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Sentenza

(art. 28 del DPR 22 settembre 1988, n. 448, Disposizioni sul processo penale a c...
(art. 28 del DPR 22 settembre 1988, n. 448, Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni; art. 2, c. 2, Legge 24 novembre 1981 n. 689) Se un minore, inserito in una Comunità, ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n. 448 del 1988, circola con un ciclomotore, senza essere in possesso della patente di guida e senza autorizzazione della Comunità, la quale deve acquisire i permessi della competente autorità giudiziaria, per le uscite del minore, viene elevato verbale di contravvenzione dalla Polizia Stradale all’educatore del minore, soggetto concretamente tenuto alla sorveglianza al momento del fatto. In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma dell’art. 2 della L. n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal Codice della Strada ex art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, fermo l’obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l’illecito amministrativo.
Tribunale Ascoli Piceno, sentenza 12 gennaio 2024 n. 25 - Giudice Sirianni 
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. …/2021 promossa da:
I.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv..., elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, Piazza
…presso il difensore
APPELLANTE
contro
PREFETTURA - UTG DI ASCOLI PICENO (C.F. (...)), con il patrocinio dell'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI n.
55, ANCONA, presso il difensore
APPELLATO
oggetto: appello su opposizione a verbale di accertamento di infrazioni al codice della strada.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.6.2021 e notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza,
I.M. proponeva appello alla sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 289/2020. Tale sentenza
aveva rigettato l'opposizione, proposta dal M., al verbale di contravvenzione n. (...) elevato il
6.12.2019 dalla Polizia stradale di S. B. del T. per violazione dell'art. 116/15-17 C.d.S. perché "in
qualità di educatore del minore T.M....attualmente affidato alla comunità educativa per minori
"L."...con provvedimento...emesso dal dipartimento della giustizia minorile di Ancona in data
17.09.2019, consentiva al T. di circolare alla guida del predetto ciclomotore, risultato essere
compendio di furto, senza essere in possesso della patente di guida perché mai conseguita".
L'appellante impugnava la sentenza nelle seguenti parti e per i seguenti motivi: 1) nella parte in cui
aveva erroneamente individuato il soggetto "tenuto alla sorveglianza dell'incapace" ex art. 2, c. 2, L.
n. 689 del 1981 nel M., semplice educatore nella Cooperativa "L. 2001", anziché proprio in
quest'ultima, presso la quale il minore era, peraltro, semplicemente collocato - con persistenza,
dunque, della responsabilità genitoriale - e non affidato; 2) nella parte in cui aveva addebitato
comunque la sanzione al M. nonostante questi avesse fornito la prova contraria prescritta dall'art. 2
L. n. 689 del 1981, avendo i testimoni dichiarato che il T. godeva di spazi di autonomia - peraltro in
conformità al provvedimento del Dipartimento per la Giustizia minorile - durante i quali poteva
uscire autonomamente dalla Comunità, e si serviva per gli spostamenti dei mezzi pubblici e non del
motorino in questione. Chiedeva, dunque, in riforma della sentenza di prime cure, la revoca
dell'opposto verbale.
Si costituiva la Prefettura - UTG chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza
impugnata, anche considerato che: l'appellante non era stato sanzionato quale autore materiale del
fatto bensì per la constatata violazione del dovere di vigilanza su di lui incombente quale educatore
ed addetto alla sorveglianza del minore, in ossequio peraltro al principio espresso da Cass. n.
17189/2008; nel programma di messa alla prova era previsto che, nell'ambito degli spazi di
autonomia concordati, il comportamento del minore al di fuori del contesto comunitario doveva
essere monitorato, e il provvedimento d'inserimento in Comunità disponeva di acquisire
l'autorizzazione della competente autorità giudiziaria per le uscite dalla Comunità del minore
stesso.
Fissata l'udienza per la discussione e decisione della causa, questa subiva due successivi rinvii. In
data 26.5.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice, che fissava il termine del
11.1.2024 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la discussione e decisione ex art. 281
sexies c.p.c.
Entro il termine perentorio assegnato ha depositato le proprie note scritte l'avv. (...) per l'appellante,
mentre nulla perveniva per l'appellato da parte dell'Avvocatura dello Stato.
Il Giudice dà atto che la discussione orale è sostituita dalle note di trattazione scritta depositate e
dalle memorie conclusionali precedentemente concesse e pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il primo motivo di appello non appare fondato. Come, infatti, si legge nel verbale opposto, il sig. M.
è stato sanzionato - ex art. 2, c. 2, L. n. 689 del 1981 - in quanto soggetto tenuto, proprio nella sua
qualità di educatore della Cooperativa, alla sorveglianza del minore al momento del fatto. Ciò anche
in ossequio al principio di diritto enunciato da Cass. sentenza n. 17189/2008, secondo cui in caso di
violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma
dell'art. 2 della L. n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice
della strada ex art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non
aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, fermo
l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della
violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la
redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il
rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la
specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo. Nessun rilievo ha, in
questo quadro, il fatto che il minore fosse affidato o più semplicemente collocato (con persist enza
della responsabilità genitoriale) nella struttura comunitaria, posto che il soggetto concretamente
tenuto alla sorveglianza al momento del fatto era appunto il M. quale educatore (circostanza,
peraltro, mai contestata nei due gradi di giudizio).
Anche il secondo motivo di appello non risulta fondato, non avendo il M. fornito una sufficiente
prova dell'impossibilità di impedire il fatto (come prescritto dal comma 2 dell'art. 2 L. n. 681 del 1981
citata). Infatti, nel provvedimento del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità che
disponeva - facendo seguito a specifico provvedimento dell'autorità giudiziaria - l'inserimento del
minore nella Comunità ex art. 28 D.P.R. n. 448 del 1988, era espressamente previsto che la Comunità
avrebbe dovuto acquisire le autorizzazioni della competente autorità giudiziaria "se necessarie" per
le uscite del minore dalla stessa, nonché segnalare tempestivamente l'eventuale allontanamento del
giovane dalla Comunità. Inoltre, è certamente vero che nella relazio ne del Servizio Sociale
contenente la proposta di messa alla prova era previsto che il ragazzo potesse godere di spazi di
autonomia personale, conformemente al regolamento della Comunità che consente delle uscite in
autonomia per raggiungere i luoghi ove si trovano le attività previste dal progetto di messa alla
prova e frequentare la propria rete amicale; tuttavia è ivi stesso precisato anche che tali "spazi di
autonomia permetteranno di monitorare il comportamento del ragazzo anche a di fuori del contesto
comunitario". Difronte a tale quadro di obblighi gravanti sulla struttura - e dunque necessariamente
sui suoi concreti operatori - giustamente il giudice di prime cure ha valutato come eccessivamente
generica fosse stata la prova contraria offerta dall'opponente. I testimoni sentiti, infatti, hanno
genericamente dichiarato che il T. godeva dei suoi spazi di autonomia, di non averlo mai visto
utilizzare il motorino in questione, e che i ragazzi si spostavano dalla Comunità servendosi di mezzi
pubblici. Indimostrato, tuttavia, è rimasto se nel caso concreto si trattasse di un'uscita dalla
Comunità prevista dal programma di messa alla prova, o se, invece, essa necessitasse di
autorizzazione dell'autorità giudiziaria e se questa fosse stata richiesta, né se comunque fosse stato
esercitato da parte dell'educatore un qualche tipo di controllo almeno preventivo sull'uscita che il T.
si apprestava ad effettuare (con chi usciva, dove andava, ecc.). Generica è, poi, l'allegazione (pag. 7
atto di appello) secondo cui la Comunità aveva molteplici ragazzi affidati (dal registro del giorno
della sanzione ne risultavano 12 compreso il T.), non essendo in alcun modo dimostrato, né allegato
con riferimento a specifici elementi di fatto, che ciò abbia concretamente influito sulla possibilità di
esercitare una efficace sorveglianza al momento del fatto.
L'appello dev'essere, in conclusione, rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e
vengono liquidate con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, considerata la limitata attività
svolta, e con riduzione rispetto al valore medio della fase decisionale (considerato il mancato
deposito degli scritti finali da pare dell'appellato).
Si dà atto, inoltre, essendo l'impugnazione stata rigettata, della sussistenza delle condizioni di cui
all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che l'appellante è tenuto "a versare
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
... di cui al comma 1 bis" del medesimo articolo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di
giudizio, che si liquidano in Euro 1.500,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie,
i.v.a. e c.p.a.
dà atto che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115
del 2002 per il pagamento del doppio contributo unificato, essendo l'impugnazione stata rigettata.
Conclusione
Così deciso in Ascoli Piceno, il 12 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2024
Avv. Antonino Sugamele

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