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Sentenza

Istituire una Z.T.L.: quando è legittima e quando non lo è.-...
Istituire una Z.T.L.: quando è legittima e quando non lo è.-
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., (ud. 21/02/2019) 26-02-2019, n. 146 
 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2018, proposto da

M.S.Z., rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Palatucci, Silvia Scalzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Palatucci in Roma, largo Ponchielli;

contro

Comune San Felice Circeo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Terracina, p.zza Repubblica 44;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Comunale di San Felice Circeo n. 107 del 20 aprile 2018, recante "Istituzione zona a Traffico Limitato nel Centro Storico di San Felice Circeo"per l'annullamento

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune San Felice Circeo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2019 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 22.6.2018, tempestivamente depositato, la sig.ra M.S.Z., in qualità di residente nel centro storico del Comune di San Felice Circeo (LT) ha impugnato la Delib. n. 107 del 2018 indicata in epigrafe, con la Giunta Municipale ha istituito una zona a traffico limitato nel centro storico di detto comune.

A sostegno dell'introdotta impugnativa l'interessata ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, co. 1, n. 54, e 7, co. 9, D.Lgs. n. 285 del 1992, oltre che per eccesso di potere per carenza d'istruttoria; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, co. 1, n. 54, e 7, co. 9, D.Lgs. n. 285 del 1992, eccesso di potere per carenza d'istruttoria - Violazione e falsa applicazione degli art. 3 Cost. 1, co. 1, L. n. 241 del 1990 e 3 C.d.S., irragionevolezza, incongruità della motivazione e disparità di trattamento (illegittimità della conferma della precedente area pedonale).

Con ordinanza n. 174/18, il collegio respingeva la proposta domanda cautelare.

Il Comune di San Felice Circeo si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnativa e svolgendo successivamente la propria difesa con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione.

Anche la ricorrente ha prodotto memoria nominando, in aggiunta, nuovo difensore ed insistendo nelle svolte conclusioni.

All'udienza del 21.2.2019 la causa è stata trattenuta a sentenza.

È materia del contendere la legittimità degli atti in forza dei quali il Comune intimato ha istituito l'accesso alla zona a traffico limitato del centro storico, impedendo all'odierna ricorrente di poter accedere con la propria autovettura ad un immobile di sua proprietà sito in C. V. E. I..

La ricorrente lamenta, sotto più profili, l'illegittimità delle delibere in questa sede impugnate con riferimento particolare all'obbligo di istruttoria rincarata che si sarebbe configurato a carico dell'Amministrazione comunale in occasione della limitazione del transito veicolare; tanto più che l'ente comunale già in precedenza aveva disposto altra limitazione mediante l'istituzione di un area pedonale, con delibera D.G.C. n. 132/2016, anch'essa impugnata con precedente ricorso RGN N. 768/2016, allo stato pendente.

Ad avviso della ricorrente a fronte della limitazione del diritto alla circolazione delle persone, costituzionalmente garantito (art. 16 Cost.), l'ente comunale con l'istituzione di tale pregnante limitazione avrebbe dovuto ancorare tale scelta all'osservanza di rigorose garanzie, sostanziali e procedurali.

Soggiunge l'istante che all'indicata conclusione si sarebbe dovuto, inoltre, pervenire anche sulla base del disposto dell'art. 7, co. 9, del Codice della strada, laddove subordina l'istituzione di zone a traffico limitato, come le aree pedonali, solo dopo puntuali accertamenti degli effetti del traffico "sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio".

Il ricorso è infondato.

Osserva, anzitutto, il Collegio che i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati e istitutivi di zone a traffico limitato sono espressione di scelte latamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell'autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 19 luglio 2015, n. 4139).

La delibera impugnata è peraltro sufficientemente motivata e frutto di una completa istruttoria, né denota profili di manifesta irragionevolezza.

In particolare traspare chiaramente dal contenuto del provvedimento che la scelta è stata frutto del contemperamento delle opposte esigenze di natura pubblicistica e di tutela degli interessi dei cittadini residenti. Ciò emerge in particolare oltre che nel preambolo, là dove si richiamano esigenze di garanzia di sicurezza in correlazione alla consistente affluenza turistica, ....anche dal primo "Ritenuto" dove si evidenzia l'ulteriore esigenza ....di migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti e dei turisti, attenuando l'inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare.

D'altro canto le viste esigenze dei cittadini residenti trovano un chiaro riconoscimento nella espressa previsione che consente loro di poter accedere con i veicoli nel Centro Storico dalle ore 08,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alte ore 16,00, muniti di una apposita autorizzazione

Del resto, la parziale compressione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è sempre giustificata quando scaturisce dall'esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali, tenendo presente che la gravosità delle limitazioni trova comunque giustificazione nel valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all'ambiente, al paesaggio ed alla salute (così: TAR Campania, Napoli, Sez. I, 19 luglio 2015, n. 4139; cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009 n. 825; TAR Campania Napoli, Sez. I, 18 marzo 2013 n. 1509).

Alla stregua di dette coordinate ermeneutiche il ricorso deve essere dunque respinto.

Sussistono peraltro gisti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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