Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono attuate le
successive modificazioni delle direttive europee.
4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle
eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al
momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme
generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti
nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare:
a) individuazione della responsabilita' e delle funzioni
attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di
sussidiarieta';
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi gia' operanti
nel settore e secondo modalita' che assicurino efficacia, efficienza,
sicurezza e celerita';
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in
conformita' alle peculiarita' socio-economiche nazionali e locali e
alla normativa di settore.
5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, le
norme generali regolatrici della materia:
a) sono desunte dalle direttive europee da recepire, quando
queste non consentono scelte in ordine alle modalita' della loro
attuazione;
b) sono dettate dalla legge di delegazione europea, quando le
direttive europee da recepire consentono scelte in ordine alle
modalita' della loro attuazione.
6. La legge di delegazione europea individua in ogni caso, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, le norme vigenti da abrogare, con effetto
dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Con la
medesima legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per
introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le
autorita' pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni
amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. La
legge provvede in ogni caso ove l'attuazione delle direttive
comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
Art. 36
Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea
1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati
dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in
esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia' efficaci
nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui
all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Ministro competente per materia, che ne da'
tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o
al Ministro per gli affari europei.
Art. 37
Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei puo' proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei
provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione
europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi
dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia
dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei
confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento,
qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di
presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della
legge europea relativa all'anno di riferimento.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i
rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per
favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al
comma 1.
Art. 38
Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea
1. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale,
tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari
europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli
altri Ministri interessati, presenta alle Camere un apposito disegno
di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o
assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi
dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa
statale.
2. I disegni di legge di cui al presente articolo non possono
contenere disposizioni di delegazione legislativa, ne' altre
disposizioni, anche omogenee per materia, che non siano in diretta
correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in
recepimento, salvo che la natura o la complessita' della normativa le
rendano indispensabili.
Art. 39
Relazioni sul mancato o ritardato recepimento
di direttive europee
1. Nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva
dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del termine
da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei, al fine di evitare l'apertura di una
procedura d'infrazione, chiede ai Ministri con competenza prevalente
nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega
ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o
dei regolamenti di recepimento e trasmette alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi
addotti dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del
ritardo nel recepimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o
il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province
autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi
dell'articolo 40, comma 5.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei riferisce al Consiglio dei Ministri almeno ogni tre
mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea
che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del
mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto
riferito dai Ministri interessati ai sensi del comma 1.
Art. 40
Recepimento delle direttive europee da parte
delle regioni e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria
competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome
per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza
legislativa recano nel titolo il numero identificativo della
direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta
certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo
29, comma 7, lettera f).
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per
l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione
europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui
all'articolo 41 della presente legge.
4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117,
secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e
formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le
province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di
carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della
programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia
esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base
della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 35
della presente legge, e' esercitata mediante deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per gli affari europei, d'intesa con i
Ministri competenti secondo le modalita' di cui all'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di
recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita'
di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee
convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea
dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione
europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29.
Art. 41
Poteri sostitutivi dello Stato
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma,
e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto
previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i
provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono
essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti
dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati
si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali
non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere
esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo
esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nei casi di cui all'articolo 37, qualora gli obblighi di
adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea
riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle
regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei informa gli enti
interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario,
chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da
assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei
suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei propone al Consiglio dei Ministri le opportune
iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli
articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione,
ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni
vigenti in materia.
Capo VII
Contenzioso
Art. 42
Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea
1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia
dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti
alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse
nazionale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o
dal Ministro per gli affari europei, in raccordo con il Ministro
degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati. Ove
necessario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei ne riferisce preventivamente al Consiglio dei
Ministri.
2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento
davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono trasmesse
dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli
affari esteri.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei e il Ministro degli affari esteri nominano, quale
agente del Governo italiano previsto dall'articolo 19 dello Statuto
della Corte di giustizia dell'Unione europea, un avvocato dello
Stato, sentito l'Avvocato generale dello Stato.
4. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia
dell'Unione europea i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica
o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione
europea per violazione del principio di sussidiarieta', conformemente
all'articolo 8 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di
sussidiarieta' e di proporzionalita', allegato al Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. La Camera che ha deliberato il
ricorso sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 43
Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri
enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione
europea
1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure
d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le
regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti
pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a
porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli
obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione
europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli
obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1,
che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti
dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva
esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione
europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le
procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, e dall'articolo 41 della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di
cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni
finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi
finalita' strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle
violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari
derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e
10:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente
territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilita' speciali
obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti
gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella
lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto
equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di
cui alle lettere a) e b).
6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa,
comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui
ai commi 3 e 4, e' stabilita con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei
confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della
Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e
reca la determinazione dell'entita' del credito dello Stato nonche'
l'indicazione delle modalita' e dei termini del pagamento, anche
rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non
ancora liquidi, possono essere adottati piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del
credito dello Stato.
7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato
sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalita'
di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento
dell'intesa e' di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica,
nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza
esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad
oggetto la determinazione dell'entita' del credito dello Stato e
l'indicazione delle modalita' e dei termini del pagamento, anche
rateizzato. Il contenuto dell'intesa e' recepito, entro un mese dal
perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non
ancora liquidi, possono essere adottati piu' provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo
maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento
disciplinato nel presente comma.
8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del
provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente
del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri
finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono
essere adottati piu' provvedimenti del Presidente del Consiglio dei
Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato,
seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a
spese del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Lo Stato ha altresi' diritto, con le modalita' e secondo le
procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle
regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli
altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi
responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli
oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di
condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti
dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
Capo VIII
Aiuti di Stato
Art. 44
Aiuti di Stato
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, cura il
coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni
per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea
nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della
Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, anche in applicazione
dell'articolo 43, comma 1, della presente legge.
Art. 45
Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato
1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea
progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee una scheda sintetica della misura notificata.
2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste
dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non
notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea sono fornite dalle amministrazioni
competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, possono essere disciplinate modalita' di
attuazione del presente articolo.
Art. 46
Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di
aiuti di Stato illegali non rimborsati
1. Nessuno puo' beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro
che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.
2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i
beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato
aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso
forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle
verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle
amministrazioni che intendono concedere aiuti.
4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante
l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione
sulla veridicita' delle dichiarazioni medesime.
Art. 47
Aiuti pubblici per calamita' naturali
1. Gli aiuti pubblici concessi, anche sotto forma di agevolazione
fiscale, in ragione dei danni arrecati da calamita' naturali o da
altri eventi eccezionali, di cui all'articolo 107, paragrafo 2,
lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
possono essere concessi a soggetti che esercitano un'attivita'
economica, nei limiti del 100 per cento del danno subito, ivi
comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi
previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza
dello stato di emergenza, a condizione che:
a) l'area geografica nella quale il beneficiario esercita la
propria attivita' economica rientri fra quelle per le quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma 1,
e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
b) vi sia prova che il danno, nelle sue componenti di danno
emergente e di lucro cessante, e' conseguenza diretta dell'evento
calamitoso;
c) l'aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorita', di
livello statale, regionale o locale, non superi complessivamente
l'ammontare del danno subito;
d) l'aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti
del medesimo danno, provenienti da altre fonti, non superi
complessivamente l'ammontare del danno, maggiorato dell'importo
dell'eventuale premio assicurativo pagato per l'anno in corso.
2. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate con decreto
del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli
affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport e con il Ministro dell'economia e delle
finanze. L'efficacia del decreto e' subordinata all'autorizzazione da
parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, la
concessione di aiuti pubblici di cui al comma 1 e' soggetta a previa
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. La concessione di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 107,
paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, al di fuori del regime previsto dal presente articolo, e'
soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo
Trattato.
5. Il presente articolo non si applica al settore dell'agricoltura.
Art. 48
Procedure di recupero
1. La societa' Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi
dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14
del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999,
adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto
che l'ha concesso.
2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al
comma 1, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di
notifica della decisione, il Ministro competente per materia
individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione
dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalita' e i
termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce
titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.
3. Nei casi in cui l'ente competente e' diverso dallo Stato, il
provvedimento di cui al comma 2 e' adottato dalla regione, dalla
provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attivita'
di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la
riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato.
4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea
sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e per
il suo tramite.
Art. 49
Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-quater) e' aggiunta la
seguente:
«m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione
di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento
(CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999».
2. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quinquies) e' aggiunta la
seguente:
«z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti
che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le
controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, a
prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso».
3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti
all'esecuzione delle decisioni di recupero trasmettono alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto
comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle
controversie sulle materie di cui alle lettere m-quinquies) del comma
1 dell'articolo 119 e z-sexies) del comma 1 dell'articolo 133 del
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte, rispettivamente, dai
commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 50
Ricorso giurisdizionale per violazione dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1. I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea possono essere impugnati davanti al tribunale
amministrativo regionale competente per territorio.
Art. 51
Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto
di una decisione di recupero per decorso del tempo.
1. Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di
Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una
decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di recupero
ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo
1999.
Art. 52
Modalita' di trasmissione delle informazioni relative
agli aiuti pubblici concessi alle imprese
1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni
di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
secondo le modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle
attivita' produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002.
2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato
in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea
di riferimento.
Capo IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 53
Parita' di trattamento
1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione
norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che
producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al
trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini
dell'Unione europea.
Art. 54
Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 91, che e' ridenominato «Comitato per la lotta contro
le frodi nei confronti dell'Unione europea». Non si applica
l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248. Il Comitato presenta annualmente una relazione al
Parlamento.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche europee opera altresi' il Nucleo della Guardia di
finanza previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 gennaio 1995, che e' ridenominato «Nucleo della Guardia
di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione
europea» e che dipende funzionalmente dal Capo del medesimo
Dipartimento.
Art. 55
Punti di contatto europei
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche europee:
a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione
amministrativa tra autorita' competenti nazionali ed europee ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, e provvede alle notifiche di cui all'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 59 del 2010;
b) assolve i compiti di coordinatore nazionale presso la
Commissione europea e di punto nazionale di contatto per le
informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche
professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.
Art. 56
Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri
1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento del Ministero
degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per
quanto riguarda le sue funzioni istituzionali, come disciplinate, in
particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 57
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 3, e all'articolo
48, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di
recupero adottate prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 58
Modifica, deroga, sospensione o abrogazione
della presente legge
1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate,
derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso
l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare,
sospendere o abrogare.
Art. 59
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle
relative norme di attuazione.
Art. 60
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
Art. 61
Abrogazioni e modificazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
b) la legge 4 febbraio 2005, n. 11;
c) l'articolo 42-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
2. Negli atti normativi vigenti, le parole: «Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche europee».
3. All'articolo 3 della legge 22 aprile 2005, n. 69, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del
Senato della Repubblica e' vincolante per il Governo».
4. L'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato
dall'articolo 34, comma 8, del decreto legislativo 1º settembre 2011,
n. 150, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. L'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012
06-01-2013 19:11
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