Sanzionato avvocato con l'avvertimento.
R.G. N. 65/20 RD 305/23
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU Segretario f.f.
- Avv. Francesco NAPOLI Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI Componente
- Avv. Ettore ATZORI Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA Componente
- Avv. Paola CARELLO Componente
- Avv. Aniello COSIMATO Componente
- Avv. Biancamaria D’AGOSTINO Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA’ TASCONA Componente
- Avv. Mario NAPOLI Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO Componente
- Avv. Federica SANTINON Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato dall’Avv. [RICORRENTE] oggi rappresentato e difeso dall’Avv.
[OMISSIS] avverso e per l’annullamento della decisione n. 127/2022 del Consiglio
Distrettuale di Disciplina di Firenze con la quale gli veniva comminata la sanzione
disciplinare dell’avvertimento.
Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è presente,
è presente il suo difensore avv. [OMISSIS] come da procura del 4/7/2023;
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, regolarmente citato, nessuno è presente;
Il Consigliere relatore avv. Giampaolo Brienza svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso per l’accoglimento della domanda subordinata di
applicazione del richiamo verbale;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
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FATTO
L’Avv. [RICORRENTE], è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle
condotte di cui al seguente capo di incolpazione:
«Violazione dell'art. 48, comma 1, del codice deontologico forense
- per avere riportato nella narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo da lui promosso il 20
marzo 2016, quale patrono della [ALFA] s.r.l., a carico della [BETA] s.a.s. assistita dall'Avv.
[AAA], una proposta transattiva pervenutagli da quest'ultima con lettera datata 11.03.2013;
- per aver prodotto fra gli allegati a detto ricorso, come documento n. 7, l'intera predetta
lettera, ancorché fosse esplicitamente marcata con la dicitura "riservata personale". In
Pisa e Savona, dal 20.03.2016. Fatti accaduti sino al 16.11.2016».
La vicenda a base del procedimento disciplinare trae origine da un esposto dell’Avv. [AAA]
del foro di Savona, la quale rappresentava che il ricorrente richiedeva un decreto
ingiuntivo ed allegava al fascicolo monitorio una lettera “riservata” contenente una
proposta transattiva, così in violazione dell’art. 48 del vigente Codice Deontologico.
Il CDD a conclusione dell’instaurato procedimento così decideva: dagli elementi istruttori e
dai documenti in atti, risulta provato e non contestato il fatto storico della produzione della
lettera dell’Avv. [AAA] unitamente al ricorso per D.I. curato dall’Avv. [RICORRENTE]
benché tale lettera riportasse esplicitamente la dicitura riservata personale e contenesse
chiaramente una proposta transattiva. Va tenuto conto sia del comportamento
processuale dell’incolpato sia della composizione raggiunta con l’esponente che consente
l’applicazione del comma 4 dell’art. 22 del CDF, riducendosi così la sanzione al mero
avvertimento.
Avverso il predetto provvedimento insorge il ricorrente ed affida all’impugnativa due motivi
di ricorso:
Con il primo motivo si eccepisce l’errore di fatto perché la decisione del CDD si basa sulla
circostanza che la lettera sarebbe stata appositamente richiamata nel ricorso per decreto
ingiuntivo al fine di ottenere la concessione della provvisoria esecuzione. Detta
circostanza deduce il ricorrente non venne mai sollevata nel corso del procedimento, così
che, se tanto fosse stato evidenziato, lo stesso avrebbe potuto far evincere l’inesattezza
della stessa, atteso che, a supporto della richiesta di D.I., venivano depositati sia contratti
e sia ordini commerciali. Ad ogni modo, sostiene il ricorrente che non vi fu intenzionalità
nella produzione della lettera e tale circostanza è frutto di inconsapevolezza dovuta a
distrazione dei contenuti riservati.
Con il secondo motivo eccepisce la violazione degli articoli 21 e 22 C.D.F. e la violazione
del principio di proporzionalità.
Evidenzia l’Avv. [RICORRENTE] che la stessa decisione, che in questa sede è stata
impugnata, dà atto sia del comportamento processuale tenuto sia della composizione
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raggiunta con la collega autrice dell’esposto, così che la sanzione doveva essere
dell’avvertimento e non della censura. Viene evidenziato che tutti gli argomenti spesi, sin
dal primo momento, in risposta alla contestazione mossa, fossero stati respinti dal CDD
con eccessivo rigore.
Deduce, ancora, che anche la più lieve sanzione disciplinare contemplata dal Codice si
ripercuote all’esterno così che la valutazione del fatto dovrebbe sempre essere bilanciato
e proporzionale fra il provvedimento e ciò che lo stesso determina nella sfera giuridica e
nella vita professionale del professionista. Tale valutazione, nel caso di specie, non vi è
stata soprattutto in considerazione che il ricorrente, operando nell’ambito del diritto
amministrativo, sovente, al momento di presentare le proprie domande per essere
annoverato tra i difensori delle Pubbliche Amministrazioni, deve espressamente indicare di
non aver subito sanzioni disciplinari.
Conclude per l’annullamento e comunque per la riforma del provvedimento impugnato e
quindi per il proscioglimento ed in subordine per l’applicazione del semplice richiamo
verbale.
Si deve dar atto che sono pervenute deduzioni difensive del ricorrente con atto di data 19
giugno 2023 con le quali da un lato vengono ribadite le censure proposte con il ricorso
introduttivo e dall’altro si ribadisce che con la collega esponente nelle more si sono
instaurati ottimi rapporti tanto che la stessa ha dichiarato di non aver alcun interesse
all’applicazione della sanzione.
Precisa ancora il ricorrente che per giurisprudenza di questo Consiglio l’elemento
soggettivo dell’illecito disciplinare si atteggia in maniera distinta rispetto all’illecito sia
penale che civile, così che nel caso di specie manca la cosiddetta suitas della condotta,
intesa questa volontà consapevole dell’atto, e conclude per l’accoglimento delle
conclusioni formulate con il ricorso introduttivo.
DIRITTO
Il ricorso è infondato atteso che entrambi i motivi di gravame, che possono essere
esaminati congiuntamente, non colgono nel segno.
Si deve evidenziare che il fatto, così come contestato, al di là dell’affermata non
intenzionalità nella produzione della missiva soprattutto a causa della propria distrazione,
oltre ad essere documentalmente provato, è stato sostanzialmente ammesso anche dallo
stesso ricorrente.
Non sussistono dubbi che l’Avv. [RICORRENTE] avesse prodotto, al momento della
richiesta del D.I., la lettera dell’Avv. [AAA] benché la stessa riportasse esplicitamente la
dicitura riservata personale e contenesse chiaramente una proposta transattiva.
L’art. 48, in sostanza, impone uno specifico divieto avente carattere generale che trova
applicazione a prescindere dall’oggetto e dal contenuto della missiva.
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Dunque se la missiva è qualificata riservata e/o se la stessa contiene proposte
transattive/conciliative, non potrà mai essere, salve le eccezioni di cui al secondo comma
dell’articolo in esame (salve le eccezioni non applicabili al caso che qui interessa) prodotta
in giudizio, riportata in atti processuali, riferita in giudizio o consegnata al cliente e/o parte
assistita.
Tale norma deontologica è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività
professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo
a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le
comunicazioni ovvero le missive contengono ammissioni o consapevolezza di torti ovvero
proposte transattive. La Giurisprudenza di questo Consiglio è granitica (Consiglio
Nazionale Forense sentenza del 15 dicembre 2016, n. 362; Consiglio Nazionale Forense
sentenza del 20 ottobre 2016, n. 315, Consiglio Nazionale Forense sentenza del 28 luglio
2016, n. 259, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 215, Consiglio
Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2016, n. 158, Consiglio Nazionale Forense,
sentenza del 23 luglio 2013, n. 135, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio
2012, n. 98) più recentemente Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 20 del 28 febbraio
2023 “ L’art. 48 cdf vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente
qualificata come riservata quale ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte
transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza.
Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività
professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di
difesa”.
La suitas della condotta – intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, e
dunque con coscienza e volontà in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio
comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo (da ultimo, tra le tante, CNF n.
165 del 25 luglio 2023) - non può essere senz’altro essere esclusa dal richiamo alla
“distrazione”, né può essere favorevolmente valuta la circostanza di cui alle deduzioni
difensive, veicolate dal ricorrente, con le quali si sottolinea che con la collega esponente
nelle more si sono instaurati ottimi rapporti tanto che la stessa ha dichiarato di non aver
alcun interesse all’applicazione della sanzione.
Sul punto è appena il caso di rilevare che l’azione disciplinare non rientra nella
disponibilitàI delle parti, sicché la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela
per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli
interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica
l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in
quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto
disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza
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ai limitati fini della dosimetria della sanzione ex multis Consiglio Nazionale Forense
sentenza n. 108 del 23 maggio 2023.
Essendo innegabile, quindi, che la comunicazione in esame contenesse una proposta
transattiva la decisione adottata dal CDD, circa la sussistenza dell’illecito contestato, è
immune da vizi e non merita di essere riformata, anche alla luce della circostanza che la
sanzione è stata opportunamente soppesata alla luce sia del comportamento processuale
del ricorrente e sia per la raggiunta composizione con l’esponente; la decisione del CDD
espressamente recita: “….Va tenuto conto sia del comportamento processuale
dell’incolpato sia della composizione raggiunta con l’esponente che consente
l’applicazione del comma 4 dell’art. 22 del CDF, riducendosi così la sanzione al mero
avvertimento”
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso proposto dall’Avv. [RICORRENTE].
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma per finalità
di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli inte-
ressati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2023.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Leonardo Arnau f.to Avv. Patrizia Corona
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 19 dicembre 2023.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
28-04-2024 13:52
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