Sulle limitazioni del diritto di accesso ai documenti da parte dei dipendenti della società Poste Italiane S.p.A..
Il diritto di accesso da parte dei dipendenti della società Poste Italiane S.p.A. è esercitabile limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro.
In tema di diritto di accesso ai documenti, si rileva che il ridetto diritto è esercitabile dai dipendenti della società Poste Italiane S.p.A., limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro. In particolare in riferimento alle limitazioni insistenti sullo stesso diritto avverso gli atti di Poste Italiane S.p.A., si evidenzia, come tra l'altro ribadito dalla nota sentenza dell' Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, del 28 giugno 2016 n. 13, che gli obblighi di trasparenza sono subordinati ad una delimitazione normativa, in specie disciplinata dal combinato disposto dell' art. 11, comma terzo, del D.lgs. n. 33/2013, nonché dell'art. 1, comma primo, del D.lgs. n. 165/2001: dette norme permettono di circoscrivere l'accesso a settori di autonoma rilevanza pubblicistica e non di ordinaria gestione del rapporto di lavoro, ovvero alle prove selettive per l'assunzione del personale, alle relative progressioni in carriera e a provvedimenti riguardanti l'auto-organizzazione degli uffici, quando gli stessi incidano in maniera negativa sugli interessi dei dipendenti, protetti anche in ambito comunitario.
T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 16 giugno 2017, n. 1078
Pubblicato il 16/06/2017
N. 01078/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00383/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2017, proposto da:
Giuseppe Marano, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss Martiri Salernitani N. 31;
contro
Poste Italiane Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Graniero e Adelina Bianco, con domicilio eletto presso lo studio Adelina Bianco in Salerno, via Paradiso di Pastena;
per l'annullamento
– con decisione da rendere ex artt. 31 e 116 C.P.A.
a - del provvedimento di diniego silentemente formatosi sull'istanza trasmessa in data 20.01.2017, a mezzo pec, dal ricorrente alla Società Poste Italiane S.p.a., con la quale è stato chiesto, ai sensi dell'artt. 22 e ss. della L. n. 241/90, di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti atti:
a - copia dei n. 4 BFP cartolari nn. 785, 786, 787 e 789 emessi nei mesi di Agosto e Settembre 1993 dall'Ufficio Postale di Asti Dante a favore di Garrone Fiorenza e Garrone Severino;
b – delle segnalazioni “Pegasus” inerenti la vicenda de qua;
c – copia delle Carte di Identità e dei Codici Fiscali esibite dai presentatori dei titoli;
d – copia della denuncia all'Autorità di P.G. fatta dagli intestatari dei titoli;
e – copia dell'esito del sistema di verifica dell'identità, cd. “oracolo”;
f – copia del fax inviato all'Ufficio Postale di emissione dei buoni di Asti Dante e del relativo riscontro;
g – copia dei vaglia circolari rilasciati dall'Ufficio Postale ai presentatori dei BFP ed intestati a soggetti diversi;
h – copia del fax di conferma di avvenuto pagamento inviato all'Ufficio Postale di Asti;
i – copia del verbale redatto dall'Ufficio Ispezioni sito alla P.zza Matteotti del Comune di Napoli;
l – copia del regolamento postale avente ad oggetto il procedimento da adottare nei casi di specie e dal quale si evince la relativa responsabilità del Direttore dell'Ufficio Postale;
m – copia di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e/o consequenziali alla comunicazione del 16.01.2017 (prot. n. 13/2017).
b - del provvedimento di diniego silentemente formatosi sulla successiva istanza, integrativa di quella sub a), depositata in data 07.02.2017 a mezzo pec dal ricorrente alla Società Poste Italiane S.p.a., con la quale è stato chiesto, ai sensi dell'artt. 22 e ss. della L. n. 241/90, di prendere visione ed estrarre copia degli ulteriori seguenti atti:
n - ricevute di pagamento dei vaglia ordinari (assegni circolari) emessi sa Poste Italiane a fronte dei BFP in contestazione ovvero in pagamento dei BFP poi risultati clonati;
o - schede "BS" redatte dall'Ufficio di emissione a fronte di ogni BFP in contestazione, in occasione dei relativi pagamenti;
c - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
nonché per la declaratoria
dell'obbligo della P.A. a provvedere definitivamente sulle istanze del privato di cui sopra con atto espresso e motivato;
e la condanna
della P.A. all'esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Poste Italiane Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO che:
- con ricorso notificato il 31 marzo 2017 e ritualmente depositato il 24 marzo successivo, il sig. Giuseppe Marano impugna il diniego silentemente formatosi sulla sua istanza, trasmessa in data 20.01.2017, a mezzo pec, alla Società Poste Italiane S.p.a., con la quale, in qualità di suo dipendente, ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90, di prendere visione ed estrarre copia di una serie di atti, come distinti in epigrafe;
- afferma di avere necessità di accedere a detta documentazione, al fine di esercitare le proprie difese in ordine alla responsabilità patrimoniale contestata da Poste Italiane SpA per il danno occorso a seguito di “comportamenti irregolari ed omissivi” che avrebbe posto in essere nell'espletamento delle incombenze d'ufficio;
- deduce, pertanto, i vizi della violazione e dell'eccesso di potere, invocando, conclusivamente, la condanna della P.A. all'esibizione della documentazione richiesta;
- alla camera di consiglio del 6 giugno 2017, nella resistenza di Poste Italiane Spa, è introitato in decisione;
- parte ricorrente esercita la propria azione ostensiva in qualità di dipendente di Poste Italiane Spa, riferendola ad attività di BancoPosta (segnatamente per la riscossione di n. 4 BFP cartolari), pertanto estranea al servizio universale postale;
RITENUTO che:
- il ricorso proposto è infondato, essendo la vicenda estranea all'alveo applicativo della l.n. 241/90 come da recente insegnamento dell'Adunanza Plenaria (ord. 28 giugno 2016 n. 13), secondo cui “Il diritto di accesso ai documenti è esercitabile dai dipendenti della società Poste Italiane s.p.a. limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro”;
- il ricorso è pertanto da respingere;
- le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 383/2017, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore della società Poste Italiane Spa, delle spese di lite, che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Sabbato Francesco Riccio
IL SEGRETARIO
14-07-2017 14:50
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