AVVIO DEL PROCEDIMENTO COMUNICATO IN VIA DI FATTO: EQUIVALE A COMUNICAZIONE FORMALE. Tar Venezia - 18 maggio 2010 numero 2043. Avv. Antonino Sugamele.
Procedimento amministrativo - Avvio - Comunicazione - Necessità - Non sussiste - Ipotesi - Ragioni
Non sussiste violazione dell'art. 7 L. 241/90, sull'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, nel caso in cui un atto di diffida dell'amministrazione sia preceduto da un sopralluogo effettuato in presenza dell'interessato, il quale viene così edotto dalla situazione; in questo caso, di provvedimento esecutivo preceduto dalla diffida, un ulteriore avviso di inizio di procedimento non può aggiungere elementi di conoscenza. Si rammenta, infatti, come tutti i requisiti formali contemplati dall'art. 8 L. 241/90 per l'avviso di inizio di procedimento non siano ritenuti imprescindibili dal prevalente orientamento giurisprudenziale, essendo sufficiente che l'Amministrazione abbia svolto una previa attività informativa sostanzialmente equipollente (Ex multis, T.A.R. Veneto Venezia, 4-12-2009 n. 3460).
30-05-2010 00:00
Richiedi una Consulenza