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Sentenza

Procedimento disciplinare. Termine di estinzione. Guardia di Finanza....
Procedimento disciplinare. Termine di estinzione. Guardia di Finanza.
Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5582

FORZE ARMATE - GUARDIA DI FINANZA - IMPIEGO PUBBLICO

In merito al procedimento disciplinare, ai fini del computo dell'intervallo di 90 giorni di cui all'art. 120 del D.P.R. n. 3 del 1957, il cui superamento comporta l'estinzione del procedimento in parola, occorre considerare il tempo di adozione degli atti del procedimento sanzionatorio e non il tempo della notifica. Questa, infatti, attiene alla fase dell'efficacia e non a quella del perfezionamento del provvedimento amministrativo cui, invece, deve intendersi logicamente riferito il disposto del suddetto art. 120. 
E' incontestabile l'ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate. Ciò premesso, non è né illogica né irragionevole la scelta di irrogare, come verificatosi nel caso di specie, una sanzione destitutoria al sottufficiale della Guardia di Finanza il quale risulti aver fornito ad un partecipante alla procedura per il reclutamento di allievi finanzieri le soluzioni dei relativi test pscicoattitudinali, utilizzando materiale in suo possesso, che sarebbe dovuto rimanere segreto. La descritta condotta, infatti, è del tutto inammissibile, perché rappresenta una violazione degli obblighi assunti con il giuramento di appartenenza e rende del tutto irrilevante qualunque considerazione inerente la mancata sanzione penale del fatto, i positivi precedenti dell'incolpato, l'asserita assenza di pericolosità sociale come pure di un fine di lucro, ma giustifica la sanzione espulsiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 63 della legge n. 599 del 1954.
Avv. Antonino Sugamele

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