Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Sentenza

Scuola elementare: esiste il diritto di impugnare non solo la bocciatura, ma anc...
Scuola elementare: esiste il diritto di impugnare non solo la bocciatura, ma anche la promozione.
Tribunale Amministrativo Regionale MARCHE - Ancona, Sezione 1 Sentenza 19 ottobre 2017, n. 792
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel 
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:-
 come emerge dalla documentazione agli atti, la minore in questione ha manifestato, nel corso della prima elementare, difficoltà emotive, 
attentive e di apprendimento tali da necessitare dell'attuazione di percorsi riabilitativi e terapeutici specifici e, sul piano scolastico, di un progetto 
didattico personalizzato sui bisogni educativi speciali;
-  tenuto conto delle difficoltà della bambina, certificate nella relazione clinica datata 3 luglio 2017 dall'equipe medica e paramedica del ce. mu. di ps. 
e ps.“Pe.” di Ca. (AN), gli specialisti hanno consigliato al corpo docente di far ripetere all'alunna la prima elementare, in modo da favorire la 
maturazione delle abilità compromesse dai disturbi di cui è affetta e da ridurre lo svantaggio adattativo (cfr. relazione clinica del 3 luglio 2017, 
allegata come documento n. 8 al ricorso);
- analoga proposta era stata formulata dalla terapista della neuropsicomotricità e dell'età evolutiva, dottoressa Ca. Gi., e dalla logopedista, Gi. La. 
-entrambe specialiste private che hanno avuto in carico la bambina 
- nel corso della riunione con il corpo docente avvenuta, in accordo con i genitori  e su loro richiesta, presso i locali della scuola in data 17 maggio 2017 (cfr. verbale relativo alla riunione e dichiarazione proveniente dalle predette  specialiste datata 29 agosto 2017, quest'ultima allegata come documento n. 9 al ricorso);
- con il presente gravame, quindi, i ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore, agiscono per l'annullamento dei 
provvedimenti in epigrafe, con cui l'Istituto scolastico, disattendendo i suggerimenti degli specialisti, ha deliberato l'ammissione della propria figlia 
alla classe successiva, nonché per l'accertamento del diritto della minore di ripetere la classe prima della scuola primaria; a sostegno del ricorso 
deducono violazione dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 62 del 2017 e dell'art. 2, comma 7, del DPR n. 122 del 2009v , eccesso di potere sotto 
distinti profili, violazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF) adottato dall'Istituto scolastico per l'anno 2016/2017, nella parte intitolata 
"Progetto continuità", paragrafo Obiettivi - punto 1, violazione dell'art. 4, comma 2, lettera c, del DPR n. 275 del 1999, violazione del Regolamento di Istituto e dell'art. 2, punto 1, del patto di corresponsabilità, violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 170 del 2010, della circolare del MIUR n. 7373 del 17 novembre 2010 e dell'art. 4, comma 1, del DPR n. 275 del 1999;
-  si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l'istituto scolastico "
-OMISSIS
-" di (omissis) e l'Ufficio scolastico regionale delle Marche;
- all'udienza camerale dell'11 ottobre 2017, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare contenuta in ricorso, il Collegio, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a., ha posto la causa in decisione;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la definizione della controversia ex art. 60 c.p.a., essendo stata verificata la completezza del 
contraddittorio e dell'istruttoria ed essendo apprezzabile, già in sede cautelare, l'infondatezza del ricorso;
Considerato, infatti, che:
- ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, la scuola, in presenza di alunni della scuola primaria con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, attiva, di regola, specifiche strategie di miglioramento nell'ambito dell'autonomia didattica ed organizzativa riconosciutale; solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti, con decisione presa all'unanimità, possono decidere di non ammettere l'alunno alla classe successiva. Il legislatore, quindi, da un lato, sottolinea la natura discrezionale delle scelte e delle 
valutazioni operate dalla scuola, anche in merito alle strategie da approntare, dall'altro, evidenzia la mera eventualità, peraltro giustificata 
dall'eccezionalità del caso e da comprovati motivi, della decisione di non ammissione;
- nel caso in esame, pur in assenza di una certificazione medica proveniente dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva (UMEE) ovvero da altri 
centri specialistici pubblici o accreditati, la scuola, a fronte delle difficoltà e delle problematiche della bambina riscontrate nel corso dell'anno, ha 
individuato quest'ultima come alunna con bisogni educativi speciali (BES), redigendo un Piano didattico personalizzato (PDP) concordato con la 
famiglia, datato 26 aprile 2017, in cui sono state individuate misure dispensative e compensative volte a favorire l'apprendimento e il 
raggiungimento degli obiettivi programmati, conformemente a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (in particolare, DPR n. 275 del 1999, 
legge n. 244 del 2010 e d.lgs. n. 62 del 2017) e alle procedure che l'Istituto si è impegnato a mettere in atto, specificamente indicate nella relazione 
della responsabile di funzione per l'Area 4, strumentale al Piano dell'offerta formativa triennale, datata 21 settembre 2017 e nel Piano di inclusione 
per alunni con bisogni educativi speciali redatto dall'Istituto per l'anno scolastico 2016/2017;
- nello specifico si osserva che nel PDP relativo all'alunna in questione, predisposto dopo un necessario periodo di osservazione e condiviso con la 
famiglia, sono state individuate le strategie da attuare in concreto, ma non si è accennato alla possibilità per la bambina di ripetere l'anno 
scolastico; peraltro, detta evenienza, anche laddove proposta dalle specialiste nella riunione del 17 maggio 2017, è stata sempre rifiutata dalle 
docenti e la loro posizione è stata resa nota ai genitori (come si evince dalla diffusa documentazione depositata dall'Amministrazione). Ciò in quanto 
la bocciatura non avrebbe garantito il recupero sperato in relazione alle difficoltà dell'allieva, mentre l'allontanamento dal contesto scolastico nel 
quale, seppur a fatica, la stessa si era inserita, avrebbe rischiato di farle perdere anche le competenze sino a quel momento acquisite (cfr., in 
particolare, verbali delle riunioni tenutesi in data 17 maggio 2017 e 24 maggio 2017);
- la soluzione della bocciatura, inoltre, è stata proposta da due professioniste private, una in qualità di psicomotricista e l'altra in qualità di 
logopedista, che avevano in osservazione la bambina rispettivamente da circa due mesi e da circa un mese. Queste ultime, sempre nel corso della 
riunione del 17 maggio, hanno altresì sottolineato l'opportunità di continuare gli interventi di logopedia e di psicomotricità sulla minore per tutta 
l'estate anche al fine di addivenire ad una eventuale diagnosi, con ciò confermando che, a quella data 
- ma anche sino a tutto il periodo cha ha preceduto lo scrutinio finale 
- alcuna diagnosi medica era stata ancora effettuata e alcuna certificazione era stata prodotta; ed invero, la prima 
relazione clinica proveniente da una equipe medica e paramedica operante presso il ce. ac. “Pe." è datata 3 luglio 2017, quindi è successiva al 
giudizio di ammissione della bambina alla classe successiva;
- in ogni caso la scuola, nell'ambito della discrezionalità che le è propria, non era comunque tenuta ad uniformarsi al consiglio degli specialisti, 
essendo piuttosto vincolata alle strategie e agli obiettivi fissati nel PDP, come peraltro stabilito dall'art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2017
; né può dirsi che il giudizio di ammissione non sia stato motivato, essendo la motivazione contenuta nel documento di valutazione relativo all'alunna 
- in cui si fa riferimento al parziale raggiungimento degli obiettivi programmati (ossia non quelli generali, bensì quelli personali specificamente individuati) e al 
legame costruito dalla minore con alcuni compagni e con le insegnanti - oltre che desumibile per relationem dai diversi atti adottati nel corso 
dell'intero anno scolastico e riguardanti l'alunna in parola (verbali, relazioni, piani, ecc.);
- infine, anche nella relazione dell'UMEE di Ci. Ma. datata 9 ottobre 2017 (versata in atti il giorno successivo), pur confermandosi il ritardo 
evolutivo globale di cui è affetta la bambina, si attesta la necessità, sul piano scolastico, di interventi educativi e didattici personalizzati e condivisi 
dai soggetti interessati a vario titolo, al fine di individuare il contesto di riferimento entro cui declinare l'intervento più funzionale all'inclusione 
della minore sia nella scuola che nei suoi diversi ambiti di vita; nessun accenno, quindi, all'opportunità o utilità di una bocciatura, essendo, invece, 
rimessa ad un confronto condiviso tra famiglia, scuola e operatori sanitari ogni valutazione sulle strategie da attuare;
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, che il ricorso sia infondato e da respingere;
Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda 
in esame e della delicatezza degli interessi coinvolti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo 
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1, 2 e 5 e 22, comma 8, del d.lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di 
procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare 
lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi 
- Presidente Giovanni Ruiu 
- Consigliere Simona De Mattia 
- Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza