Curriculum vitae e falso innocuo.
Lealtà e autoresponsabilità sono i principi cardine su cui ruota l’intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive prodotte dal privato alla Pubblica amministrazione per ottenere benefici da quest’ultima. Dal che al cittadino che si avvale delle semplificazioni in parola è precluso trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni non rispondenti al vero, in qualunque documento le abbia prodotte. Su queste coordinate il Consiglio di Stato (sentenza n. 5020/2025) ha chiarito che ricorre la fattispecie della non veritiera rappresentazione dei fatti autocertificati anche quando i fatti siano dichiarati nel curriculum vitae, qualora l’oggetto della dichiarazione non veritiera risulti essenziale ai fini dell’ottenimento del beneficio. E ciò a prescindere dalla materiale collocazione della dichiarazione mendace all’interno del curriculum vitae ovvero della domanda di partecipazione alla procedura, con la conseguenza che va dichiarata la decadenza della partecipazione alla procedura e l’obbligo di segnalare i fatti alla Procura della Repubblica per le conseguenze penali.
La vicenda all’esame dei giudici di Palazzo Spada
Nella vicenda un Professore Universitario interessato a una prestigiosa nomina accademica aveva dichiarato – si badi – nel Curriculum ma non nella domanda di partecipazione alla procedura, il possesso di due innovativi brevetti nel suo campo di studi. Riusciva ad ottenere il prestigioso incarico ma l’altro concorrente depositava ricorso al Tar, denunciando che il suo collega non possedeva i suddetti brevetti ma solo la mera domanda di riconoscimento da parte dell’Ufficio Brevetti, per cui aveva dichiarato il falso. Il Tar annullava gli tutti gli atti ordinando all’Ateneo di avviare le conseguenze di legge.
Le motivazioni dei giudici amministrativi
Il principio di autoresponsabilità opera in modo rafforzato nell’ambito delle procedure valutative gestite dalla pubblica amministrazione, tenuto conto che il curriculum vitae e quanto in esso dichiarato rappresentano gli elementi su cui con ragionevole affidamento si fonda la valutazione. Ne deriva che l’amministrazione è vincolata ad assumere le determinazioni negative conseguenti a dichiarazioni mendaci senza alcun margine di discrezionalità. Anche a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del candidato che si è rivelato insincero. Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione prevede che sono comprovati con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.
Ebbene, i brevetti dichiarati dal Professore nel proprio curriculum vitae rientravano senza dubbio nell’alveo di applicabilità della prefata previsione, in considerazione della loro natura professionale e qualificazione tecnica. La disciplina di riferimento commina - in disparte le eventuali responsabilità penali - la decadenza o la revoca dai benefici conseguenti al provvedimento.
Discende che non è corretto sostenere, come ha fatto l’appellante, che non potrebbe essere ravvisata a suo carico la fattispecie della non veritiera rappresentazione dei fatti autocertificati perché detti fatti erano stati dichiarati nel curriculum vitae e non nella domanda di partecipazione alla procedura, cosicché non poteva nemmeno essergli irrogata la sanzione della decadenza dalla partecipazione alla procedura medesima. Ciò atteso che sul piano normativo, la disciplina non reca alcuna distinzione tra fatti dichiarati nel curriculum vitae e fatti dichiarati nella domanda di partecipazione, facendo generale e astratto riferimento all’autodichiarazione di fatti personalmente o professionalmente rilevanti.
Peraltro l’oggetto della dichiarazione non veritiera era essenziale ai fini della nomina, a prescindere dalla sua materiale collocazione all’interno del curriculum vitae ovvero della domanda di partecipazione alla procedura, essendo l’autocertificazione dell’intero curriculum vitae richiesta dal bando come essenziale ai fini della valutazione e necessaria per l’adozione del provvedimento di proclamazione del vincitore. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, il massimo giudice amministrativo ha evidenziato che le false dichiarazioni conducono sempre alla esclusione dalla procedura, non rappresentando ‘falsi innocui’ rispetto all’ottenimento dei benefici, sia quando il fatto rileva ai fini di comprovare il possesso del titolo di partecipazione, sia quando lo stesso concerne la fase della attribuzione di punteggio.
Il suddetto principio è applicabile all’autodichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione alla procedura, ma lo stesso è applicabile anche quando, come nel caso in vicenda, l’autodichiarazione non veritiera sia riportata nel curriculum vitae; non prospettandosi alcuna ragionevole distinzione tra le due rappresentazioni documentali, sia sulla base del dato normativo, sia sulla base di una sua ragionevole lettura.
10-08-2025 07:31
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