194° corso Accademia Militare Esercito. Il candidato cadetto deve avere la "gestione dello stress e autocontrollo" e deve essere "autonomo nello svolgimento dei compiti". In mancanza va escluso.
Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. I
Data: 14 dicembre 2012
Numero: n. 10425
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 5812 del 2012, proposto dal
signor Ni. Si., rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico e Paolo
Bonaiuti, con domicilio eletto presso di questi in Roma, via Riccardo
Grazioli Lante 16;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi 12;
per l'annullamento
del provvedimento con cui, il 6.6.2012, lo si è escluso dal concorso
indetto per l'ammissione di 122 soggetti al (1° anno del) 194° Corso
dell'Accademia
Militare dell'Esercito. (G.U., IV s.s., n. 103 del
30.12.2011).
Visto il ricorso, ed il successivo atto di "motivi aggiunti", con i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 28 novembre 2012, il
dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi - per le parti - i
difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato quanto segue.
(Torna su ) Fatto
FATTO e DIRITTO
Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor Ni. Si. ha impugnato (chiedendone, contestualmente, la sospensione dell'esecutività) il provvedimento con cui - il 6.6.2012 - lo si è escluso dal concorso indetto per l'ammissione di 122 soggetti al (1° anno del) 194° Corso dell'Accademia Militare dell'Esercito. (G.U., IV s.s., n. 103 del 30.12.2011).
Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 28.11.2012: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.
Si osserva, in proposito
- che il provvedimento impugnato (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, "dovuto") è la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità, formulato a seguito delle verifiche a cui l'interessato è stato regolarmente sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore;
- che tali verifiche, condotte - ritualmente - attraverso test e interviste, hanno evidenziato la carenza - nel Si. - delle richieste caratteristiche attitudinali (con particolare riferimento, da un lato, alla "gestione dello stress e autocontrollo" e, dall'altro, alla "autonomia nello svolgimento dei compiti");
- che, nel corso del(lo stesso) colloquio di approfondimento, il soggetto in questione ha confermato le criticità che erano precedentemente emerse.
Alla luce di tali constatazioni; e tenuto conto
- che l'atto (presupposto) in questione non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che - soli - potrebbero invalidarlo;
- che esso è, comunque, espressione di una valutazione di natura squisitamente tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti testé considerati;
- che, in casi quali quello di cui trattasi, non è - neppure astrattamente - ipotizzabile un contrasto con precedenti manifestazioni di volontà dell'Amministrazione (non potendosi, ovviamente, far riferimento ai risultati ottenuti dal Si. durante la sua permanenza - in qualità di frequentatore del liceo scientifico - presso la Scuola Militare della "Nunziatella" di Napoli),
il Collegio - rilevato che, nell'occasione, ci si è mossi nel pieno rispetto delle previsioni poste dall'apposito bando di concorso: e che l'interessato sembra, in realtà, confondere l'idoneità psichica (assolutamente non in discussione) con quella attitudinale - non può (appunto: e con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) che concludere per l'infondatezza della proposta impugnativa.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
- rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
- condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 28 novembre 2012, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 DIC. 2012.
26-12-2012 11:55
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