Concorso vigile del fuoco: esclusione per deficit di statura, nonostante il candidato fosse già stata iscritta nei quadri del personale volontario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 11-11-2020) 25-11-2020, n. 7403
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2020, proposto dal
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Camillo Avv. Bruno, Procolo Arciprete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il Cons. Raffaello Sestini e e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell'udienza;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 - La parte ricorrente vittoriosa in primo grado ha sostenuto la prova motorio-attitudinale ed il colloquio per l'assunzione quale Vigile del Fuoco, risultando idonea non vincitrice di concorso. A seguito della L. n. 160 del 2016 e delle ulteriori disposizioni legislative con le quali è stata autorizzata l'assunzione straordinaria di vigili del fuoco attingendo dalla graduatoria in argomento, la medesima è stata sottoposta agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, ma con il provvedimento impugnato in primo grado il Ministero dell'Interno l'ha esclusa dalla procedura concorsuale per deficit di statura, nonostante fosse già stata iscritta nei quadri del personale volontario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco svolgendo, quale "discontinuo", le medesime funzioni e gli stessi compiti di un vigile del fuoco "permanente".
2 - L'interessata ha quindi impugnato l'esclusione innanzi al TAR, che ha accolto il ricorso ed annullato i provvedimenti impugnati, con la sentenza appellata, ritenendo che la fattispecie in esame esulasse dalla sfera di applicazione della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 4 della L. n. 2 del 2015, e che l'accertamento in contestazione dovesse considerarsi come un nuovo e diverso accertamento volto a verificare il possesso dei requisiti fisici del candidato in un momento molto posteriore rispetto a quello già effettuato nell'ambito della procedura selettiva, nell'esercizio di un potere-dovere della P.A. riveniente da una norma di rango primario (l'art. 14 della L. 5 dicembre 1988, n. 521) estranea alle previsioni del bando de quo, risultando quindi applicabile la normativa vigente al momento dell'esercizio di tale potere-dovere, in coerenza con la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato.
3 - Avverso tale decisione ha proposto appello il Ministero dell'Interno contestando, sostanzialmente, la ritenuta applicabilità della disciplina sopravvenuta alla fattispecie in esame.
Secondo il Ministero appellante, la L. n. 2 del 2015 ha sostituito i requisiti dei limiti di altezza precedentemente previsti per l'arruolamento nelle Forze Armate, Forze di Polizia e nel Corpo nazione dei Vigili del Fuoco con nuovi parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio. Tuttavia, l'art. 1, punto 4, prevede che "nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del Personale delle Forze armate (...) che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente" e l'art. 5, comma 3 stabilisce che "le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate 3 e per l'acceso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore". Ne consegue, argomenta il Ministro, che nella fattispecie in esame, essendo stato il bando di concorso pubblicato prima dell'entrata in vigore della legge n- 2/2015, sarebbe non rilevante la considerazione del TAR secondo cui "oggi il requisito dell'altezza minima per l'accesso all'impiego militare è stato sostituito dal riferimento a parametri diversi (composizione comma, forza muscolare etc.) fissati dal D.P.R. n. 270 del 2015 in attuazione delle previsioni contenute nella L. n. 2 del 2015".
4 - Al riguardo, l'appellante invoca "un principio incontrovertibile del nostro ordinamento, secondo cui il giudice amministrativo non può valutare come illegittimo (e, quindi, annullare) un atto in quanto applicativo di una norma che si ritenga "superata" da leggi successive" in quanto "l'illegittimità dell'atto (presupposto per la sua caducazione) non può essere rinvenuta nella irragionevolezza della normativa che ne sarebbe il presupposto" ponendo l'ordinamento "il solo rimedio della declaratoria di incostituzionalità" avendo l'autorità amministrativa "l'obbligo di applicare le leggi (anche se ritenute illegittime), in ossequio al principio di legalità visto che la legalità costituzionale".
5- L'appello proposto dal Ministero, peraltro, così come dedotto dalla Parte vittoriosa in primo grado è infondato, in quanto basato sulla asserita inapplicabilità alla fattispecie della L. n. 2 del 2015 che ha sostituito i limiti di altezza precedentemente previsti per l'arruolamento nelle Forze Armate, Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, "con parametri atti a valutare l'idoneità del candidato al servizio".
6 - La questione in diritto è stata più volte affrontata da questa Sezione che recentemente, in una fattispecie analoga, con la sentenza n. 3845 del 15.06.2020 ha nuovamente ribadito che "la soluzione approntata dall'ormai stabile giurisprudenza della Sezione, infatti, porta definitivamente ad escludere che alla fattispecie de qua possa applicarsi il d.P.C.M. n. 411/1987, dovendo invece applicarsi ad essa la nuova disciplina discendente dalla L. n. 2 del 2015 (che non contempla più la previsione di una statura minima, fissata dal citato d.P.C.M. in mt. 1,65)". Tale orientamento ormai consolidato ha ritenuto che in tal caso non fosse rinvenibile la violazione del principio dell'insensibilità del bando di concorso allo ius superveniens (Cons. Stato A.P. n. 9 del 2011), atteso che - in forza della normativa di autorizzazione all'assunzione straordinaria intervenuta a decorrere dal 2016 - il bando doveva ritenersi autointegrato ai sensi dell'art. 1, comma 3 e 4 della L. n. 2 del 2015, con la conseguente sostituzione del previgente parametro della mera altezza con quello più complesso di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 207 del 2015. 4 In altri termini, nella fattispecie non si è attuato uno scorrimento soggetto agli ordinari modi della provvista di personale delle Amministrazioni dello stesso, ma di una procedura di assunzione assolutamente "straordinaria, eccezionale e derogatoria".
7 - Corollario obbligato di tale premessa è che è alla data di entrata in vigore della norma che va riferito il possesso dei requisiti di idoneità ai fini della così disposta assunzione straordinaria, risultando esclusa ogni possibile antinomia fra norme succedutesi nel tempo ed ogni possibile disparità di trattamento fra candidati sottoposti a procedura di assunzione nel medesimo periodo temporale di vigenza delle nuove disposizioni, fermo restando che la previsione contenuta nel bando della precedente procedura concorsuale (che, come detto, non trova applicazione nel caso de quo sotto il profilo considerato) si porrebbe comunque in contrasto con la direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all'accesso al pubblico impiego, in difetto di adeguata dimostrazione in ordine alla specificità delle mansioni che avrebbe potuto giustificare il permanere di una previsione escludente, generale ed astratta, fondata sul mero parametro dell'altezza, già venuto meno a livello normativo primario, a fronte della sostanziale identità di mansioni scolte dai Vigili c.d. volontari (per i quali il medesimo limite già non sussisteva) e quelli di ruolo.
8 - L'appello deve essere pertanto respinto. Peraltro, l'evidenziata rapida evoluzione giurisprudenziale concernente la questione controversa giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte vittoriosa in primo grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
30-11-2020 21:09
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