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Sentenza

Come incide la domanda di sanatoria edilizia sull'ordine di demolizione?...
Come incide la domanda di sanatoria edilizia sull'ordine di demolizione?
La proposizione di un'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), successivamente all'emissione dell'ordinanza di demolizione, incide, in via temporanea, unicamente sulla possibilità dell'Amministrazione di portare ad esecuzione la sanzione, ma non riverbera sulla legittimità del precedente provvedimento di demolizione.

 Lo stabilisce il Tar Campania, sez. VI, sentenza 27 novembre 2023, n. 6504.
 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3534 del 2020, proposto da: -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi De Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

C.D.V.E., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- dell'Ordinanza del Comune Vico Equense n. -OMISSIS-del 18 giugno 2020, con la quale è stata ordinata la demolizione e rimessa in pristino delle opere presuntivamente abusive realizzate in V.E.A.V. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 ottobre 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con l'ordinanza impugnata il Comune di Vico Equense ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione delle opere abusive realizzate presso l'immobile sito in Via -OMISSIS-, nell'area esterna al fabbricato principale, costituito da un'unità immobiliare ad unico livello.

2. I ricorrenti sono insorti avverso il predetto provvedimento di demolizione, chiedendone l'annullamento alla stregua di articolate censure, con cui sono prospettati vizi di violazione di legge (in particolare dell'art. 103 del D.L. n. 18 del 2020, c.d. "Decreto Cura Italia"; artt. 3 e 8 della L. n. 241 del 1990; D.P.R. n. 380 del 2011 e D.Lgs. n. 42 del 2004) nonché l'eccesso di potere per più profili e, segnatamente, per erroneità, difetto di istruttoria e di motivazione, mancanza di interesse pubblico alla demolizione.

2. Si è costituito in resistenza il Comune di Vico Equense, contestando l'avverso dedotto e instando per la reiezione.

3. All'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del 5 ottobre 2023, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Non coglie nel segno il primo motivo con cui, deducendo la violazione dell'art. 103 del D.L. n. 18 del 2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), il ricorrente si duole del mancato rispetto delle garanzie partecipative, atteso che il procedimento sarebbe stato avviato in piena fase emergenziale, con notifica dell'ordinanza di sospensione dei lavori e di avvio del procedimento allorquando i termini relativi ai procedimenti amministrativi erano sospesi ex lege.

E invero, come ben rimarcato dalla difesa resistente, in disparte la circostanza che il D.L. n. 18 del 2020 è entrato in vigore in data 17 marzo 2020, successiva sia all'emissione dell'ordinanza che alla sua notifica (2-5 marzo 2020), in ogni caso la disposizione invocata ha previsto esclusivamente un periodo di sospensione dei termini, che hanno ripreso a decorrere alla scadenza (15 maggio 2020 in virtù del D.L. n. 23 del 2020), di talché il termine per i ricorrenti di 10 giorni per presentare memorie, osservazioni o controdeduzioni risulta comunque scaduto, senza che gli stessi si siano attivati per partecipare al procedimento amministrativo.

4.2 Con il secondo motivo di ricorso si censura la presunta inadeguatezza motivazionale nonché la violazione dell'art. 8 della L. n. 241 del 1990.

Secondo la prospettiva articolata, da un lato, l'avversata ordinanza di demolizione non recherebbe le norme che si assumono violate, la "consistenza dell'abuso" e la sua "collocazione in relazione ai dati catastali dell'immobile" e, sotto altro aspetto, la presupposta ordinanza n. 50/2020 di sospensione dei lavori, avente valore dichiarato di atto di avvio del procedimento, non indicherebbe tutti gli elementi (amministrazione competente, oggetto, responsabile del servizio e del procedimento e ufficio presso il quale esercitare tutte le connesse garanzie partecipative) previsti dall'art. 8 della L. n. 241 del 1990.

Anche tale motivo non è fondato.

La giurisprudenza è granitica nell'affermare che l'invocato onere di motivazione è sufficientemente assolto nei provvedimenti repressivi di abusi edilizi attraverso la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'individuazione della fattispecie di illecito e l'applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge, in ragione della loro natura di atti a carattere essenzialmente vincolato e privi di margini discrezionali.

Nella specie, il Comune ha provveduto ad indicare chiaramente sia gli estremi dell'accertamento tecnico, i dati catastali e la documentazione già agli atti dell'Ufficio Antiabusivismo che la consistenza di ogni singolo abuso contestato, con indicazione delle norme di legge violate.

Inoltre, l'ordinanza contiene tutti gli elementi di cui i ricorrenti pretestuosamente lamentano l'assenza e finanche il consiglio di richiamare nell'eventuale corrispondenza il numero di procedimento (-OMISSIS-), per cui non è dato rinvenire alcuna violazione dell'art. 8 della L. n. 241 del 1990.

Il motivo è pertanto respinto.

4.3 Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l'illegittimità dell'ordine di demolizione, a fronte di manufatti in prevalenza legittimamente edificati e per il resto, in tesi, rientranti nell'edilizia libera, per i quali, a scopo tuzioristico, annunciano l'intenzione di inoltrare un'ulteriore istanza di concessione in sanatoria.

Il motivo è infondato.

Il Collegio rileva che le opere realizzate in assenza di titolo (tra le altre, nuove tettoie, realizzazione di incrementi volumetrici, pavimentazione di grandi superfici), individuate più puntualmente nell'ordinanza gravata, anche con il rinvio al rapporto tecnico, sono state del tutto correttamente considerate dall'amministrazione in un contesto unitario, atteso che, al contrario, una visione atomistica che prendesse a riferimento separatamente ogni singolo intervento si sarebbe rivelata parziale e quindi incompleta. In tal modo, esse sono state plausibilmente ritenute idonee a determinare un mutamento del contesto edilizio e paesaggistico di significativa rilevanza, tenuto conto della loro oggettiva consistenza e dell'intorno in cui si colloca la loro edificazione.

Inconferente è inoltre la giurisprudenza citata dalla ricorrente in ordine agli effetti della presentazione di istanza di sanatoria, posto che, a tacer d'altro, non risulta che successivamente al ricorso tale istanza di sanatoria sia stata depositata agli atti.

Esclusivamente per completezza di analisi, il Collegio rileva, al riguardo, che la validità ovvero l'efficacia dell'ordine di demolizione non risultano comunque pregiudicate dalla successiva presentazione di un'istanza ex art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001, posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se da un lato la presentazione dell'istanza ex art. 36 determina inevitabilmente un provvisorio arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, all'evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell'istanza, la demolizione di un'opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall'altro, occorre ritenere che l'efficacia dell'atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l'atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. All'esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell'istanza, l'ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell'accertata conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell'originario carattere abusivo dell'opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell'istanza, che può maturare anche per silentium, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia. La proposizione di un'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001, in tempo successivo all'emissione dell'ordinanza di demolizione, incide, in definitiva, e solo in via temporanea, unicamente sulla possibilità dell'Amministrazione di portare ad esecuzione la sanzione, ma non si riverbera sulla legittimità del precedente provvedimento di demolizione (cfr. ex multis T.A.R. Napoli Campania sez. VI n. -OMISSIS- del 04 dicembre 2013; TAR Campania, VI Sezione, 24 settembre 2009 n. 5071). Deve, poi, soggiungersi che, in siffatte evenienze, se il Comune non si pronuncia sulla menzionata istanza nel termine di 60 gg., si forma il cd. silenzio - rigetto, che va impugnato nei termini di rito; il ricorrente non ha provato, peraltro, neppure di aver provato tale adempimento.

4.4 Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono del fatto che le opere oggetto di contestazione sarebbero opere di riqualificazione degli esterni, assoggettabili, alternativamente, al regime di edilizia libera di cui all'art. 6 D.P.R. n. 380 del 2001 ovvero all'art. 22 D.P.R. n. 380 del 2001, che prevede l'assoggettabilità degli interventi alla sola presentazione della S.C.I.A., per cui non sarebbe applicabile l'art. 27 del D.P.R. richiamato.

Il motivo è infondato.

Come già innanzi rilevato, gli abusi edilizi non vanno valutati singolarmente, bensì nel loro complesso, non essendo prospettabile una valutazione separata degli interventi edilizi effettuati, allorché gli stessi facciano parte di un disegno sostanzialmente unitario di realizzazione di una determinata complessiva opera, risultante priva di titolo (cfr., T.A.R. Campania, Napoli, n 194 del 2018). Invero, è solo la valutazione unitaria che può chiarire il grado effettivo di trasformazione del territorio o comunque l'incremento del carico urbanistico ovvero se le opere hanno natura di pertinenza: "un abuso edilizio va valutato prendendo in considerazione una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate non potendo scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, atteso che il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio non deriva da ciascun intervento a sé stante ma dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6191/2020).

Inoltre, l'autorità comunale non è tenuta a verificare la legittimità o la sanabilità delle opere contestate essendo sufficiente, nella fase immediata di contrasto dell'abuso, rilevare l'assenza di titolo edilizio a supporto delle opere stesse" (ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 06/04/2020, n. 1330). E ciò mediante l'esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati (cfr. TAR Na, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 310).

4.5 Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l'eccesso di potere per mancata comparazione degli interessi, dolendosi del fatto che l'Ente abbia stabilito di adottare una sanzione demolitoria in luogo di una misura pecuniaria "conservativa", in assenza di prevalenti interessi pubblici e pur non contrastando le opere in questione con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Le censure non sono condivisibili.

Sul punto la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, in ragione del carattere vincolato del provvedimento, da un lato, costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'adozione dell'ordine di demolizione la constatata esecuzione dei manufatti in totale difformità ovvero in assenza del titolo edilizio e, dall'altro, lo stesso risulta sufficientemente motivato con l'accertamento dei presupposti previsti dalla legge per la sua dovuta adozione.

Dunque, a fronte dell'accertamento dell'abuso, non occorre una particolare motivazione in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso stesso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato e nella impossibilità di adottare provvedimenti alternativi, rilevando a tal fine la constatazione che l'intervento è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, va sanzionato attraverso il provvedimento nella specie correttamente adottato dall'amministrazione (cfr. C.d.S., sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 62).

Ciò posto, l'ordine di demolizione oggetto d'impugnativa trova adeguata giustificazione nella indicazione puntuale delle opere abusive realizzate in assenza dei titoli abilitativi e nella normativa violata (ex multis, Cons. Stato, Sezione VI, n. 6071/2012; Tar Campania - Napoli, Sezione VI, n. 1718/2013), peraltro, su zona vincolata, così come ampiamente descritto anche attraverso il richiamo alla relazione dell'UTC.

6. In conclusione, il ricorso è respinto.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della amministrazione resistente che liquida in complessivi €. 1500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore

Angela Fontana, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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