Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Sentenza

Elezioni forensi: Le controversie devono essere decise dal CNF. E la tutela caut...
Elezioni forensi: Le controversie devono essere decise dal CNF. E la tutela cautelare da chi è assicurata?
TAR Lazio, sez. I quater, decreto 9 gennaio 2019, n. 86
Presidente Mezzacapo

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che la controversia introdotta con il ricorso in esame non appare riconducibile alla cognizione dell'adito giudice amministrativo atteso che, se è vero che l'art. 6 del decreto legislativo n. 382 del 1944 riserva alla “commissione centrale” dei vari ordini e collegi professionali la cognizione in ordine ai reclami contro i (soli) “risultati” delle elezioni e non ricomprende dunque anche (quanto meno in maniera espressa) quelli avverso le operazioni elettorali poi conducenti alla espressione del voto, deve rilevarsi come, in disparte una pur possibile lettura sistemica del citato art. 6 atta a ricomprendere nel suo ambito il contenzioso relativo a esclusioni/ammissioni, l'art. 36 della legge n. 247 del 2012, questo recante - peraltro - disciplina specifica dell'ordinamento della professione forense, attribuisca al CNF la competenza a pronunciarsi “sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine”, in detta formula potendo agevolmente essere ricomprese questioni quale quella introdotta con il presente ricorso, atteso che la locuzione “elezioni” ricomprende tutte le varie fasi della procedura elettorale e non può dirsi limitata al solo dato finale dei risultati; peraltro non potendo mutare la esposta conclusione in ragione della lamentata mancanza nel sistema, di cui alla tutela innanzi al CNF, dello strumento della tutela cautelare monocratica;
considerato, inoltre, che l'applicabilità del citato art. 36 non può ritenersi esclusa in ragione del disposto della lettera c) del comma 1 dell'art. 35 della citata legge n. 247 del 2012 la quale dispone che il CNF “esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37” in quanto tali ultime disposizioni dettano solamente le regole in punto di procedura innanzi al competente organo giudicante;

P.Q.M.

Respinge l'istanza.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 febbraio 2019.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza