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Sentenza

Padre lamenta di non poter andare a trovare al cimitero il figlio deceduto. Lame...
Padre lamenta di non poter andare a trovare al cimitero il figlio deceduto. Lamenta il pregiudizio della preclusione all'esercizio del diritto di culto e accesso al sepolcro del figlio a partire dal 19 marzo.
Per il Tar non vi è il rischio di un pregiudizio tale da giustificare misure cautelari 
Tar Veneto - Sezione II - decreto 21 aprile 2020 n. 205 
Pubblicato il 21/04/2020N. 00205/2020 REG.PROV.CAU.N. 00357/2020 REG.RIC.R   E   P  U  B   B  L  I  C  A      I  T  A  L   I  A   N  ATribunale Amministrativo Regionale per il Veneto(Sezione Seconda)Il Presidenteha pronunciato il presenteDECRETOsul    ricorso    numero    di    registro    generale    357    del    2020,    proposto    da Daniele  Tisot,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Giorgio  Azzalini  e  Chiara Cerrone,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri  di  Giustizia  e  domicilio eletto presso il loro studio in Belluno, viale Fantuzzi, 11a; controil Comune di Santa Giustina, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;la  Prefettura  della  Provincia  di  Belluno,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore, non costituita in giudizio; per l'annullamentoprevia sospensione dell'efficacia,dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Santa Giustina n. 23 del 14 aprile 2020, recante  “misure  di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19. 
Ordinanza  di  chiusura  temporanea  dei  cimiteri  cittadini”,  pubblicata  sull'Albo pretorio in pari data, nella parte in cui “ordina la chiusura dei cimiteri del Comune di Santa Giustina fino al 3 maggio 2020”.-nonché  di  ogni  altro  atto  e/o  provvedimento  pertinente,  anche  non  noto  al ricorrente, avverso il quale si formula sin da ora espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti in caso di relativa produzione in giudizio;-.  con,  in  ogni  caso,  condanna  alla  refusione  delle  spese  di  causa,  come  generale norma.Visti il ricorso e i relativi allegati;Vista  l'istanza  di  misure  cautelari  monocratiche  proposta  dal  ricorrente,  ai  sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;CONSIDERATO che il pregiudizio lamentato (preclusione all' esercizio del diritto di culto e accesso al sepolcro del figlio a partire dal 19 marzo 2020) si è già ormai per la più gran parte (30 giorni) consumato, e che il residuo periodo di chiusura del cimitero (ulteriori 13 giorni fino al 3 maggio), ove rapportato a quello già sofferto (30 giorni) e a quello pregresso di incontestato esercizio anche quotidiano del diritto (14 anni dal 2006), non appare di rilevanza temporale tale da aggravare in modo determinante il danno già  patito,  e  da  giustificare  misure  cautelari  in  mancanza  di  contraddittorio  e  di trattazione collegiale;P.Q.M.Respinge l'istanza ex art. 56 del C.p.a.Fissa per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 14 maggio 2020.Il  presente  decreto  sarà  eseguito  dall'Amministrazione  ed  è  depositato  presso  la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.Così deciso in Venezia il giorno 21 aprile 2020.
Il PresidenteAlberto PasiIL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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