il divieto di detenzione di armi e munizioni, di cui all'art. 39 del R.D. n. 773 del 1931, non ha una finalità sanzionatoria e di repressione dei reati, ma una finalità di prevenzione, a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., (ud. 14/04/2023) 26-04-2023, n. 1383
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2591 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Mattozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di Trapani del -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni, con conseguente ritiro cautelativo di quanto posseduto, notificato al ricorrente il 10 ottobre 2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Premesso che parte ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Trapani, -OMISSIS-e notificato in data 10.10.2018, con il quale è stata vietata al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- la detenzione di tutte le armi e munizioni di cui è proprietario, con conseguente ritiro cautelativo di quanto posseduto;
Premesso altresì che il predetto decreto è motivato in ragione delle seguenti circostanze:
- "il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- … a seguito di intervento di militari della Stazione dei Carabinieri di Campobello di Mazara presso la propria abitazione, ha consegnato le armi e munizioni regolarmente detenute rappresentando agli stessi il timore che il figlio convivente … potesse impossessarcene in quanto, durante una lite familiare, ha manifestato comportamenti aggressivi e minacciosi, con la prospettazione di un male ingiusto nei confronti del predetto e della nuora, moglie convivente del figlio -OMISSIS- …";
- "nei confronti dell'interessato, già sottoposto alla misura di prevenzione dell'ex diffida (1977) ed a quella della sorveglianza speciale di P.S. ( 1983), risulta una condanna nel 1977 per il reato di furto, nel 1980 per violazione al T.U. delle norme sulla circolazione stradale e sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e natanti e per reati finanziari, nonché nel 1981 per porto abusivo e detenzione di armi, nonché in data 04/02/2012 è stato deferito in stato di libertà peri reati, in concorso, di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, violenza privata ed inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità";
- "dagli atti d'ufficio, è emerso che il figlio convivente … a seguito di querele -presentate rispettivamente dal predetto e della summenzionata nuora, risulta essere stato destinatario, in data 16/01/2018, di ordinanza di applicazione della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare … perché indagato, nell'ambito del procedimento penale -OMISSIS-, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, e che, a causa di ulteriori violazioni, la suddetta misura cautelare è stata sostituita, prima, con la custodia in carcere e, poi, con gli arresti domiciliari presso l'abitazione …";
Rilevato che parte ricorrente ha denunciato l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
- "i reati ascrivibili al sig. -OMISSIS- a suo tempo espiati, per i quali aveva chiesto ed anche ottenuto nell'anno 2001 la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo si riferiscono a fatti di oltre un trentennio, ritenuti non ostativi al rilascio delle armi e munizioni";
- violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa;
Rilevato altresì che la Prefettura di Trapani si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;
Considerato che:
- il divieto di cui all'art. 39 R.D. n. 773 del 1931 non ha una finalità sanzionatoria e di repressione dei reati, ma una finalità di prevenzione, a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza (in tal senso Cons. Stato, Sez. III, 19.09.2022 n. 8078);
- nel caso di specie, in disparte la questione concernente la contestata irrilevanza dei reati ascritti al ricorrente, siccome relativi ad avvenimenti risalenti nel tempo, resta il fatto che il contesto familiare, la conflittualità del ricorrente con il figlio convivente e i provvedimenti dell'autorità emessi nei confronti di questi giustificano il decreto impugnato: "Ai sensi dell'art. 39, T.U. n. 773/1931, in relazione ad una situazione familiare caratterizzata da tensioni e litigi, è ragionevole - e comunque insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità - la scelta dell'Amministrazione di prevenire che la situazione possa degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi risultava comunque coinvolto in tali tensioni familiari" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 05/01/2023 n. 105);
Ritenuto che per gli anzi detti motivi il ricorso deve essere rigettato;
Ritenuto che la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
29-09-2023 21:37
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