In caso di impugnazione telematica via pec al CNF, la ricevuta di accettazione deve avvenire al più tardi entro la ventiquattresima ora dell’ultimo giorno utile e cioè entro le 23:59:59
1
R.G. N. 28/22 RD n. 43/25
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI Componente
- Avv. Leonardo ARNAU Componente
- Avv. Ettore ATZORI Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA Componente
- Avv. Paola CARELLO Componente
- Avv. Giampiero CASSI Componente
- Avv. Aniello COSIMATO Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA’ TASCONA Componente
- Avv. Alessandro PATELLI Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO Componente
- Avv. Antonello TALERICO Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariella De Masellis ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato dall’avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F.
[OMISSIS]; PEC: [OMISSIS]), del Foro di Avellino e con domicilio professionale in
[OMISSIS],
avverso
la decisione n.118/2021 R.D. emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del
distretto della Corte d’Appello di Napoli in data 15.12.2021, e notificata in data 21.12.2021,
che l’ha ritenuta responsabile delle violazioni di cui ai capi di incolpazione e ha inflitto la
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre;
la ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparsa;
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, regolarmente citato, nessuno è
presente;
2
Il Consigliere relatore avv. Patrizia Corona svolge la relazione evidenziando che il ricorso
risulta tardivo e la ricorrente ha presentato istanza di restituzione nei termini con deposito del
certificato medico per lombosciatalgia e in quanto vittima di reati da codice rosso;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo un termine per documentare la situazione
personale relativa al codice rosso; chiede l’accoglimento dell’istanza di rimessione nei
termini e nel merito chiede l’accoglimento del ricorso; chiede ulteriore termine per produrre
ulteriore documentazione e chiede il proscioglimento da ogni addebito.
FATTO
Il procedimento traeva origine dalla segnalazione del GE del Tribunale di Avellino che
denunciava l’avvenuta verbalizzazione da parte dell’avv. [RICORRENTE], nel verbale di
udienza del 09/07/2018 nel procedimento esecutivo sub RG 151/2011 delle seguenti
espressioni: "Alla celebrazione solenne dell'ennesimo sacrificio umano in nome del Dio
Pluto (denaro) è comparso l'avv. [RICORRENTE] la quale, pur consapevole
orgogliosamente di essere una inutile zavorra nei piani finanziari dei soggetti che
posteggiano in questi uffici ridotti a macellerie sociali della nostra stuprata cultura giuridica” e
concludendo con "...e comunque chiede di revocare la sciocca ordinanza del 22/6/2018".
Il CDD approvava e notificava all'incolpata in data 23/03/2021 il capo di incolpazione per
avvenuta violazione degli art. 9 comma 1, 19, 63 comma 2 del CD e disponeva quindi la
citazione a giudizio e all’esito, assente l’avv. [RICORRENTE], il CDD ritenuti i fatti
documentalmente provati, comminava la sanzione della sospensione per mesi tre.
Avverso la decisione il ricorrente ha inoltrato impugnazione con atto trasmesso a mezzo
PEC al CDD di Napoli alle ore 00.02 del giorno 21 gennaio 2022.
Il ricorso non è articolato in motivi che si possono comunque dedurre dalla lettura dell’atto e
sinteticamente elencare.
Con un primo motivo si lamenta che il CDD abbia assegnato valore non tanto alla condotta
contestata ma all'atteggiamento processuale tenuto dall’incolpata descritto nella decisione
come indifferente e poco gradevole.
Con il secondo motivo eccepisce la nullità del procedimento per superamento del termine di
sei mesi previsti per la fase istruttoria del procedimento innanzi al CDD. Con il terzo motivo si
rileva l’inutilizzabilità nel giudizio disciplinare degli atti del processo esecutivo svolto dinanzi
al Tribunale di Avellino poiché l’esponente non risulta essere comparso al dibattimento, né
essere stato convocato.
Con il quarto motivo lamenta un omesso rilascio di copie degli atti a seguito di richiesta di
acceso.
Con un quinto motivo eccepisce la irregolarità di tutte le notifiche effettuate nel corso del
procedimento in quanto avvenute a mezzo pec e non a mezzo ufficiale giudiziario.
3
Nel settimo motivo lamenta la mancata interruzione del procedimento a seguito del decesso
del difensore nominato.
Con l’ottavo motivo contesta la rilevanza disciplinare della propria condotta in quanto
conseguente al comportamento del Giudice e di altro avvocato presente all’udienza che
l’avrebbe, in tale frangente, minacciata di percosse.
Infine si duole dell’eccessività della sanzione inflitta.
Chiede in conclusione al CNF di revocare la decisione impugnata, di dichiararla nulla e
comunque improduttiva di qualsivoglia effetto, siccome ingiusta e viziata per tutti i motivi
innanzi esposti.
Con successiva PEC del 21 gennaio 2022 inviata al CDD di Napoli la ricorrente formulava al
CNF istanza di rimessione in termini del ricorso depositato “con ritardo di alcuni minuti in
quanto essendo affetta da sciatalgia, con un episodio acuto nei giorni scorsi, ha dovuto
lavorare con estrema difficoltà, dovendo stare distesa e a riposo per la maggior parte della
giornata, con le difficoltà conseguenti. Inoltre, come pure riferito in ricorso, la sottoscritta è
vittima di reati conto la persona sotto la tutela del Codice Rosso per la quale è prevista la
sospensione dal lavoro anche se in concreto non gode di alcuna tutela”. In allegato
all’istanza è prodotta certificazione medica.
All’udienza avanti il Consiglio Nazionale Forense l’avv. [RICORRENTE] ha chiesto termine
per integrare la documentazione e ha insistito nella richiesta di accoglimento sia della
rimessione in termini che del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare alla trattazione nel merito del ricorso è la valutazione di fondatezza dell’istanza
di rimessione in termini formulata dall’avv. [RICORRENTE] al fine di sanare l’intempestività
nel deposito dell’atto di impugnazione e quindi l’inammissibilità dello stesso la cui
declaratoria è stata conclusivamente richiesta in udienza dalla Procura Generale.
Seppur la circostanza non sia contestata (tanto che è stata formulata istanza di rimessione in
termini) va confermata l’indubbia tardività del ricorso avverso la decisione del COA di Napoli
notificata alla ricorrente in data 21 dicembre 2021 con conseguente scadenza del termine di
30 giorni previsto dall’art. 61, comma 1, della legge n. 247 del 2012 per proporre
l’impugnazione in data 20 gennaio 2022.
Il ricorso al CNF risulta tardivamente sottoscritto digitalmente dall’Avv. [RICORRENTE] in
data “21/01/2022” alle ore “00:00:39” e indi inviato al CDD di Napoli via PEC in data “21
gennaio 2022” alle ore “00.02”.
Si richiama per fattispecie analoga i recenti arresti della S.C. che statuisce possa
considerarsi tempestivo l’atto depositato via Pec solo qualora la generazione della ricevuta
di accettazione sia avvenuta “entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile per la
proposizione dell'impugnazione e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l'UTC, "Coordinated
4
Universal Time"), poiché, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo
(alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno” (Cass. civ., Sez. Unite,
Ordinanza, 20/11/2023, n. 32091 - Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 18/01/2023, n. 1519 - Cass.
civ., Sez. lavoro, Sentenza, 31/03/2023, n. 9087).
Su tale oggettiva circostanza deve quindi essere esaminata la fondatezza dell’istanza di
rimessione in termini con la quale l’Avv. [RICORRENTE] afferma di aver presentato
tardivamente il ricorso in quanto “affetta da sciatalgia, con un episodio acuto” nei giorni
immediatamente precedenti la scadenza, patologia tale da costringerla a “lavorare con
estrema difficoltà, dovendo stare distesa e a riposo per la maggior parte della giornata, con
le difficoltà conseguenti”.
La ricorrente aggiunge inoltre a giustificazione del tardivo deposito, di essere “…vittima di
reati contro la persona sotto la tutela del «Codice rosso» per il quale è prevista la
sospensione dal lavoro anche se in concreto non gode di alcuna tutela”. A sostegno delle
allegazioni acclude all’istanza un certificato medico datato 19 gennaio 2022 con il quale il
Dott. [OMISSIS] attesta che “..la Sig.ra [RICORRENTE] …è affetta da «lombosciatalgia
acuta», pertanto necessita di due giorni di riposo s.c. e di relativa terapia medica”.
Nessuna documentazione, invece, è allegata in merito alla condizione di persona sottoposta
alla “tutela del Codice rosso” richiamata nell’istanza.
L’istanza va rigettata.
L’istituto della rimessione in termini previsto dall’art. art. 153 co. 2 cpc per la sua
connotazione di carattere generale può pacificamente trovare applicazione anche nel
procedimento disciplinare avanti il CNF qualora ne siano sussistenti i relativi presupposti
( Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 dell’11 luglio 2023; Corte di Cassazione,
SS.UU, sentenza n. 32725 del 18 dicembre 2018) e cioè vi sia prova che la decadenza è
direttamente attribuibile a forza maggiore o caso fortuito e quindi a causa non imputabile alla
parte.
La non imputabilità alla parte della inosservanza di termini perentori (quale quello per
proporre impugnazione) deve avere quindi carattere assoluto.
Nel caso di patologia medica invocata quale forza maggiore la stessa deve quindi essere di
gravità tale da impedire per tutta la durata del termine qualsiasi attività venendo ad incidere
sulla capacità di intendere e volere dell’interessato e inibire perciò in modo assoluto il
rispetto della scadenza.
Nel caso di specie non solo la patologia addotta (sciatalgia) è certificata per i soli tre giorni
finali del termine di trenta giorni dati per l’impugnazione e non appare in sé impeditiva
dell’attività lavorativa implicando una mera difficoltà nella deambulazione, ma con
considerazione dirimente la stessa non appare i alcun modo impediva alla possibilità per
l’avv. [RICORRENTE] di inoltrare il ricorso tramite difensore speciale anziché
5
personalmente (Cass. pen., Sez. V, 19/01/2022, n. 8985; ass. pen., Sez. VI, Sentenza,
16/12/2010, n. 2252
Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 18/12/2018, n. 32725).
Quanto, poi, al secondo motivo posto dall’Avv. [RICORRENTE], in via subordinata, alla base
della richiesta di rimessione in termini (essere la ricorrente “…vittima di reati contro la
persona sotto la tutela del «Codice rosso» ) l’assenza di documentazione prodotta
dall’iscritta, su cui incombe l’onere probatorio , ne comporta il rigetto (CNF sentenza n. 147
dell’11 luglio 2023).
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di
informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del23 gennaio 2025;
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Daniela Giraudo f.to Avv. Patrizia Corona
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
01-08-2025 01:13
Richiedi una Consulenza