Canditati concorso pubblico
Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO - Roma, Sezione 2-quater, Sentenza del 03-05-2024, n. 8855
Le valutazioni dei candidati partecipanti ad una procedura selettiva comparativa sono caratterizzate da ampia discrezionalità e sono, perciò, insindacabili in sede giurisdizionale, salvo il caso in cui si rivelino manifestamente illogiche, arbitrarie, irragionevoli, oppure affette da altrettanto manifesto travisamento dei fatti o palese disparità di trattamento. L’esercizio di tale discrezionalità sfugge al controllo di legittimità del giudice, impingendo nella sfera del merito dell’azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà.
11-06-2024 07:41
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