Padre lamenta di non poter andare a trovare al cimitero il figlio deceduto. Lamenta il pregiudizio della preclusione all'esercizio del diritto di culto e accesso al sepolcro del figlio a partire dal 19 marzo.
Per il Tar non vi è il rischio di un pregiudizio tale da giustificare misure cautelari
Tar Veneto - Sezione II - decreto 21 aprile 2020 n. 205
Pubblicato il 21/04/2020N. 00205/2020 REG.PROV.CAU.N. 00357/2020 REG.RIC.R E P U B B L I C A I T A L I A N ATribunale Amministrativo Regionale per il Veneto(Sezione Seconda)Il Presidenteha pronunciato il presenteDECRETOsul ricorso numero di registro generale 357 del 2020, proposto da Daniele Tisot, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Azzalini e Chiara Cerrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Belluno, viale Fantuzzi, 11a; controil Comune di Santa Giustina, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;la Prefettura della Provincia di Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; per l'annullamentoprevia sospensione dell'efficacia,dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Santa Giustina n. 23 del 14 aprile 2020, recante “misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Ordinanza di chiusura temporanea dei cimiteri cittadini”, pubblicata sull'Albo pretorio in pari data, nella parte in cui “ordina la chiusura dei cimiteri del Comune di Santa Giustina fino al 3 maggio 2020”.-nonché di ogni altro atto e/o provvedimento pertinente, anche non noto al ricorrente, avverso il quale si formula sin da ora espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti in caso di relativa produzione in giudizio;-. con, in ogni caso, condanna alla refusione delle spese di causa, come generale norma.Visti il ricorso e i relativi allegati;Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;CONSIDERATO che il pregiudizio lamentato (preclusione all' esercizio del diritto di culto e accesso al sepolcro del figlio a partire dal 19 marzo 2020) si è già ormai per la più gran parte (30 giorni) consumato, e che il residuo periodo di chiusura del cimitero (ulteriori 13 giorni fino al 3 maggio), ove rapportato a quello già sofferto (30 giorni) e a quello pregresso di incontestato esercizio anche quotidiano del diritto (14 anni dal 2006), non appare di rilevanza temporale tale da aggravare in modo determinante il danno già patito, e da giustificare misure cautelari in mancanza di contraddittorio e di trattazione collegiale;P.Q.M.Respinge l'istanza ex art. 56 del C.p.a.Fissa per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 14 maggio 2020.Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.Così deciso in Venezia il giorno 21 aprile 2020.
Il PresidenteAlberto PasiIL SEGRETARIO
22-04-2020 18:37
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