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Sentenza

AMMONIMENTO - Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica (Cp, art...
AMMONIMENTO - Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica (Cp, articoli 572, 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614, 615-bis e 635; Dl 14 agosto 2013 n. 93, articolo 3)

Ai fini dell’applicazione della misura dell’ammonimento, non è necessario che si sia raggiunta la prova del reato, ma è sufficiente che sia fatto riferimento a elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, atteso che il provvedimento di ammonimento assolve a una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili.

    Tar Basilicata Potenza, sezione I, sentenza 5 agosto 2025 n. 431 – Pres. Santoleri; Est. Mariano
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dagli avvocati …con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
i. del Provv. emesso il 12 luglio 2024 e notificato al destinatario il giorno 13.07 succ., con cui il
Questore di -OMISSIS-ha ammonito l'odierno esponente ex art. 3 D.L. n. 93 del 2013, conv. in L. n.
119 del 2013, recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza
domestica";
ii. del decreto prefettizio prot. (...) reso e notificato il 12.11.2024 prot. uscita -OMISSIS-, con cui è stato
respinto il ricorso gerarchico proposto dall'interessato avverso lo stesso provvedimento monitorio;
iii. di ogni altro atto e/o provvedimento -sebbene allo stato incognito- presupposto, connesso e/o
conseguenziale a quelli principaliter impugnati, purché lesivi della posizione subiettiva del ricorrente
e segnatamente -tra essi- il diniego di accesso al verbale di intervento effettuato in data 24.02.2021
da personale della Polizia di Stato presso l'abitazione coniugale, sì come non ostensibile ex artt. 24,
c. 2º, L. n. 241 del 1990, 8 D.P.R. n. 352 del 1992 e 3, c. 1º, lett. a), D.M. 16 marzo 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Territoriale del
Governo di -OMISSIS-e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2025 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con il ricorso in esame, notificato in data 20/1/2025, il deducente (-OMISSIS-) ha impugnato:
- il Provv. del 12 luglio 2024 con cui il Questore di -OMISSIS-ha adottato nei suoi confronti
l'ammonimento previsto dall'art. 3 del D.L. n. 93 del 2013 ("Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia
segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli
581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale,
nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte
le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti,
all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza
domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del
nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da
una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia
condiviso la stessa residenza con la vittima");
- il successivo decreto del Prefetto di -OMISSIS-, in data 12/11/2024, di reiezione del ricorso
gerarchico proposto avverso il richiamato provvedimento questorile;
- il provvedimento della Questura di -OMISSIS-dell'8/8/2024, con cui, a definizione dell'istanza
formulata dal deducente, non si è acconsentito l'accesso ad alcuni degli atti ivi indicati (cfr. verbale
di intervento effettuato da personale della Polizia di Stato presso l'abitazione coniugale in data
9/3/2022).
1.1. Risulta in fatto quanto segue:
- in data 14/5/2024, come risulta dalla relativa Annotazione di servizio della Polizia di Stato, un'unità
operativa della Questura di -OMISSIS-è intervenuta presso l'abitazione del deducente al fine di
sedare una lite in corso tra quest'ultimo, la moglie convivente (-OMISSIS-) e la maggiore delle figlie
nate dall'unione (-OMISSIS-), occasionata dalla scoperta dell'esistenza, da parte di quest'ultima, di
una relazione extraconiugale del padre; ciò in un contesto familiare già compromesso da frequenti
contrasti tra i coniugi, caratterizzato da pregressi episodi di prevaricazione e di violenza domestica;
- il successivo 15/5/2024, le due donne hanno sporto querela nei confronti del deducente per i reati
di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-
bis cod. pen.), da cui ha tratto origine un procedimento penale (allo stato pendente), con conseguente
attivazione del c.d. "Codice Rosso";
- in data 31/5/2024, la Questura di -OMISSIS-ha comunicato al deducente l'avvio del procedimento
finalizzato all'adozione, nei suoi confronti, della misura dell'ammonimento previsto dal citato art. 3
del D.L. n. 93 del 2013;
- in data 12/7/2024, esaurito il contraddittorio procedimentale, nell'ambito del quale sono stati sentiti
tutti gli interessati, la nominata Questura ha adottato il provvedimento in contestazione, nel quale,
premesso che dagli atti risulta che il deducente "(…) ha posto in essere condotte maltrattanti,
consistenti in ingiurie, percosse, minaccia grave nei confronti di -OMISSIS-, nata a -OMISSIS-il …,
coniuge in fase di separazione. Lo stesso, inoltre, avrebbe illecitamente captato le conversazioni della
coniuge collocando un registratore nell'abitazione familiare. Alcune di tali condotte sono ritenute
particolarmente gravi, poiché sfociate in una aggressione fisica subita dalla coniuge mentre era in
stato di gravidanza. In particolare -OMISSIS- le sferrava un calcio nella pancia, pur essendo incinta
della loro prima figlia. Emerge inoltre che la vita matrimoniale negli ultimi dieci anni sarebbe stata
caratterizzata da violenze fisiche, consistite soprattutto nello sferrare calci alla moglie. In data 24
febbraio 2021 per motivi di gelosia, la stessa veniva apostrofata con epiteti volgari, strattonata,
schiaffeggiata, e le veniva sbattuta la testa contro il muro, alla presenza delle tre figlie, delle quali
due minori di età. La coniuge, inoltre, nel corso della vita matrimoniale, veniva lesa nella sua dignità
con richieste di contenuto esplicitamente sessuale avanzate dal marito anche davanti alle loro figlie.
In data 14 maggio 2024 -OMISSIS-, atteso il clima conflittuale dovuto alla separazione tra i coniugi,
avrebbe minacciato di morte la stessa e la figlia maggiorenne, -OMISSIS-, in quel momento non
presente in casa (…)", si è ritenuto che "i comportamenti tenuti da -OMISSIS- nei confronti della
coniuge -OMISSIS- siano pienamente riconducibili nell'ambito della cosiddetta "violenza domestica"
e che si rende necessario un provvedimento di tipo monitorio che incida ulteriormente sulla sua
condotta";
- in data 8/8/2024, la Questura di -OMISSIS-ha respinto la richiesta del deducente di accesso al
verbale di intervento effettuato da personale della Polizia di Stato presso l'abitazione coniugale in
data 9/3/2022 (all'uopo rettificando la data del 24/2/2021, erroneamente indicata nel verbale di
ammonimento), in quanto non rientrante tra quelli ostensibili ai sensi dell'art. 24, co. 2, della L. n.
241 del 1990, dell'art. 8 del D.P.R. n. 352 del 1992, dell'art. 3, co. 1, lett. a), del decreto del Ministro
dell'Interno del 16/3/2022;
- in data 13/8/2024, il deducente ha gravato tale provvedimento con un ricorso gerarchico, respinto
con decreto del Prefetto di -OMISSIS-del 12/11/2024.
1.2. L'impugnazione ricorsuale è affidata ai seguenti motivi.
Con il primo, che si appunta sul decreto prefettizio di reiezione del ricorso gerarchico proposto
avverso l'ammonimento, è contestata l'assoluta carenza motivazionale di tale determinazione.
Con il secondo, che riguarda specificamente il decreto di ammonimento orale, è contestata sotto il
versante istruttorio l'esistenza dei presupposti per l'adozione della misura monitoria, tenuto conto
che:
- sarebbe ignoto l'atto di impulso del potere monitorio, in violazione dell'art. 3 del D.L. n. 93 del
2013, secondo cui quest'ultimo deve essere attivato con segnalazione non anonima;
- non sarebbero note le informazioni acquisite da parte degli organi investigativi e le persone
informate dei fatti eventualmente sentite in aggiunta alla moglie del deducente;
- a seguito della nota di rigetto dell'istanza ostensiva sopra richiamata, dovrebbe ritenersi acclarata
l'inesistenza del verbale, richiamato in sede di ammonimento, relativo all'intervento effettuato da
personale della Polizia di Stato presso l'abitazione coniugale in data 9/3/2022 (recte, 24/2/2021); né il
deducente avrebbe potuto compiere le condotte ascrittegli in danno della moglie ("per motivi di
gelosia, la stessa veniva apostrofata con epiteti volgari, strattonata, schiaffeggiata, e le veniva
sbattuta la testa contro il muro, alla presenza delle tre figlie, delle quali due minori di età"), poiché,
in quei giorni, sarebbe stato convalescente in seguito ad infortunio (frattura della base del capitello
radiale);
- nelle sommarie informazioni rese dalla moglie -OMISSIS- alla Polizia giudiziaria in data 11/7/2024
non vi sarebbe alcun riferimento alle minacce di morte profferite all'indirizzo della stessa in data
14/5/2024, alle quali fa invece riferimento l'ammonimento orale;
- l'Amministrazione avrebbe trascurato di considerare che la stessa -OMISSIS-, nelle richiamate
sommarie informazioni, avrebbe ammesso che il rapporto coniugale si era già incrinato a far data
dal novembre 2023 (a causa della relazione extraconiugale del deducente), senza fare alcun
riferimento ai comportamenti vessatori emersi nel procedimento esitato nell'ammonimento; tale
divergenza, non colta dall'Amministrazione, denoterebbe il carattere strumentale della posizione
assunta dalla -OMISSIS- in sede monitoria, da imputare ad una volontà ritorsiva in danno del
deducente (per la sua volontà di addivenire a separazione), nonché all'intento di precostituirsi validi
argomenti di prova per conseguire condizioni più favorevoli nell'ambito del procedimento di
separazione giudiziale;
- in altri termini, secondo l'impostazione ricorsuale, l'Amministrazione non avrebbe analizzato e
valutato l'intera vicenda umana e familiare venutasi a creare tra i coniugi antagonisti, alla luce della
fisiologica ed elevata conflittualità che ha contraddistinto la loro relazione nella fase antecedente
l'intervento della competente autorità giudiziaria, riconducendo così il tutto a quel clima di
reciproche rappresaglie e di esasperazione emotiva tipico di pressoché tutte le crisi coniugali che
intervengono e si sedimentano dopo una lunghissima e complicata convivenza.
Con il terzo, è contestato il provvedimento questorile dell'8/8/2024, con cui, a definizione dell'istanza
formulata dal deducente, è stata negato l'accesso al verbale di intervento effettuato dalla Polizia di
Stato presso l'abitazione coniugale in data 9/3/2022.
2. Si sono costituite in giudizio, per resistere all'accoglimento del gravame, la Prefettura e la Questura
di -OMISSIS-.
3. All'udienza pubblica del 23/7/2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, in accoglimento della conforme eccezione sollevata dall'Amministrazione, va
dichiarata l'irricevibilità dell'impugnazione relativa al richiamato provvedimento di diniego di
accesso agli atti dell'8/8/2024, alla quale si riferisce il terzo motivo di gravame, stante la tardività
della relativa domanda (veicolata nel ricorso, notificato in data 20/1/2025) rispetto al termine
decadenziale previsto dall'art. 116 cod. proc. amm..
5. Per la restante parte, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
5.1. Il primo motivo è destituito di fondamento, in quanto la mera lettura del provvedimento
prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal deducente avverso l'ingiunto ammonimento
disvela l'esistenza di un ampio ed articolato corredo motivazionale a confutazione delle censure
veicolate in sede amministrativa.
5.2. Egualmente infondato è il secondo motivo.
Anzitutto, va respinta la prima delle censure in cui il motivo si articola, essendo manifesto che
l'ammonimento sub iudice non origina da una segnalazione anonima, ma consegue - come
consentito dal paradigma normativo - alla querela presentata, in data 15/5/2024, dalla moglie e dalla
figlia del deducente per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e di interferenze
illecite nella vita provata (art. 615-bis cod. pen.).
Le ulteriori deduzioni, sul punto, contenute nella memoria depositata in data 1/7/2025, ipotizzanti
l'alternatività tra procedimento amministrativo monitorio e procedimento penale, vertenti sui
medesimi fatti (con prevalenza di quest'ultimo), oltreché inammissibili (in quanto trattasi di mere
argomentazioni non ritualmente trasfuse in alcuna formale impugnazione, come tali inidonee ad
integrare la causa petendi del presente giudizio), risultano comunque sprovviste di qualsivoglia
fondamento, tenuto conto:
- del disposto normativo dell'art. 3 del D.L. n. 93 del 2013, da cui si desume chiaramente che la
proposizione di querela non osta all'adozione della misura amministrativa in contestazione;
irrilevante, in tal senso, è la divergente impostazione connotante l'art. 8 del D.L. n. 11 del 2009
(secondo cui, invece, la querela osta all'ammonimento orale), tenuto conto che, a tacer d'altro, tale
norma è richiamata dall'art. 3 D.L. n. 93 del 2013 cit. "in quanto compatibile";
- in generale, dell'autonomia di ratio e di presupposti connotante le due sedi.
Da confutare sono anche le ulteriori censure, esaminabili congiuntamente, con cui il deducente
assume l'insussistenza di elementi indiziari idonei ad attribuirgli comportamenti sussumibili
nell'alveo applicativo della fattispecie dell'ammonimento orale prevista dall'art. 3 del D.L. n. 93 del
2013.
Al riguardo, premessa la natura discrezionale della misura di polizia in questione (cfr. Consiglio di
Stato, sez. III, 13/10/2016, n. 4241), va richiamato il parametro probatorio comunemente invalso in
subiecta materia, secondo cui "Ai fini dell'applicazione della misura dell'ammonimento, non è
necessario che si sia raggiunta la prova del reato, ma è sufficiente che sia fatto riferimento ad elementi
dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento
persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, atteso
che il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva,
in quanto preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti
e non cagionino esiti irreparabili" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18/11/2024, n. 9211. In termini, ex
plurimis, T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, 27/1/2020, n. 73; T.A.R. Campania, sez. V, 4/6/2021, n. 3732;
Consiglio di Stato, sez. III, 21/4/2020, n. 2545; Consiglio di Stato, sez. III, 15/2/2019, n. 1085, che ha
ricordato come "Anche all'ammonimento, infatti, deve applicarsi quella logica dimostrativa a base
indiziaria e di tipo probabilistico che informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione").
Ciò posto, ritiene il Collegio che il provvedimento sub iudice vada immune dalle censure mosse, per
le seguenti ragioni.
Gli elementi fattuali su cui poggia l'avversata determinazione - specificamente esposti nella
superiore narrativa - si presentano espressivi di un contesto relazionale connotato da elevata
conflittualità tra il deducente e la moglie, contrassegnato da comportamenti, da parte del primo,
espressivi di violenza domestica pacificamente riconducibili ad una o più delle fattispecie di reato
richiamate nel citato art. 3.
Detti elementi risultano persuasivamente provati sotto il profilo istruttorio (quantomeno in termini
indiziari), alla luce delle numerose evidenze documentali in atti (cfr. annotazione di polizia del
14/5/2024; querela del 15/5/2024; S.I.T. di -OMISSIS- del 15/5/2024 e dell'11/7/2024; S.I.T. della figlia -
OMISSIS- del 14/5/2024).
Rilevano, in particolare, le circostanze riferite dalla vittima di tali comportamenti, come desumibili
dalle dichiarazioni accusatorie rese nell'ambito del procedimento penale originato dai medesimi
fatti, a partire dalla querela presentata in data 15/5/2024, le quali, pur isolatamente intese, sono
idonee a delineare un articolato, non episodico e grave quadro indiziario a carico del deducente e,
conseguentemente, sufficienti a sorreggere il giudizio prognostico sotteso alla misura sub iudice
(espressione della lata discrezionalità dell'Amministrazione e, dunque, sindacabile entro i limiti, in
specie non valicati, della carenza assoluta dei presupposti e della manifesta illogicità).
A fronte di tale robusto compendio istruttorio, il deducente si è limitato a negare alcune circostanze
ovvero a ridimensionarne la portata, fornendo di esse spiegazioni alternative (reiterative delle difese
endoprocedimentali), ricorrendo ad argomentazioni che si presentano ictu oculi generiche, a tratti
assertive, scarsamente credibili, essenzialmente ispirate a logiche defensionali (in una complessiva
rilettura in senso a sé favorevole degli accadimenti, nella pretesa di inquadrare i pur possibili
contrasti entro la fisiologia della crisi coniugale in atto) e, comunque, inidonee ad attenuare
l'evidente gravità delle condotte nell'ottica perseguita dalla misura dell'ammonimento orale (ossia
la tutela della serenità e della riservatezza di vita della vittima).
In particolare, va respinto il tentativo, che innerva l'intero motivo, di una lettura atomistica e
parcellizzata dei singoli episodi che hanno sostanziato la decisione della Questura, i quali, invece,
devono essere sottoposti ad un apprezzamento necessariamente unitario.
In tale prospettiva:
- non è persuasiva la pretesa di inficiare la rilevanza probatoria delle dichiarazioni accusatorie della
moglie -OMISSIS-, essendo dirimente, al riguardo, la circostanza che le stesse, oltreché rese con
l'obbligo penalmente presidiato di rispondere secondo verità, in taluni casi risultano
sostanzialmente riscontrate dai convergenti spunti istruttori forniti nelle sommarie informazioni
rese all'Autorità giudiziaria dalla figlia -OMISSIS- (che riferisce, in particolare, oltre all'evento
scatenante accaduto in data 14/5/2024, il precedente episodio di violenza occorso in data 24/2/2021,
come anche di frequenti litigi tra i genitori contrassegnati da comportamenti violenti del padre in
danno della madre) e, pertanto, devono ritenersi complessivamente dotate di sufficiente
attendibilità;
- per converso, risultano assertive, in difetto di qualsivoglia elemento di riscontro, le tesi ricorsuali
che, al fine di contestare la veridicità di tali dichiarazioni, si limitano ad evocare moventi
opportunistici ed economici (connessi all'utilizzo strumentale delle stesse in sede di separazione
giudiziale), come anche quelle che pretendono di ricondurre l'intera vicenda entro i limiti fisiologici
di un'ordinata crisi coniugale; ciò, a prescindere dall'assoluta eccentricità, rispetto al thema
decidendum, dei copiosi riferimenti all'ordinata sfera sessuale della coppia e a marginali episodi
attestanti un'armoniosa convivenza che, per tutta evidenza, ben possono essersi verificati nel corso
della non breve vita coniugale, ma che, in ogni caso, non contraddicono affatto l'occorrenza storica
dei comportamenti in addebito;
- va ridimensionata la portata della presunta incongruenza tra le sommarie informazioni rese dalla
moglie in data 11/7/2024 ed il contenuto della querela presentata in data 15/5/2024, con specifico
riferimento all'episodio, che viene soltanto qui riferito, delle minacce di morte proferite dal
deducente in data 14/5/2024, in quanto l'omesso richiamo di tale circostanza anche in sede di
sommarie informazioni non rappresenta certo un elemento da cui inferire la non veridicità della
stessa; fermo restando che, a prescindere da tale profilo, in sede di sommarie informazioni, la donna
ha descritto expressis verbis la gravità della sua condizione, riferendo, in generale, che "(…) negli
anni ho sempre perdonato la sua violenza fisica, verbale il suo controllare la mia vita in tutte le sue
sfaccettature (…)" oppure, relativamente ad uno specifico accadimento, che "(…) Nella circostanza
mi faceva volare il telefono per aria, iniziava a strattonarmi, mi impediva di entrare in macchina e
nel contesto riusciva a sfilare le chiavi dal quadro di accensione della macchina per impedirmi di
andare via (…)";
- del tutto arbitraria è l'ipotizzata inesistenza del verbale relativo all'intervento effettuato da
personale della Polizia di Stato presso l'abitazione coniugale in data 24/2/2021; fermo restando che
la veridicità dell'episodio di violenza consumatosi in quella data è attestata, con dovizia di
particolari, dalle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni della figlia -
OMISSIS-. Non perspicuo è, inoltre, il tentativo di confutare la credibilità di tale accadimento in
ragione della condizione sanitaria in cui versava il deducente in quel periodo, atteso che la patologia
diagnosticatagli (frattura della base del capitello radiale) non si presenta tale da ostare in assoluto al
compimento delle condotte in addebito.
Deve infine ritenersi che la completezza e la persuasività del compendio probatorio in atti - per come
dianzi delineato - esclude la necessità di qualsivoglia ulteriore approfondimento istruttorio da parte
del Collegio.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni intimate, da
liquidarsi nella somma forfettaria di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di
procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le
persone menzionate.
Conclusione
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei
magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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