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Sentenza

 Strumenti urbanistici - Pianificazione - Bosco - Definizione - Art. 2 del d.lg...
Strumenti urbanistici - Pianificazione - Bosco - Definizione - Art. 2 del d.lgs. 227/2001 - Nozione - Macchia mediterranea - Inclusione.
Tribunale Amministrativo Regionale dell'UMBRIA - Perugia, Sezione 1, Sentenza del 28-12-2024, n. 953


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 268 del 2024, proposto da
Go. Er. ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati El. Er. e Ma. St., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Ze., Ro. Ma. e Sa. Mo., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Ze. in Perugia, via (...);
- Arpa Umbria, non costituita in giudizio;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria ex lege, in Perugia, via (...);

nei confronti

- In. - In. Wi. It. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Sa. Ca., Fi. La. e Ja. D'A., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia - anche ricorrente incidentale;
- Ti. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ed. Gi., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (...) - anche ricorrente incidentale;

per l'annullamento

* per quanto riguarda il ricorso principale:

- dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 44 ss. del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. 259/032 s.m.i.) concessa dal Comune di Perugia e ARPA Umbria per la installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito nel Comune di Perugia in Strada (omissis) - (omissis) delle Società In. s.p.a. ed altri, di ogni altro atto presupposto, ivi compresi ove occorra il parere positivo preventivo dell'Arpa, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo della infrastruttura citata e l'analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa da parte resistente con riferimento all'impianto, ed ogni altro atto connesso e consequenziale, anche non conosciuto;

nonché per la condanna in forma specifica all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell'impianto e riduzione in pristino.

** per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da In. - In. Wi. It. s.p.a. il 3/7/2024:

- in parte qua, della Determinazione dirigenziale n. 1055 del 5.4.2024 dell'U.O. Edilizia Privata e SUAPE del Comune di Perugia, esclusivamente nella parte in cui, non è stata accertata l'intervenuta formazione del silenzio assenso, in forza del combinato disposto degli artt. 44 CCE e 14 bis della legge 241/1990, anche in relazione al parere ENAC, con conseguente rilascio di un provvedimento favorevole di accoglimento dell'istanza subordinato all'ottenimento del predetto parere;

- di ogni atto, parere e provvedimento, anche di natura endoprocedimentale, ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui la nota di ENAC prot. GE/2024/0058078 del 6.3.2024;

- della Determinazione dirigenziale n. 700 del 7.3.2024, dell'U.O. Edilizia Privata e SUAPE del Comune di Perugia, avente la funzione di comunicazione dei motivi osativi ex art. 10 bis della legge 241/1990.

*** per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Ti. s.p.a. il 4/7/2024:

- in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 1055 del 5.4.2024 dell'U.O. Edilizia Privata e SUAPE del Comune di Perugia, solo ed esclusivamente nella parte in cui non è stato accertato l'inverato silenzio assenso ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 259/2003 e dell'art. 14 bis della legge 241/1990 anche in relazione al parere ENAC, con conseguente rilascio di un provvedimento favorevole di accoglimento dell'istanza subordinato all'ottenimento del predetto parere; di ogni atto, parere e provvedimento, anche di natura endoprocedimentale, ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, inclusi la nota di ENAC prot. GE/2024/0058078 del 6.3.2024 e la determinazione dirigenziale n. 700 del 7.3.2024 dell'U.O. Edilizia Privata e SUAPE del Comune di Perugia, avente la funzione di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della legge 241/1990.

Visti il ricorso principale e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Perugia, In. - In. Wi. It. S.p.a., Ti. S.p.a., Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile;

Visti i ricorsi incidentali proposti da In. - In. Wi. It. S.p.a. e da Ti. S.p.a.;

Vista l'ordinanza cautelare e istruttoria n. 43/2024;

Vista l'ordinanza istruttoria n. 639/2024;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorso principale è volto all'annullamento della determina del Comune di Perugia n. 1055 in data 5 aprile 2024, con cui, in esito ad una conferenza di servizi ex art. 44, comma 7, del d.lgs. 239/2003, svolta in forma semplificata ed in modalità asincrona, è stata autorizzata la realizzazione di un'antenna porta impianti di telefonia mobile in località (omissis), vicino alla Strada (omissis) (omissis).

2. Con esso, alcuni residenti nelle immediate vicinanze lamentano, in sintesi, che:

(i) - l'intervento, come risulta da una perizia depositata in atti, andrebbe a ricadere in area boscata (anche se il vigente PRG, parte strutturale - tavola 6/15 non ne riporta l'esistenza; infatti, ai fini dell'applicazione dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e con riferimento ai parametri di cui all'art. 2, del d.lgs. 227/2001, occorre tener conto che quella di "bosco" è una nozione di ordine sostanziale, che prescinde dal recepimento in atti amministrativi) e pertanto sarebbe stato necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica, e comunque la conferenza di servizi avrebbe richiesto la partecipazione dell'Amministrazione statale preposta alla tutela del vincolo paesaggistico;

(ii) - in violazione dell'art. 53 delle NTA del PRG, non sarebbero stati considerati i vincoli derivanti dalla fascia di rispetto della viabilità panoramica e dei crinali, all'interno della quale l'impianto ricade, e dove "... è preclusa ogni attività di modifica del territorio e dell'ambiente, sono vietate nuove costruzioni, la realizzazione di discariche e depositi, l'istallazione di antenne..." (senza che l'omissione possa essere giustificata dall'erronea indicazione, nelle osservazioni trasmesse dai ricorrenti, del tipo di vincolo);

(iii) - la conferenza di servizi non avrebbe potuto concludersi favorevolmente, in quanto mancava la dimostrazione della disponibilità del sedime da parte del proponente (è stato acquisito semplicemente un preliminare di vendita sottoscritto soltanto dal proprietario del terreno), e comunque dovendo considerarsi negativo il parere di ENAC (la Direzione Territoriale Regioni Centro di ENAC, con nota protocollata dal Comune con n. 58078 in data 6 marzo 2024, aveva infatti comunicato che per l'impianto era stata presentata regolare istanza, e che il nulla osta a procedere avrebbe potuto essere rilasciato "solo dopo la ricezione del parere tecnico da parte di ENAV") e non essendo consentito un esito condizionato al futuro ottenimento dell'assenso riguardo ai delicati aspetti della sicurezza del volo;

(iv) - vi è violazione dell'art. 32 Cost., del principio di precauzione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza, in quanto, alla luce della letteratura scientifica e degli studi esistenti sulla nocività dell'esposizione ai campi elettromagnetici, si sarebbe dovuto tener conto che si tratta di una zona antropizzata, con presenza continuativa di minori, e della possibilità di localizzare diversamente gli impianti.

3. Le società controinteressate In. s.p.a. (realizzatrice dell'infrastruttura) e Ti. s.p.a. (che vi installerebbe i propri apparati, in coubicazione con Vo., non costituita in giudizio) hanno depositato memorie comprensive di "ricorso incidentale condizionato", controdeducendo puntualmente e impugnando a loro volta la determina n. 1055/2024, nella parte in cui condiziona al parere ENAC la positiva conclusione della conferenza di servizi, unitamente alla suindicata nota ENAC prot. 58078.

4. Con nota prot. 0104078-P in data 15 luglio 2024, ENAC ha adottato il provvedimento favorevole.

5. Il Comune di Perugia si è costituito in giudizio, controdeducendo puntualmente e chiedendo che tutti i ricorsi vengano dichiarati inammissibili e comunque respinti.

6. Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per ENAC, pure intimati, si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, eccependo (oltre al difetto di legittimazione passiva del Ministero, i cui poteri non sono coinvolti nei gravami) l'inammissibilità del ricorso incidentale, nella parte in cui viene impugnato un atto endoprocedimentale quale la nota prot. 58078.

7. Con argomenti sostanzialmente coincidenti, il Comune di Perugia e le società controinteressate, sostengono anzitutto, nei confronti del ricorso principale:

- l'inammissibilità per mancanza dei presupposti del ricorso collettivo, in presenza di interessi confliggenti dei singoli ricorrenti in ordine ai possibili siti alternativi di installazione;

- l'inammissibilità per difetto di legittimazione dei ricorrenti, non risultando sufficiente il mero criterio della vicinitas;

- l'infondatezza del ricorso nel merito, in quanto, in estrema sintesi:

(i) - il sito sul quale verrebbe installata la SRB non è un bosco, né in senso formale, né in senso sostanziale;

(ii)- come indicato nella relazione "Elaborati grafici" (cfr. pag. 8) e desumibile da tutte le altre parti del progetto, e non contestato dai ricorrenti, "l'area oggetto di intervento è situata oltre i 10 metri dal limite della fascia di rispetto dei crinali";

(iii) - un esito condizionato della conferenza di servizi non è affatto vietato dalla legge, che anzi consente alle PA di adottare determinazioni e autorizzazioni con prescrizioni;

(iv) - stazioni radio base sono opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità che devono essere installate sull'intero territorio, perché solo in tal modo è consentito garantire l'efficienza della rete nazionale di comunicazioni mobili; del resto, in Italia vigono limiti di esposizione ampiamente cautelativi, già ispirati al principio di precauzione e di minimizzazione (quelli stabiliti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003, che, secondo la giurisprudenza, soddisfano pienamente il principio di precauzione).

8. Le controinteressate, con i ricorsi incidentali, hanno dedotto, avverso la determina n. 1055/2024 e la nota ENAC prot. 58078, le censure appresso sintetizzate:

- anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 207/2021, non poteva essere chiesto dall'Amministrazione nulla di più di quanto stabilito nel CCE, compresi documenti, dati, incombenti istruttori e titoli ultronei rispetto a quanto evincibile dall'art. 44 e dall'allegato 13 (oggi 12-bis), in cui non si fa menzione del parere ENAC (né del titolo di disponibilità del sedime);

- dato che ENAC, con la nota impugnata, non ha assunto alcuna decisione di merito sul progetto di In., facendo presente semplicemente di non aver ancora ricevuto i dati tecnici da parte di ENAV, la conferenza di servizi si sarebbe dovuta concludere con una determinazione dirigenziale di integrale accoglimento dell'istanza, in applicazione del combinato disposto degli artt. 44 del CCE e 14-bis della legge 241/1990; peraltro, non esiste alcuna norma europea che prevede l'adozione di provvedimenti espressi per i nullaosta ENAC e l'inapplicabilità del silenzio assenso, soprattutto quando tale parere viene richiesto nel procedimento accelerato ex CCE (a tal fine è inutile il richiamo, contenuto nella nota impugnata, alla sentenza della Corte di Giustizia UE 28/02/1991, C-360/87, che riguarda tutt'altra tematica);

- in alternativa, dato che ENAC ha dichiarato di non essere in grado di rispettare il termine ex art. 44 CCE, il procedimento si sarebbe dovuto concludere con il rilascio di una autorizzazione unica, subordinando all'ottenimento del nullaosta ENAC non l'efficacia dell'autorizzazione stessa (che è stata validamente ottenuta), bensì, a tutto voler concedere, l'avvio dei lavori.

9. In sede cautelare, con ordinanza n. 43/2024, questo Tribunale ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza per la trattazione dei ricorsi nel merito.

9.1. Detta ordinanza, nel contempo, sottolineando che "le conclusioni dei periti non risultano adeguatamente riferite a premesse certe (a cominciare dall'individuazione del perimetro dell'area considerata e delle sue caratteristiche vegetazionali) e la stessa documentazione fotografica risulta parziale", ha ravvisato la necessità di approfondire il presupposto di fatto del primo ordine di censure del ricorso principale, costituito dall'incidenza o meno del sito di installazione in un'area boscata (vale a dire, in uno dei "territori coperti da foreste e da boschi", sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004 e s,m.i., ed individuabili secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. 34/2018, che ha sostituito il d.lgs. 227/2001, con previsioni non modificate da quelle regionali (posto che l'art. 5 della l.r. Umbria n. 28/2001, nel testo vigente - dapprima modificato dall'art. 22, commi 1 e 2, della l.r. 8/2013 e poi sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 10/2022 - si limita a richiamare gli artt. 3, comma 3, 4 e 5, del d.lgs. 34/2018).

9.2. E' utile riportare per intero quanto affermato nell'ordinanza n. 43/2024:

"7.1. Secondo l'art. 1 (recte: 3) (Definizioni) del d.lgs. 34/2018 (testo unico in materia di foreste, che ha sostituito il d.lgs. 227/2001), "Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento." (comma 3) e "Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita." (comma 4). Il successivo art. 4 (Aree assimilate a bosco), comma 1, lettera e), considera assimilate a bosco, per quanto qui interessa, "le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati; " (le altre ipotesi di assimilazione non rilevano ai fini della presente controversia, così come non rilevano le aree escluse dalla definizione di bosco, ai sensi dell'art. 5).

7.2. L'art. 5 (Definizione di bosco) della l.r. Umbria n. 28/2001, nel testo vigente (dapprima modificato dall'art. 22, commi 1 e 2, della l.r. 8/2013 e poi sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 10/2022), si limita a richiamare gli art. 3, comma 3, 4 e 5, del d.lgs. 34/2018.

7.3. La giurisprudenza, in relazione a detta definizione normativa di bosco (ed a quella di cui all'art. 2 del d.lgs. 227/2001, rispetto alla quale quella vigente si pone in linea di continuità ) ha chiarito che è una nozione di ordine sostanziale, per la cui operatività in concreto non è necessario un previo atto amministrativo di ricognizione e perimetrazione (cfr., tra le altre, Cons. Stato, VI, n. 1851/2013).

Non sembra quindi possa risultare dirimente la circostanza che non si siano mai espressi per qualificare l'area in questione come bosco né il Comune, né altri enti competenti, quali l'Afor o la Regione Umbria.

7.4. Quanto alla qualità delle essenze, è stato affermato che la nozione di bosco o territorio boschivo deve intendersi includere anche la macchia mediterranea: sia la c.d. macchia alta, formata da alberi di medio fusto o essenze arbustive ad elevato sviluppo boschivo, sia la c.d. macchia bassa, caratterizzata dall'assenza di alberi d'alto fusto (cfr. TAR Liguria, I, n. 217/2019 e TAR Puglia, III, n. 950/2021).

7.5. Quanto alle eventuali soluzioni di continuità esistenti nell'ambito dei terreni che presentano l'estensione e la densità di "vegetazione forestale arborea" e - tendenzialmente almeno - arbusti, sottobosco ed erbe, considerate dalla norma, è stato affermato che non è possibile evitare di ricadere nel vincolo paesaggistico semplicemente frazionando il terreno e creando una micro-area esente da vincoli che però insiste all'interno di un'area tutelata, in quanto con questo sistema si attuerebbe una elusione del controllo spettante al Ministero, che si estrinseca anche sulle aree esterne di interferenza, nei limiti in cui ciò sia funzionale e strumentale alla conservazione del bene paesaggistico tutelato (cfr. Cons. Stato, VI, n. 2523/2019); e che la nozione di bosco deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste di alto fusto ma anche, per identità di ratio, a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto con la preponderanza di vegetazione, anche di tipo arbustivo (cfr. Cons. Stato, IV, n. 6950/2023, che richiama idem, IV, n. 1481/2013).

7.6. Posto che gli strumenti urbanistici e territoriali rilevanti nel caso in esame non censiscono la presenza di un'area boscata, anche le parti odierne, alla luce della giurisprudenza, convengono sulla necessità di far riferimento alla nozione sostanziale di "bosco", applicando al contesto specifico i criteri previsti dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. 34/2018 (fatti propri anche dall'art. 5 della l.r. Umbria 28/2011).

7.7. Tuttavia, in coerenza con gli elaborati peritali rispettivamente acquisiti e depositati, il Comune di Perugia e gli operatori economici giungono alla conclusione che non vi sia una zona boscata, mentre i ricorrenti principali sostengono il contrario.

7.8. Il Collegio ritiene che dagli elaborati acquisiti al giudizio non possano trarsi elementi decisivi.

7.8.1. Infatti, dalla documentazione e dalle descrizioni in atti, si desume che il sito di installazione (oggi particella (omissis)) è stato individuato in un lembo di terreno pianeggiante, al margine di una strada bianca (sterrata) non rappresentata sulle mappe catastali e vicino all'inserzione della stessa nella Strada (omissis) (omissis) (al di là della quale sorgono edifici), e che al di sopra di detta strada bianca vi è quella che sembrerebbe un'area in pendenza coperta da vegetazione arborea o arbustiva, mentre al di sotto della strada bianca e del sito di installazione vi è un'altra area, che sembrerebbe anch'essa in pendenza e coperta da vegetazione arborea o arbustiva.

7.8.2. In tale contesto, le conclusioni dei periti non risultano adeguatamente riferite a premesse certe (a cominciare dall'individuazione del perimetro dell'area considerata e delle sue caratteristiche vegetazionali) e la stessa documentazione fotografica risulta parziale. In particolare, non appare coerente con il testo e con la ratio delle disposizioni di tutela, come precisati dagli orientamenti giurisprudenziali sopra ricordati, né una considerazione della sola particella (omissis) del foglio (omissis) (nata per frazionamento dalla originaria particella (omissis), al fine di delimitare il sedime - di circa 40 mq - direttamente interessato dall'installazione dell'infrastruttura, che ha comportato l'attribuzione di tutta la restante superficie alla particella (omissis)), né una considerazione congiunta della particella (omissis) e dell'intera particella (omissis) (che, secondo le fotografie depositate in atti, comprende complessivamente oltre 8 ha, in parte prevalente coperta da vegetazione non arborea né arbustiva).

7.9. Come esposto, la nozione di bosco che si evince dalle norme e dagli orientamenti giurisprudenziali sopra ricordati è volta a salvaguardare le aree boscate che presentino una consistenza significativa ed una relativa continuità, individuando convenzionalmente come tali quelle che possiedono le dimensioni di superficie (almeno 2.000 mq) e larghezza media (almeno 20 m) e la percentuale di copertura arborea (maggiore del 20%) previste dall'art. 3 del d.lgs. 34/2018; ciò, anche se la continuità di dette aree venga interrotta da aree non boscate, né riconosciute come prati o pascoli permanenti o arborati (poiché, qualora abbiano tale qualità, si considerano ontologicamente in continuità col bosco), purché quest'ultime non superino la superficie (inferiore a 2.000 mq) prevista dall'art. 4. Pertanto, nel caso in esame, al fine di applicare correttamente gli artt. 3 e 4 del d.lgs. 34/2018 e 5 della l.r. 28/2011, occorre:

(a) delimitare preliminarmente il perimetro dell'area posta a monte e quello dell'area posta a valle della particella (omissis), che risultino coperte da vegetazione arborea o arbustiva, con una percentuale di copertura arborea forestale maggiore del 20%, e calcolare le relative superfici;

(b) calcolare la superficie del terreno pianeggiante in cui si inserisce la particella (omissis) (specificando se e in quale misura esso sia eventualmente riconosciuto come prato o pascolo permanente o come prato o pascolo arborato) nonché la superficie occupata dalla strada bianca (sterrata), in entrambi i casi limitatamente alla parte che separa i perimetri delle due aree boscate delimitati secondo quanto indicato alla lettera (a).

7.10. Per favorire una celere definizione della controversia, appare pertanto necessario disporre una verificazione, ai sensi dell'art. 66, cod. proc. amm. (così come richiesto, del resto, dai ricorrenti principali), per effettuare le operazioni indicate al paragrafo 7.9., in modo da fornire al Collegio gli elementi informativi utili a stabilire la natura giuridica del sito di installazione, e quindi l'incidenza o meno dell'impianto su di un'area boscata.

7.11. Detta verificazione può essere affidata al Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - DSA3 - dell'Università degli Studi di Perugia, con facoltà di designare per l'incarico un professore o un ricercatore in servizio presso il Dipartimento, in possesso della necessaria professionalità .

7.11.1. Il verificatore, tenendo conto dei criteri sopra ricordati, dovrà effettuare le operazioni indicate al paragrafo 7.9. e darne conto in una relazione corredata da documentazione cartografica e fotografie. Dovrà poi precisare se, a suo avviso, il sito di installazione (catastalmente, particella (omissis) del foglio (omissis) del Comune di Perugia) ricada o meno in un'area qualificabile come boscata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 4 e 5, del d.lgs. 34/2018.

7.11.2. A tal fine, il verificatore dovrà effettuare un sopralluogo, dandone comunicazione almeno cinque giorni prima alle parti, che potranno farvi assistere i propri tecnici.

7.11.3. Per il deposito in via telematica della relazione finale in forma scritta presso la Segreteria di questo Tribunale, è assegnato al verificatore il termine complessivo di sessanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza.

7.11.4. Fermo restando il rispetto del predetto termine finale, sono assegnati altresì i seguenti termini intermedi:

- quaranta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, entro i quali il verificatore dovrà trasmettere uno schema della propria relazione alle parti;

- ulteriori successivi dieci giorni entro cui le parti, anche avvalendosi dei propri tecnici, potranno trasmettere al verificatore eventuali osservazioni o rilievi, di cui il verificatore dovrà specificamente tener conto nella relazione finale, da depositarsi presso la Segreteria di questo Tribunale nei successivi dieci giorni.

7.11.5. La Segreteria di questo Tribunale metterà a disposizione del verificatore, anche per via telematica, il fascicolo di causa, con facoltà di estrarre copia degli atti. Per eventuali ulteriori informazioni o quesiti anche di carattere tecnico il verificatore potrà contattare l'Ufficio ricorsi del Tribunale.

7.12. Il compenso spettante al verificatore verrà liquidato all'esito dell'approfondimento istruttorio."

10. Il Direttore del DSA3 ha designato come verificatore il prof. An. Pi., docente di Economia agraria, alimentare ed estimo rurale, le parti hanno nominato propri tecnici.

11. Il prof. Pi. ha depositato la propria relazione in data 30 settembre 2024.

11.1. Nella relazione, si dà conto dello sviluppo delle attività della verificazione: in data 5 agosto 2024 è stata effettuata, alla presenza dei tecnici di parte, una ricognizione generale dello stato dei luoghi oggetto di accertamento; in data 8 agosto 2024 il verificatore ha proceduto ai rilievi di dettaglio indicati in occasione della ricognizione, mediante sistema di geo-radiolocalizzazione GNSS satellitare; i tecnici di parte sono stati poi convocati (dapprima per il giorno 22 agosto 2024, con differimento, su richiesta di In., al 2 settembre 2024) per l'illustrazione del risultato delle attività di accertamento eseguite; in data 10 settembre 2024 è stata trasmessa la bozza di relazione; in data 19 e 20 settembre 2024, sono pervenute al verificatore le osservazioni del Comune e dei ricorrenti; in data 30 settembre 2024, il verificatore, ritenendo, nelle "CONCLUSIONI", di "confermare le sue considerazioni tecniche espresse nella bozza di relazione trasmessa in data 10/09/2024 corredata dalle integrazioni e dai chiarimenti alle osservazioni delle parti che le hanno trasmesse", ha sottoscritto la relazione finale.

11.2. Nel testo della relazione trasmesso ai periti di parte (bozza di relazione) si sottolinea che "gli accertamenti ed i rilievi eseguiti forniscono la seguente rappresentazione della destinazione dei terreni facenti parte dell'intera part. lla n. 7, schematicamente rappresentati dalla restituzione cartografia in scala 1:2000 GRAFICO GENERALE ALLEGATI N. 1 e N. 1 BIS. In particolare:

a) le superfici contraddistinte dalle lettere C - D - E costituiscono superfici boscate in continuità con altre aree boscate di particelle confinanti e sono classificate ed individuate nella cartografia della parte strutturale di PRG a come boschi (art 55 - TUNA).

b) La superficie contraddistinta dalla lettera A (area posta a monte della strada poderale) è un'area boscata con estensione di mq 1550 (inferiore ai 2.000 metri quadri), larghezza media superiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento (foto n. 1 - 2 - 5). Area classificate ed individuate nella cartografia della parte strutturale di PRG a come Area agricola di Collina Eb2 (art 59 -TUNA).

c) La superficie contraddistinta dalla lettera G (area posta a monte della strada poderale) è un'area con estensione di mq 230 con una sporadica presenza di vegetazione forestale arborea non sviluppata e dimensioni ridottissime e specie arbustive del genere ginepro (Juniperus oxycedrus). Area classificate ed individuate nella cartografia della parte strutturale di PRG a come Area agricola di Collina Eb2 (art 59 -TUNA) di fatto qualificabile come un terreno calanchivo un improduttivo e pressocché sterile. A valle si raccorda con l'area pianeggiante che dà accesso carrabile alla part. lla n. (omissis) alla strada poderale ed ai terreni sottostanti. (foto n. 3 - 4).

d) La superficie contraddistinta dalla lettera I (area posta a monte della strada poderale) è un'area di mq 345 circa; la stessa si estende per una lunghezza di circa 75 metri ed una larghezza media compresa fra 2 e 8 metri con una sporadica presenza di vegetazione forestale arborea, ma ricoperta da specie arbustive e cespugliose con prevalenza di rovi comuni (Rubus ulmifolius) unite a ornelli (Fraxinus ornus) e ginestre (Spartium junceum). L'area in oggetto costituisce di fatto una scarpata di raccordo tra il piano viario della strada campestre ed il sovrastante terreno collinare potenzialmente coltivabile ed oggi qualificabile come prato naturale (foto n. 6 - 7 - 8 - 9) Ad Ovest si raccorda per un fronte di circa 8 metri con le aree boschive contraddistinte con la lettera A.

e) La superficie contraddistinta dalla lettera H (area posta a valle della strada poderale) è un'area di mq 930 circa; la stessa si estende per una lunghezza di circa 90 metri ed una larghezza media compresa fra 9 e 16 metri con una sporadica presenza di vegetazione forestale arborea, ma ricoperta da specie arbustive e cespugliose con prevalenza di rovi comuni (Rubus ulmifolius) unite a sanguinelli (Cornus sanguinea) e ginestre (Spartium junceum) ed altre specie cespugliose minori. L'area in oggetto costituisce di fatto una scarpata di raccordo tra il piano viario della strada campestre e relative aree circostanti pianeggianti e un fosso di scolo per la regimazione delle acque posto a monte del sottostante terreno potenzialmente coltivabile oggi qualificabile come prato naturale (foto n. 10-11-12). Ad Est la scarpata è fisicamente separata dall'area boschiva indicata con la lettera B da un fosso di scolo che convoglia le acque del piano stradale soprastante a valle e dalla recinzione in paletti di metallo e rete elettrosaldata che delimitano l'area tabellata come tartufaia. (foto n. 13 - 14)

f) La superficie contraddistinta dalla lettera B è un'area boscata con estensione di mq 3,760, superiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media superiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. Area boscate ai sensi dell'art. 3 comma 3 del d.lgs n. 34/2018 classificate ed individuate nella cartografia della parte strutturale di PRG a come Area agricola di Collina Eb2 (art 59 -TUNA).

g) La superficie contraddistinta dalla lettera F è un'area recintata e tabella "Area riservata per la raccolta dei tartufi - n. 4128 LR n. 12/2015", che comprende anche la porzione boschiva contraddistinta dalla Lettera B per una superficie di mq 22.280 su cui sono state impiantate con sesti di impianto regolare delle specie arboree che si presumono micorizzate per la realizzazione di una tartufaia. (foto dal n. 15 al n. 19)"

E, dopo la descrizione dei rilievi di dettaglio eseguiti, si formulano le seguenti:

"CONCLUSIONI

In merito a quanto previsto dall'art. 3, d.lgs. 34/2018 la porzione rilevata, descritta ed individuata con la lettera A è un'area con vegetazione arborea con grado di copertura superiore al 20% di dimensione inferiore a 2000 mq mentre la porzione rilevata, descritta ed individuata con la lettera B è un'area con vegetazione arborea e grado di copertura superiore al 20% di dimensione superiore a 2000 mq e pertanto definibile come bosco.

In merito a quanto previsto dall'art. 4, d.lgs. 34/2018 ed alle possibilità che le aree rilevate, descritta ed individuata con le H e I in continuità con la strada poderale possano essere considerate "assimilate a bosco" lo scrivente ritiene di difficile applicazione l'art. 4 comma 1 per i seguenti motivi. Unica definizione potenzialmente ed in astratto riconducibile è quella dell'art 4 comma 1 lettera e) "Le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiori a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non riconosciute come prati, pascoli permanenti o come pascoli arborati" risulta di difficile applicazione per i seguenti motivi:

a) non siamo in presenza di due superfici non definibili autonomamente come bosco in base all'art. 3, d.lgs. 34/2018 perché la porzione rilevata, descritta ed individuata con la lettera A è un'area con vegetazione arborea e grado di copertura superiore al 20% di dimensione inferiore a 2000 mq. Non siamo pertanto in presenza di radure o altre superfici che interrompono la continuità del bosco.

b) Qualora si volessero considerare tali superfici come radure le stesse, per la definizione stessa di radura, dovrebbero essere interne e ad un bosco di maggiori dimensioni o che le ingloba almeno parzialmente (radura: Zona dove gli elementi che formano un insieme compatto si fanno radi o più radi - Terreno privo o quasi di alberi che si apre in mezzo a un bosco - Tratto di terreno erboso situato in mezzo a un bosco). In questo caso, sia se prendiamo in considerazione l'originaria particella (omissis) che la derivata particella (omissis), siamo in presenza di puntuali e ridotte superfici di aree boscate che interrompono la continuità di terreni ex seminativi, oggi prati naturali e raccordati con scarpate, all'interno dei quali si rileva la presenza di alberature sparse.

c) Qualora si volessero considerare tali superfici come "altre superfici" il sedime della strada poderale, la radura sul lato destro della strada poderale e le scarpate di collegamento con i terreni coltivabili non interrompono in senso longitudinale in direzione Sud - Nord la continuità con i terreni caratterizzati da un grado di copertura della vegetazione arborea superiore al 20%. Qualora tale raccordo dovesse essere inteso anche in senso trasversale Est - Ovest le "altre superfici" sarebbero costituite da scarpate di raccordo a monte e a valle della strada poderale. Nel caso specifico tali superfici sono a tutti gli effetti delle tare di coltivazione costituite da aree non coltivabili per l'eccessiva pendenza la cui completa denudazioni, può determinare una perdita di stabilità o alterare la regimazione idraulica superficiale delle acque. Superfici e tare di coltivazione che vengono solitamente ripulite periodicamente con cadenza poliennale; condizione che determina lo sviluppo temporaneo di una vegetazione spontanea sia arbustiva che cespugliosa."

11.3. Considerazioni che, come esposto, in esito alle osservazioni dei tecnici di parte ed alle relative risposte, riportate nella relazione stessa (di cui si dirà in prosieguo), sono state confermate nelle "CONCLUSIONI" finali.

12. Le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche, puntualizzando le rispettive difese.

12.1. In particolare, i ricorrenti principali hanno contestato la verificazione, chiedendo che venga dichiarata nulla e ne venga disposta la rinnovazione (anche da parte di un diverso soggetto, quale ad esempio AFOR).

A tal fine, sostengono, in sintesi, che:

- la relazione finale è generica, tanto che non viene espressamente fornita una qualificazione della particella (omissis), e le stesse conclusioni sono formulate in chiave dubitativa, in quanto, dopo aver descritto i luoghi secondo la propria ricostruzione, il verificatore lascia il compito di valutare la presenza del vincolo al giudice:

"Al collegio giudicante spetterà il compito di va-lutare se quanto puntualmente descritto e documentato dai rilievi eseguiti e dalla documenta-zione fotografica allegata è riconducibile, nel contesto in cui si colloca, un'area assimilabile al bosco in base a quanto previsto dall'art. 4, d.lgs. 34/2018";

- in violazione di quanto disposto dall'ordinanza n. 43/2024, il contraddittorio è stato carente, posto che i tecnici di parte sono stati convocati solo per il primo sopralluogo, peraltro meramente cono-scitivo e senza alcun contenuto istruttorio, e non per le operazioni peritali vere e proprie, che sono state svolte dal verificatore senza alcun avviso;

- il verificatore non ha risposto alle osservazioni di parte ricorrente, nonostante anche di ciò fosse espressamente onerato dall'ordinanza istruttoria;

- le valutazioni sono inficiate da irragionevolezza e carenza assoluta di motivazione; infatti: (i) - è stato effettuato un illogico frazionamento dell'intero terreno in una serie di micro-aree che non possono avere per loro natura singolarmente considerate le caratteristiche di "bosco"; (ii) - resta priva di spiegazione, anche in sede di risposta alle osservazioni del proprio tecnico di parte, l'esclusione dalle aree mappate di zone con alberi d'alto fusto già individuati e numerati dallo stesso verificatore, che pure avrebbero consentito di estendere i confini della cd. zona A, rag-giungendo i limiti dimensionali del bosco; (iii) - il verificatore ha omesso di considerare la vegetazione arbustiva presente, che comunque risponde alla definizione di "macchia bassa" e che da sola secondo la giurisprudenza giustifica il vincolo boschivo, come invece era espressamente prescritto dall'ordinanza; (iv) - l'operazione di sfalcio dei campi avve-nuta in data 18 luglio 2024 ha mutato lo stato di fatto dei luoghi e ridotto la consistenza della vegetazione spontanea presente.

12.2. Per le parti resistenti, viceversa, la verificazione risulta immune da vizi e dimostra l'infondatezza delle censure imperniate sull'esistenza di un'area boscata.

13. All'udienza del 19 novembre 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

14. Va anzitutto disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, posto che non si controverte sull'esercizio dei suoi poteri.

Devono poi disattendersi le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale.

Infatti, è evidente che una situazione di conflitto di interessi tra gli odierni ricorrenti potrebbe determinarsi in concreto soltanto qualora venisse individuato un sito alternativo a quello da essi oggi avversato, mentre allo stato degli atti non può escludersi che, in caso di esito favorevole del giudizio, possa essere individuato un sito alternativo soddisfacente per tutti o che gli operatori decidano addirittura di trasferire l'installazione in una diversa zona.

D'altra parte, non sembra dubitabile che i ricorrenti, le cui abitazioni si trovano a poche decine di metri dall'installazione, vedrebbero modificata la visuale panoramica verso un'area naturale non antropizzata e sarebbero esposti ad emissioni elettromagnetiche (secondo le misurazioni dell'ARPA, rispettose dei limiti previsti dalla normativa ma comunque) superiori a quelle preesistenti, siano legittimati ad impugnare l'atto che consente l'installazione della stazione radio base.

15. Nel merito, tuttavia, il ricorso principale è infondato e pertanto deve essere respinto.

15.1. Riguardo al primo motivo del ricorso principale, il Collegio ritiene che la relazione di verificazione sia completa e coerente con l'incarico affidato.

15.1.1. Occorre anzitutto esaminare le questioni che riguardano il metodo.

Anche se la valutazione sulla riconducibilità della part. lla (omissis) alla nozione giuridica di "bosco" viene conclusivamente lasciata al Collegio, non vi è dubbio che il verificatore abbia fornito (in aderenza a quanto previsto al paragrafo 7.10. dell'ordinanza - che ha disposto la verificazione "in modo da fornire al Collegio gli elementi informativi utili a stabilire la natura giuridica del sito di installazione, e quindi l'incidenza o meno dell'impianto su di un'area boscata.") - tutti gli elementi per una valutazione, ed anzi, abbia comunque prospettato la propria valutazione nel corpo della relazione.

Va osservato che le parti non hanno contestato la scelta di disporre una verificazione, approfondimento istruttorio che conduce ad accertare fatti, più che ad ottenere valutazioni di esperti su questioni opinabili.

L'esigenza di procedere in contraddittorio alle attività di verificazione (com'è noto, non prevista per la verificazione dall'art. 66 cod. proc. amm., ma spesso tenuta presente nella prassi giurisprudenziale) era stata indicata nell'ordinanza n. 43/2024 in relazione al sopralluogo, di modo che le parti, in caso di disaccordo sulle valutazioni che ne derivavano, potessero dedurre in giudizio le proprie difese senza dover rimettere in discussione la stessa completezza e veridicità dei presupposti fattuali.

E ciò risulta avvenuto, in quanto il sopralluogo iniziale è avvenuto alla presenza dei tecnici di parte, i quali hanno potuto condividere con il verificatore lo stato dei luoghi ed i rilievi topografici che sarebbero stati effettuati.

Per il resto, dopo l'illustrazione dei rilievi di dettaglio effettuati dal verificatore, il contraddittorio sulle vere e proprie valutazioni è stato assicurato, come disposto dall'ordinanza, attraverso le osservazioni dei tecnici di parte sulla bozza di relazione (che avrebbero anche potuto contenere le risultanze di possibili rilievi effettuati in proprio, per contestare quelli del verificatore, ciò che però i ricorrenti non hanno ritenuto opportuno fare) e le risposte del verificatore, confluite nella relazione finale.

I ricorrenti principali lamentano che a buona parte delle osservazioni non sia stata data risposta. Tuttavia, a ben vedere, ad alcune osservazioni formulate dai tecnici di parte il verificatore ha risposto nella parte finale della relazione (cfr. pagg. 9 e 10 della relazione), mentre altre trovano una risposta nella bozza di relazione, che contiene giustificazioni delle scelte effettuate e dell'impossibilità di seguire percorsi logici alternativi (in sostanza, quelli prospettati dai ricorrenti).

15.1.2. Riguardo al contenuto delle valutazioni, peraltro, non si ravvisa alcuna illogicità o irragionevolezza.

Dalla relazione e dagli allegati (in particolare i nn.: 1 - planimetria generale; 1-bis - planimetria generale - sovrapposizione foto aerea; 2 - grafico area nuova posizione antenna TIM, con localizzazione degli alberi d'alto fusto, numerati) si evince che il verificatore, in sintesi:

(i) - ha esaminato il territorio compreso nelle particelle (omissis) e (omissis) e lo ha suddiviso in aree omogenee, analizzandole alla luce dei parametri stabiliti dall'art. 3 del d.lgs. 34/2018;

(ii) - ha riscontrato la presenza di zone qualificabili "bosco", poiché rispettose dei parametri di qualità e densità della vegetazione (ed ancorché classificate nella parte strutturale del PRG come area agricola di collina), nelle aree indicate (cfr. allegato 1) con le lettere A (area posta a monte della strada poderale sterrata adiacente alla part. lla (omissis)) e B (area posta a valle della medesima strada e di estensione inferiore a quella minima prevista dalla norma, in quanto avente una superficie di soli 1.550 mq);

(iii) - ha invece negato la qualificazione di bosco alle aree definite con le lettere G (posta a lato della A, verso la strada comunale), ritenuta terreno calanchivo pressoché sterile, H (posta a valle della strada poderale sterrata, di fronte alla G, alla A ed alla I, ed a lato della B) ed I (posta a monte della medesima strada ed a lato della A), quest'ultime entrambe definite scarpata di raccordo (nonché, tare di coltivazione costituite da aree non coltivabili per l'eccessiva pendenza), con una sporadica presenza di vegetazione arborea, ma ricoperte da specie arbustive e cespugliose con prevalenza di rovi comuni;

(iv) - boscate (coerentemente alla classificazione del PRG) sono inoltre risultate le aree indicate con le lettere C, D ed E (che tuttavia, come si evince anche dalla planimetria, si trovano lontane dalla part. lla (omissis) e dalle altre aree circostanti sopra considerate, dalle quali risultano separate da una grande tartufaia recintata e tabellata e da terreni potenzialmente coltivabili, con sporadiche alberature).

(v) - il verificatore ha ritenuto che le aree H ed I non siano assimilabili al bosco, in quanto prive dei parametri normativi e non definibili alla stregua di radure, ovvero di altre superfici, ai sensi dell'art. 3, cit., in quanto per integrare la previsione normativa dovrebbero essere interne ad un bosco di maggiori dimensioni o che le ingloba almeno parzialmente, ma così non è, ed in quanto non interrompono la continuità del bosco.

Può aggiungersi che, a ben vedere, le aree H ed I costituiscono dei prolungamenti (di forma assai allungata) delle aree A e B, ma hanno i lati lunghi che confinano con la strada poderale ed il sedime adiacente, da una parte, e con i terreni agricoli o incolti che costituiscono la maggior parte della part. lla (omissis), dall'altra.

15.1.3. In estrema sintesi, i ricorrenti lamentano che non siano state considerate aree boscate esterne a quelle indicate nella relazione e che le aree G, H ed I meritavano di essere considerate come parte integrante del bosco, in quanto, per considerarla compresa nel bosco, è sufficiente che una radura o una "altra superfice" abbia anche soltanto una parte dei propri confini in contiguità con aree boscate.

Ad avviso del Collegio tali assunti, che potrebbero condurre a ritenere la part. lla (omissis) compresa in un bosco, non sono condivisibili, per le considerazioni qui appresso esposte, non cogliendo nel segno i rilievi critici mossi dal tecnico dei ricorrenti e recepiti nelle memorie. Infatti:

(i) - la distinta considerazione dell'area sovrastante la particella (omissis) (individuata, nelle planimetrie - allegati 1 e 1-bis alla relazione - come area A) e di quella sottostante (B), così come quella delle restanti aree omogenee (C, D, E, F, G, H, I), al fine di verificare la sussistenza di alberi e arbusti in quantità e densità sufficiente ad integrare la nozione di bosco stabilita dall'art. 3 del d.lgs. 34/2018, è stata prevista dall'ordinanza, in coerenza con quanto disposto dalla norma; contrariamente a quanto lamentano i ricorrenti, non vi sono stati frazionamenti o parcellizzazioni arbitrari, bensì una considerazione del territorio circostante al sedime dell'installazione secondo criteri di omogeneità e continuità /discontinuità, che appare il modo corretto di applicare l'art. 3, cit.;

(ii) - la circostanza che le espressioni "verde" e "scarpata", utilizzate dal verificatore per definire parte dei sedimi esaminati, non trovino riscontro nella normativa forestale non vizia la valutazione, posto che, essendo le caratteristiche (dimensionali e naturalistiche) dei boschi definite dalla normativa attraverso le espressioni di "alberi" e "arbusti", l'utilizzo delle suddette espressioni denota l'assenza di questi ultimi elementi distintivi, al pari dell'espressione "macchie basse" che i ricorrenti invocano per lamentare l'omessa considerazione di parte della vegetazione;

(iii) - coglie nel segno la difesa del Comune di Perugia, allorché sottolinea che la non considerazione di aree adiacenti a (ma non circondate da) quelle qualificate come boscate, e nelle quali sono presenti solo alcune piante sparse, risponde alla logica della previsione normativa; diversamente opinando, e cioè qualificando come boschi anche sedimi non rispondenti ai parametri normativi, soltanto perché adiacenti a zone boscate, in Umbria, regione non fortemente antropizzata come molte altre, dovrebbe essere considerata area boscata praticamente ogni ambito non edificato; il che conferma la illogicità di un simile approccio metodologico;

(iv) - nemmeno può viziare la verificazione la omessa acquisizione del cd. fascicolo aziendale della ditta Ce. Or. (chiesta dai ricorrenti in quanto parte dell'area della part. lla n. (omissis), di cui la sig.ra Ce. risulta comproprietaria, si presentava chiusa da una recinzione e tabellata come "Area riservata per la raccolta dei tartufi"); a parte il fatto che si tratta di atti privati nella disponibilità di un soggetto estraneo al giudizio, non tenuto ad esibirli, i ricorrenti non hanno specificato in che misura la conoscenza dei dati in essi contenuti avrebbero potuto determinare una valutazione di segno opposto rispetto a quella derivante dalle ispezioni dei terreni in loco e dall'esame delle foto aeree; del resto, nella memoria dei ricorrenti si specifica che il fascicolo "sarebbe stato utile sia per avere un'esatta defini-zione dei confini delle aree sia per verificare la qualificazione dell'uso del suolo fatta da AGEA in seguito all'esame delle foto ortometriche", ma ciò conferma che non ne sarebbero emersi elementi di fatto ulteriori, ma solo qualificazioni giuridiche rilevanti ad altri fini, mentre l'eventuale discordanza della superficie della tartufaia (area F) non sembra rilevante ai fini del giudizio (posto che si tratta dell'impianto di essenze micorizzate, e che anche dalla foto area si evince la presenza di pochi alberi sporadici);

(v) - non vi sono motivi, né peraltro i ricorrenti li hanno esplicitati, per ritenere che le assenze arbustive siano state trascurate dal verificatore; in particolare, i ricorrenti sostengono che le aree I ed H risultano interamente investite da arbusteto, posto in adiacenza alle aree riconosciute come boscate e caratterizzato dalla presenza di vegetazione forestale arborea in evoluzione, consociata a specie arbustive in diverso stato di sviluppo; ma, in contrario, valgono le considerazioni espresse dal verificatore (che trovano rispondenza nella foto aerea), e non sono stati forniti specifici elementi documentali (quali, ad esempio, fotografie o misurazioni di varietà, altezza e densità delle essenze vegetali presenti) idonei a mettere in discussione l'apprezzamento tecnico discrezionale compiuto dal verificatore;

(vi) - lo "scorporo" dell'area G dall'area A è giustificato dalla diversa connotazione delle aree; la pretesa dei ricorrenti a volerla considerare come radura, facente parte integrante del bosco si scontra col fatto che non è circondata ma posta in continuità ai margini dell'area boscata (inferiore ai 2.000 mq); peraltro, anche sommandone la superficie (230 mq) a quella dell'area A, non si raggiungerebbe la soglia dei 2.000 mq;

(vii) - i ricorrenti lamentano che il verificatore non abbia considerato come boscate le superfici (a loro avviso pari a complessivi mq 550) sulle quali insistono le querce contraddistinte nell'All. n. 2 con i numeri (omissis); tuttavia, dalla planimetria e dalla foto aerea, si evince che si tratta di alberi posti su un terreno agricolo, con soluzione di continuità rispetto al margine est/sudest dell'area A (taluni, al bordo della strada comunale), e pertanto, alla luce dei criteri di omogeneità e continuità suindicati, non può ritenersi errata la delimitazione dell'area A che li esclude; la circostanza che si tratti di alberi censiti nell'allegato 2 non è significativa, poiché risultano censiti tutti gli alberi che si trovano nelle vicinanze della part. lla (omissis), anche se evidentemente esterni alle zone boscate;

(viii) - lo sfalcio effettuato poco prima del sopralluogo non vizia la verificazione, dato che non può aver comportato il taglio di alberi o arbusti rispondenti alla nozione normativa di bosco, pena l'illiceità dell'operazione non autorizzata; senza contare che il Comune di Perugia ha sottolineato che la ripulitura delle scarpate costituisce un preciso obbligo, in base all'art. 13 del Regolamento di polizia Urbana approvato con d.C.C. n. 182/2011 ed alle ordinanze sindacali ex artt. 50 e 54 del TUEL, che, a fini antincendio, vengono adottate nelle estati calde e secche quali quella passata (cfr. ordinanza n. 950 in data 24 giugno 2024).

15.1.4. In conclusione, venendo all'oggetto specifico messo a fuoco dall'ordinanza n. 43/2024, la part. lla (omissis), evidentemente priva di alberi e arbusti ed adiacente ad un sedime stradale sterrato, alla luce delle predette valutazioni, non può ritenersi riconducibile alla nozione di radura o di aree assimilate, e per tale via equivalente ad un'area boscata, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 38/2018.

Ne discende l'infondatezza del primo motivo.

15.2. Riguardo al secondo motivo di ricorso principale, è condivisibile quanto affermato dai ricorrenti in ordine all'applicazione della disciplina di tutela dell'ambiente e del paesaggio, tra cui rientrano le norme del PRG che tutelano la fascia di rispetto dei crinali, anche a quegli impianti, come la stazione radio base oggetto del contenzioso, che la legge considera alla stregua di opere di urbanizzazione primaria e compatibili con ogni destinazione urbanistica dei terreni. Infatti, "il favor assicurato alla diffusione dell'infrastruttura a rete della comunicazione elettronica, espresso anche dal decreto legislativo n. 259 del 2003, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione (Cons. St. sez. VI, n, 8242/2019) né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da ido-nei vincoli (legittimi ed efficaci arg. ex CdS VI n. 7944 del 2009" (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 novembre 2020, n. 6840)" (così, di recente, TAR Campania, n. 4034/2024 e TAR Salerno, I, n. 433/2024).

Ciò premesso, non è invece condivisibile che l'area di installazione, cioè la part. lla (omissis), rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 53 delle NTA, posto che l'area considerata da detta disposizione, come precisato dal Comune di Perugia, si arresta pochi metri prima di essa.

La circostanza che, al momento dell'inizio del procedimento, l'area di installazione fosse ricompresa nell'unica part. lla (omissis) e che questa (in seguito frazionata nelle part. lle (omissis) e (omissis) per le esigenze delle controinteressate) risultasse sottoposta a vincolo in base al CDU all'epoca acquisito, non fa venir meno la necessità di applicare la disciplina di tutela solo ai terreni effettivamente ricompresi nel vincolo al momento della decisione.

Trattandosi di un vincolo delimitato in base al perimetro, e quindi riferito al sedime di realizzazione degli impianti, la norma non rendeva necessarie ulteriori considerazioni in ordine all'impatto dell'antenna sulle visuali dei crinali.

15.3. Quanto al terzo motivo del ricorso principale, il Collegio ritiene di dover distinguere tra la doverosità e la possibilità di disporre acquisizioni documentali nel procedimento concluso dalla determina impugnata.

Infatti, mentre la disciplina del Codice delle comunicazioni consentiva di ritenere completa l'istanza se corredata della documentazione prevista nei modelli allegati, nulla impediva al Comune di chiedere integrazioni procedimentali, tenuto conto che "l'omesso o l'incompleto svolgimento dell'istruttoria da parte dell'amministrazione competente - fermo restando che il decorso del tempo comporta comunque, a tutela dell'affidamento del richiedente, la for-mazione dell'atto tacito - costituisce una situazione patologica" giacché "l'istituto del silenzio assenso, istituto di semplificazione e non di liberalizzazione, non esonera affatto l'Amministrazione dallo svolgimento dei propri compiti istituzionali" (Cons. Stato, VI, n. 8436/2023, in tema di installazione di impianti di telefonia).

Tuttavia, non può ritenersi che si dovesse procedere a verificare la disponibilità del sedime (part. lla (omissis)) prima di concludere la conferenza di servizi, non essendo tale verifica, in quella fase (e prima dell'inizio dei lavori), espressamente prevista dalla normativa, né risultando necessaria per la tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Per ciò che concerne l'adozione, in esito alla conferenza, di determinazioni condizionate, tale conclusione deve ritenersi consentita. Pur mancando una norma che espliciti (ovvero, vieti) detta opzione, alla luce della ratio di accelerazione e semplificazione che impronta tutta la disciplina dell'istituto della conferenza di servizi, deve ritenersi che l'art. 14-bis, comma 3, della legge 241/1990 - nel disporre che "le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico..." - anche se si riferisce alla rilevanza degli acquisiti nel procedimento, esprima un principio generale di adattabilità del contenuto del provvedimento alle valutazioni emerse in conferenza, che può comprendere l'apposizione di condizioni in senso tecnico.

D'altra parte, una diversa interpretazione condurrebbe - in piena contraddizione rispetto alla suddetta ratio - all'esito negativo della conferenza, ogni volta che non risultasse possibile acquisire entro il termine stabilito valutazioni imprescindibili e non suscettibili di silenzio assenso, in quanto legate alla tutela dell'interesse alla pubblica incolumità .

E non sembra dubitabile che in tale ambito rientri la valutazione di compatibilità con la sicurezza del volo.

15.4. Anche il quarto motivo è infondato.

In ordine all'applicazione in materia del principio di precauzione, la giurisprudenza (cfr., in ultimo, Cons. Stato, VI, n. 9147/2023) afferma che "Quanto ai prospettati pregiudizi alla salute dei residenti, richiamato il riparto di competenze in materia, deve ricordarsi che l'invocato principio di precauzione trova espressione nei limiti alle emissioni elettromagnetiche stabilite dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. (...) Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che non sono legittimi gli atti o le misure comunali che limitino o del tutto escludano...la localizzazione degli impianti di TLC in via generale, in assenza d'una plausibile ragione giustificativa, neppure per tutelare la salute della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici (Cons. St., Sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696; Id.: Cons. St., Sez. II, 22 luglio 2020, n. 4695)".

Di modo che (cfr. Cons. Stato, VI, n. 4647/2023) "occorre ricordare (come ribadito da Cons. Stato, sez. VI, 13/08/2020, n. 5034) che il principio di precauzione (al quale si ispira anche la disciplina della tutela dell'esposizione ai campi elettromagnetici), costituisce uno dei capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, ed è attualmente menzionato, ma non definito, nell'art. 191, paragrafo 2, del TFUE, insieme a quelli del'chi inquina pagà e dell'azione preventiva. Tale principio tuttavia non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi soggettiva e non suffragata da alcuna evidenza scientifica, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile. Il principio di precauzione richiede, piuttosto e in primo luogo, una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell'attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi. Gli studi scientifici attualmente disponibili (...) non attestano l'esistenza di rischi tali da legittimare misure come quella invocata dal Comune che si traduce in un divieto generalizzato assunto in sede locale (...)".

Deve pertanto ritenersi che, qualora il Comune di Perugia avesse negato l'autorizzazione riferendosi a presunte ragioni radioprotezionistiche, il provvedimento di diniego sarebbe risultato illegittimo (cfr. Cons. Stato, VI, nn. 1431/2007, 5342/2007, 3534/2006 e 3332/2006).

16. Il rigetto del ricorso principale rende privi di interesse i ricorsi incidentali, proposti come condizionati, che devono pertanto essere dichiarati improcedibili, in applicazione dell'art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm..

16.1. Peraltro, può osservarsi che detti ricorsi, volti ad ottenere l'annullamento della determinazione impugnata con il ricorso principale in quanto condizionata all'ottenimento del parere ENAC, sottendono un interesse - quello a poter avviare con certezza ed immediatezza l'installazione - che non dipendeva dall'esito del ricorso principale, ma sussisteva autonomamente. Pertanto, il gravame avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di decadenza, decorrente dalla conoscenza del provvedimento in parte qua ritenuto lesivo (ma così non è avvenuto).

16.2. Senza contare che l'assenso alla realizzazione dell'impianto non avrebbe comunque potuto prescindere dalla verifica di compatibilità dell'impianto con la sicurezza del volo, e che era stata proprio Inwuit, in esito al preavviso di diniego di cui alla determina n. 700/2024, a rappresentare che "il Comune ben avrebbe potuto rilasciare una determinazione finale favorevole, subordinando l'efficacia della stessa all'acquisizione a latere del parere ENAC" (come precisato dalla stessa in memoria), e dunque le contrarie pretese degli operatori non potrebbero ritenersi fondate.

17. Considerata la complessità delle valutazioni effettuate, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, ad eccezione del compenso spettante al verificatore, che deve essere posto a carico dei ricorrenti.

17.1. Detto compenso può liquidarsi nella somma complessiva di euro 2.616,95 (comprensivo del compenso del professionista di cui legittimamente si è avvalso il verificatore per effettuare i rilievi), risultando congrua la notula presentata dal verificatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dispone l'estromissione dal giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- respinge il ricorso principale;

- dichiara improcedibili i ricorsi incidentali;

- dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ad eccezione del compenso spettante al verificatore, che viene liquidato nella somma complessiva di euro 2.616,95 ed è posto a carico di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pierfrancesco Ungari - Presidente, Estensore

Floriana Venera Di Mauro - Consigliere

Daniela Carrarelli - Primo Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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