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Sentenza

Condono edilizio. Gli oneri concessori sono a carico dell’intestatario della con...
Condono edilizio. Gli oneri concessori sono a carico dell’intestatario della concessione edilizia, non dell’acquirente.
TAR Campania, sez. I – Salerno, sentenza 5 – 19 novembre 2015, n. 2453
Presidente Urbano – Estensore Sabbato

Fatto e diritto

Con ricorso notificato il 18 settembre 2015 e ritualmente depositato il 14 ottobre successivo, la sig.ra Immacolata Scotese ha impugnato l'ordinanza, meglio distinta in epigrafe, con la quale il Comune di Battipaglia le ingiungeva il pagamento di € 88.196,08, per omesso e/o ritardato versamento del costo di costruzione relativo al permesso di costruire nr.07/07 rilasciato in favore del sig. Cauceglia Giovanni e poi volturato in favore dei signori Mogavero Anna Maria e Zarrillo Giuseppe ed il permesso di costruire in sanatoria nr. 139/09. Avverso tale atto l'istante ha dedotto i seguenti vizi:
1) violazione e falsa applicazione artt. 7 e 8 L. n. 241/90 e dell'art. 16 del T.U. edilizia. Violazione del principio del contraddittorio;
2) violazione art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falso presupposto; per difetto di istruttoria per carenza assoluta di motivazione.
In particolare, la ricorrente ha rilevato che, essendo acquirente a titolo particolare mercé rogito notarile del 16/07/2010) di un appartamento posto all'interno del fabbricato già realizzato, la pretesa del Comune, peraltro mai precedentemente avanzata nei suoi riguardi, sarebbe infondata, in quanto non sarebbe soggetto obbligato al pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti al momento del rilascio della concessione edilizia.
Il Comune di Battipaglia, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All'odierna camera di consiglio del 5 novembre 2015, il ricorso, è stato trattenuto in decisione semplificata, rese edotte le parti, sussistendone i presupposti di legge.
Il ricorso è fondato.
L'impugnato provvedimento postula la responsabilità solidale della ricorrente, quale attuale proprietaria di uno dei cespiti realizzati in virtù dei titoli edilizi su menzionati, al pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 16, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il contributo afferente al permesso di costruire, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, è determinato e liquidato all'atto del rilascio del titolo edilizio (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1504). Il contributo per oneri di urbanizzazione è, in particolare, un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, senza alcun vincolo di scopo in relazione alla zona interessata alla trasformazione urbanistica e indipendentemente dalla concreta utilità che il concessionario può conseguire dal titolo edificatorio e dall'ammontare delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle opere stesse; fatto costitutivo di detta obbligazione è il rilascio del permesso di costruire ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell'entità del contributo (Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2014, n. 2261). Il contributo di urbanizzazione è invece commisurato al costo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi concretamente nella zona, e differisce dal contributo da pagare all'atto del rilascio della concessione di costruzione, che ha natura contributiva, rappresentando un corrispettivo delle spese che la collettività si addossa per il conferimento al privato della facoltà di edificazione e dei vantaggi che il concessionario ottiene per effetto della trasformazione; trattandosi di due istituti diversi ne derivano oneri diversi, l'uno relativo al costo sostenuto per rendere urbanizzata ed edificabile la singola area, l'altro relativo ad un contributo, di carattere tributario, volto alla realizzazione del generale assetto urbanistico del territorio comunale (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4685). Secondo una ricostruzione diffusa in sede giurisprudenziale trattasi, per entrambi gli oneri, di obbligazioni reali, dotate, in quanto tali, di ambulatorietà passiva. Si afferma, infatti, che il presupposto di esigibilità dell'onere relativo al costo di costruzione non risiede solo nella materiale esecuzione delle opere ma anche nella concreta fruizione del titolo e comunque le obbligazioni per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione vanno trattate alla stregua di oneri reali, ovvero di obbligazioni propter rem che circolano con il bene cui accedono, sicché nel caso di trasferimento del bene, esse gravano sull'acquirente (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 16 aprile 2014, n. 2170). Tale orientamento è stato propugnato anche in seconde cure, nel senso quindi che trattasi in sostanza di obbligazioni connotate dall'inerenza alla cosa, anziché alla persona cui è rilasciato il permesso di costruire, sicché tutti coloro che partecipano alla costruzione e la utilizzano sono solidalmente obbligati verso il Comune al pagamento degli oneri in questione (Cons. Stato, sez,.V, n. 6333, del 12.07.2011).
Ritiene il Collegio, tuttavia, di aderire al diverso orientamento giurisprudenziale, secondo cui è più coerente con il complessivo assetto della normativa oltre che intrinsecamente più razionale affermarsi che gli oneri di urbanizzazione sono dovuti dall'intestatario della concessione o da colui al quale essa è volturata e relativi eredi, ovvero da chi esegue le opere di trasformazione urbana, ma non anche dall'acquirente dell'immobile (TAR Napoli, Sez. III, 12 aprile 2007 / 18 luglio 2007, n. 6793).
Il ricorso va conclusivamente accolto, ritenuta assorbita ogni altra censura, di guisa che dell'atto impugnato, nei limiti di interesse, occorre disporre l'annullamento.
Le spese di giudizio, avuto riguardo alle incertezze giurisprudenziali in subiecta materia, vanno dichiarate irripetibili e pertanto sono poste definitivamente a carico della ricorrente, fatta salva la restituzione del contributo unificato, se versato, a carico dell'intimato Comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2185/2015, come in epigrafe proposto da Immacolata Scotese, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese irripetibili, fatta salva la restituzione, a carico del Comune intimato, del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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