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Sentenza

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA. Processo amministrativo - Esecuzione di giudicato - O...
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA. Processo amministrativo - Esecuzione di giudicato - Ottemperanza - Penalità di mora - Irrogazione - Art. 114, c. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Tribunale Amministrativo Regionale dell'UMBRIA - Perugia, Sezione 1, Sentenza del 28-12-2024, n. 952


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 631 del 2023, proposto da
Gi. Ia. ed altri, rappresentati e difesi dall'avvocato Be. De Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via (...);


sul ricorso numero di registro generale 224 del 2024, proposto da
Fr. De Gi., Cr. Me., rappresentati e difesi dall'avvocato Be. De Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via (...);

per l'ottemperanza

sia quanto al ricorso n. 631 del 2023, che quanto al ricorso n. 224 del 2024:

del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 653 dell'08/03/2017.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso n. 631/23 è stata chiesta l'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 653 dell'8 marzo 2017, di riparazione del danno da ritardo giudiziario ai sensi della l. n. 89 del 2001, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro 500,00 ciascuno oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale al saldo; con il successivo ricorso n. 224/24 è stata chiesta l'ottemperanza del medesimo decreto di cui sopra, in riferimento però alla pretesa vantata da altri ricorrenti, i Sigg.ri Fr. De Gi. e Cr. Me., cui è stata riconosciuta nei confronti del Ministero la somma di Euro 1.250,00 oltre interessi. Nel medesimo decreto è stata disposta la condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate in Euro 405,00 per compensi oltre IVA e CPA, in favore dei difensori antistatari avvocati Be. e Ga. De Pa..

2. In tutti i ricorsi è stata altresì spiegata domanda di refusione delle spese legali della presente fase di giudizio in favore del procuratore costituito Avv. Be. De Pa., dichiaratasi antistataria, oltre che la domanda di condanna dell'Amministrazione alle cd. penalità di mora (astreinte).

3. Il Ministero della Giustizia, costituitosi in entrambi i giudizi ne ha chiesto la riunione, trattandosi di due azioni esecutive relative allo stesso titolo giudiziale.

4. All'udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2024 il Collegio ha rilevato la parziale inammissibilità del ricorso n. 631/23 con riguardo alla posizione del ricorrente Messina Rosario, per il quale non risulta trasmesso il tesserino del codice fiscale a corredo della dichiarazione sostitutiva ex art- 5-sexies della L. 89/2001. Con riferimento invece ad entrambi i ricorsi è stata rilevata la possibile parziale inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, con riguardo alla domanda di ottemperanza del capo del decreto azionato relativo alla condanna alle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario, non costituitosi in proprio nella presente sede per le somme di sua spettanza. All'esito tutti i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

5. Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi 631/23 e 224/24, in quanto vertenti sull'esecuzione del medesimo titolo giudiziale, ovvero il decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 653 dell'8 marzo 2017.

6. In limine litis il Collegio ritiene che i ricorsi siano parzialmente inammissibili per difetto di legittimazione attiva con riguardo alla domanda di ottemperanza del capo del decreto della Corte d'Appello relativo alla condanna alle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario, non risultando che il ricorso in ottemperanza sia stato proposto anche da quest'ultimo per le somme di sua spettanza; l'avvocato Be. De Pa., infatti, è soltanto difensore del ricorrente e non ricorrente in proprio.

7. Inoltre il ricorso n. 631/23 è parimenti inammissibile per mancata allegazione alla dichiarazione ex art. 5 sexies della L. 89/01 del tesserino sanitario del ricorrente Ro. Me., recante il suo codice fiscale.

L'art. 5-sexies, c. 1, della legge n. 89/2001 stabilisce che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della medesima legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta, e trasmette la documentazione prevista dai decreti di cui al successivo comma.

In attuazione del comma da ultimo ricordato è stato emanato il decreto del Ministro della Giustizia del 28.10.2016, che, all'art. 2, c. 2, stabilisce che alla dichiarazione sostitutiva, redatta secondo i modelli approvati con lo stesso decreto, deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e del tesserino del codice fiscale o del tesserino sanitario del dichiarante.

Il comma 4 del succitato art. 5-sexies della legge n. 89/2001 dispone che "(n)el caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso".

Nel caso di specie la predetta dichiarazione era carente della tessera sanitaria del ricorrente Ro. Me., pertanto non era possibile verificare l'effettiva provenienza delle attestazioni ivi contenute.

8. Dalle disposizioni appena citate discende l'inammissibilità parziale della domanda di ottemperanza limitatamente al ricorrente Ro. Me. e alla domanda di pagamento delle spese legali portate dal decreto azionato; rimane impregiudicata la riproponibilità del ricorso in ottemperanza, ricorrendone i presupposti sostanziali e processuali.

9. In riferimento agli altri ricorrenti deve essere osservato che la pronuncia della Corte di Appello di Perugia risulta passata in giudicato, come da certificazione del suddetto ufficio giudiziario in data 25 luglio 2023; la parte ricorrente ha provveduto alla rituale notifica all'Amministrazione del medesimo provvedimento in data 10 luglio 2017. Risultano, inoltre, regolarmente inviate le dichiarazioni di cui all'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 in data 31 luglio 2020 e 3 novembre 2023.

10. Ciò premesso, il Collegio rammenta che:

- il giudizio d'ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l'attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;

- l'ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l'esecuzione civile, attesa la diversità ontologica delle due azioni;

- l'esecuzione dell'ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d'ufficio per l'Amministrazione cui l'ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.

11. Fatta tale doverosa premessa, il Collegio osserva che la domanda di esecuzione del decreto della Corte di Appello spiegata dai ricorrenti è meritevole di accoglimento sia in riferimento al pagamento della somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale nonché quanto alla contestuale istanza di nomina di un commissario ad acta.

12. Alla stregua di quanto esposto, questo Tribunale dispone che il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, provveda entro il termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.

Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un'obbligazione pecuniaria (art. 1224 cod. civ.), con la conseguenza che:

- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;

- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.

Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 cod. civ.).

13. Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d'ora commissario ad acta il Dirigente responsabile dell'Ufficio I della Direzione Affari Giuridici e Legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero soccombente.

14. Il commissario cosi designato provvederà a:

a - prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;

b - utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;

c - utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l'istituto del pagamento in conto sospeso.

15. Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al precedente paragrafo 12.

16. Quanto alla domanda di condanna al pagamento delle ulteriori somme richieste a titolo di indennità di mora (c.d. astreinte), il Collegio osserva quanto segue.

16.1. Secondo quanto stabilito dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. 25 giugno 2014, n. 15), nell'ambito del giudizio di ottemperanza l'irrogazione della penalità di mora di cui all'art. 114, c. 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria, nonché di corresponsione di indennizzo a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo di cui alla l. n. 89 del 2001.

Ferma restando tale ammissibilità, la stessa Adunanza plenaria non ha mancato di osservare come "la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un'astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo. Non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative. Ferma restando l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità, spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo".

16.2. In definitiva, secondo il succitato autorevole arresto, pur escludendosi la sussistenza di preclusioni astratte sul piano della ammissibilità, è escluso ogni automatismo nel giudizio di applicazione della sanzione, dovendo il giudice tener conto delle circostanze esimenti stabilite dalla norma al fine di mitigarne l'importo o di negarne la stessa applicazione.

16.3. Orbene, il Collegio ritiene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza plenaria (e dell'orientamento della giurisprudenza formatosi sul punto), che, nella specie, le note difficoltà di adempimento connesse anche alla perdurante crisi della finanza pubblica e l'ingente ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, il rigetto della domanda di applicazione dell'indennità di mora (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 23 agosto 2018, n. 9022; TAR Lazio, Roma, sez. II, 20 marzo 2018, n. 3101; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 8 giugno 2018, n. 3836).

Va anche detto che tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori (cfr. al riguardo TAR Lazio, n. 3101/2018 cit.).

In definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell'Amministrazione al pagamento della c.d. astreinte, non può essere accolta, essendo le circostanze sopra riferite sufficienti non solo a mitigarne l'importo ma ad escluderne la stessa applicazione, quali concrete "ragioni ostative".

17. Tenuto conto del complessivo esito del ricorso, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria Sezione Prima, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li dichiara parzialmente inammissibili e per il resto li accoglie in parte, e, per l'effetto, ordina gli adempimenti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pierfrancesco Ungari - Presidente

Floriana Venera Di Mauro - Consigliere

Elena Daniele - Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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