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Sentenza

 Concessioni demaniali marittime - Piani comunali delle coste adottati ma non a...
Concessioni demaniali marittime - Piani comunali delle coste adottati ma non approvati - Efficacia vincolante - Esclusione.
Consiglio di Stato, Sezione 7, Sentenza del 31-12-2024, n. 10544



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale
Sezione Settima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3047 del 2024, proposto da
Sp. Az. di Lo. Gi. & C. S.a.s., Li. Az. Se. S.a.s. di Lo. Gi., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Sa. Ba., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Lg To. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Pi. Me., Gi. Me., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fr. Ga. Sc. in Roma, via (...);
Regione Puglia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (...);
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato An. Pa. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Terza n. 79/2024, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Sa. Ba., Gi. Me., Ni. Pa. per delega dell'Avv. An. Pa. Ma.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado, sono state annullate le determinazioni nn. 230 e 231 del 21 dicembre 2021, con le quali l'Ufficio tecnico e urbanistico del Comune di (omissis) autorizzava: a) la società Li. Az. Se. S.a.s. di Lo. Gi. a subentrare nella titolarità della concessione demaniale marittima n. 9 del 4 agosto 2009, nella porzione di arenile denominata sub B nell'elaborato planimetrico allegato alle suddette autorizzazioni nn. 230 e 231/2021, della superficie di 2.295,00 mq, con fronte mare di 87 metri; b) la società Sp. Az. di Lo. Gi. & c. s.a.s. a subentrare nella titolarità della concessione demaniale marittima n. 9 del 4 agosto 2009, nella porzione di arenile denominata sub A nell'elaborato planimetrico allegato alle suddette autorizzazioni n. 230 e 231/2021, della superficie di 1.742,00 mq, con fronte mare di 87 metri. In buona sostanza, a fronte della scissione in due dell'originaria società concessionaria di un'area con fronte mare pari a 174 metri (operazione giustificata dalle controinteressate da esigenze di successione generazionale), si consentiva alle società subentranti la spartizione della complessiva area in concessione, suddividendola in due lotti, ognuno con un fronte mare pari a 87 metri.

Tali determinazioni venivano assunte a seguito dell'entrata in vigore del piano delle coste del Comune di (omissis), rispetto al quale l'odierna ricorrente aveva sollecitato l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione ex legge regionale n. 17/2015 in luogo del Comune inadempiente, con un ricorso - dall'esito vittorioso - proposto innanzi al Tar della Puglia ai sensi dell'art. 117 del codice del processo amministrativo (sentenza n. 162/2017). Tale piano, per quel che qui rileva, si è conformato al piano coste regionale pubblicato sul BURP n. 31 del 29 febbraio 2012, nella parte in cui reca una prescrizione diretta a limitare il fronte mare di ciascuna concessione demaniale, attraverso l'imposizione di moduli "non frazionabili" di massimo 150 metri.

Con il ricorso in epigrafe, la società LG agiva altresì per l'accertamento e la declaratoria della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza delle società controinteressate dalla concessione n. 9/2009 o, comunque, dalle concessioni di cui alle suddette determinazioni n. 230 e 231 del 2021 relative alle porzioni di arenile sub A e sub B, ex art. 47 del codice della navigazione, e/o d'inefficacia delle stesse.

Il Tar ha motivato l'accoglimento del ricorso in relazione alla circostanza che il Comune di (omissis) ha posto in essere una novazione anche oggettiva dell'originaria concessione, al di fuori delle previsioni dell'art. 46 de Codice della navigazione, dando vita a due nuovi titoli concessori in luogo dell'unico preesistente, al di fuori di qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica.

2. Parte appellante lamenta che il Tar ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo.

Osserva che il Tar adito respingeva l'eccezione affermando che: "In conclusione ed estrema sintesi, sussiste l'interesse al gravame e incombeva l'obbligo di notificazione individuale in quanto, considerati gli estremi concreti della vicenda, la LG deve qualificarsi come soggetto direttamente interessato alle vicende della concessione demaniale di cui si tratta. In disparte il rilievo che non vi è prova certa agli atti del momento in cui le determinazioni gravate sono state pubblicate; e anzi, a fronte della richiesta di accesso dell'odierna ricorrente, il Comune non ha opposto l'intervenuta pubblicazione e non ne ha consentito l'ostensione".

Non sarebbe vero che il Comune di (omissis) non abbia comprovato la pubblicazione delle determinazioni nn. 230 e 231 del 21 dicembre 2021 sull'Albo Pretorio del Comune di (omissis), atteso che al contrario sin dal 30 gennaio 2023, e poi ancora in data 31 gennaio 2023, tale avvenuta pubblicazione è stata comprovata dalla documentazione depositata in giudizio dalla difesa del Comune. Il Comune, in particolare, depositava pec del 31 gennaio 2023 con nota a firma del responsabile dell'area tecnica del Comune di (omissis) così formulata: "Facendo seguito a precorse intese per le vie brevi, in allegato si trasmette stralcio del registro telematico delle pubblicazioni di questo Ente per l'anno 2021, dal quale emerge che le determinazioni nn. 230, 231 del 21.12.2021, sono state pubblicate all'albo pretorio online di questo Ente dal 22.12.2021 al 06.01.2022".

Secondo parte appellante sarebbe errata l'affermazione del Tar secondo la quale la LG To. era soggetto "direttamente interessato" e, in quanto tale, doveva essere destinatario di una notificazione individuale.

Infatti LG non sarebbe stata direttamente incisa dalle determine in oggetto e dunque non sarebbe qualificabile come controinteressata.

Osserva che LG To. non era e non è titolare di alcuna concessione demaniale bensì solo ed unicamente dell'attività di Bar - Ristorante - Pizzeria nella detta area privata e senza avere alcun accesso al mare.

Sostiene la fondatezza della eccezione di tardività proposta già in prime cure in quanto, in base all'articolo 41 c.p.a., il termine decadenziale per impugnare i provvedimenti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, inizia a decorrere dal giorno in cui scade il termine della pubblicazione normativamente previsto.

Secondo parte appellante Il Tar adito avrebbe poi ingiustamente respinto l'eccezione di carenza di interesse di fatto al ricorso della LG To. sulla base delle seguenti considerazioni:

"...la ricostruzione offerta dalle parti resistente e controinteressate tralascia alcune circostanze di rilievo: a) l'odierna ricorrente ha presentato - come detto - un ricorso diretto ad ottenere dalla Regione Puglia - in luogo dell'inadempiente Comune - l'approvazione del piano coste proprio allo scopo di liberare alcune aree per effetto dei limiti dimensionali prescritti per le concessioni marittime dal piano coste regionale a cui quello comunale avrebbe dovuto conformarsi (fronte mare non superiore a 150 metri); b) la stessa ricorrente ha presentato negli anni numerose istanze per ottenere una concessione demaniale marittima proprio nella località (omissis) in questione, sempre nel tentativo di garantire alla propria attività uno sbocco al mare; c) in ogni caso, sulla sussistenza della legittimazione processuale di un soggetto potenzialmente interessato ad operare nel mercato di riferimento, anche a prescindere dalle singole istanze presentate, si è già pronunziato questo Tar in una fattispecie parzialmente sovrapponibile (cfr. Sez. II, 5 agosto 2022, n. 1137)".

Parte appellante deduce infatti quanto segue:

- diversamente da quanto presupposto dal Tar il Piano comunale delle Coste non è entrato in vigore ma è stato solo adottato;

- sino a quando il Piano Comunale delle Coste non sarà definitivamente approvato la nuova Concessione data alla Li. Az. Se., avendo la medesima durata temporale ed estensione della Concessione "madre", non modifica l'attuale posizione della LG To., non arrecandole alcun danno;

- allorché il Piano Comunale delle Coste sarà approvato definitivamente, l'area frontistante il Lido (omissis) non sarà destinata a concessione demaniale balneare;

- quand'anche fosse modificato il Piano Comunale delle Coste, l'assegnazione di detta area dovrà avvenire necessariamente tramite gara pubblica in linea con la direttiva Bolkestein e nessun vantaggio concorrenziale potrebbe avere la Li. Az. Se. o la Sp. Az. per essere concessionaria dell'area in oggetto (così come di contro alcun danno potrà subire la LG To.).

Difetterebbe dunque l'interesse concreto al ricorso in primo grado.

Parte appellante lamenta il difetto di legittimazione a proporre il ricorso in primo grado.

La LG To. non sarebbe stata titolare di alcuna concessione demaniale né di uno stabilimento balneare in senso tecnico, bensì solo ed unicamente dell'attività di Bar - Ristorante - Pizzeria nella detta area privata e senza avere alcun accesso al mare mentre l'autorizzazione 755/2011 alla posa in opera di ombrelloni e sdraio al servizio di detta attività risulta non rinnovata; 2) a conferma di ciò con provvedimento prot. 5145 del 22 maggio 2017, il Responsabile del Settore P.M. del Comune di (omissis) respingeva la richiesta di rilascio della Licenza C da parte della LG To. srl; 3) nelle stesse Scia di rinnovo stagionale presentate dalla LG To. è richiesto, sia con riferimento ai relativi codici che all'oggetto, solo il prosieguo dell'attività di Bar-Ristorante, sia pure al servizio di uno stabilimento balneare che però non risulta essere autorizzato.

Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui è affermato quanto segue:

"In buona sostanza, il Comune ha posto in essere una novazione anche oggettiva dell'originaria concessione, al di fuori delle previsioni del richiamato art. 46, dando vita a due nuovi titoli concessori in luogo dell'unico preesistente, al di fuori di qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica; ciò in dispregio anche dei principi europei affermati in materia dalla cd. direttiva Bolkestein".

Richiama la giurisprudenza che ammette la possibilità di subingresso parziale nelle Concessioni demaniali.

Secondo parte appellante il subingresso in oggetto sarebbe una mera prosecuzione del precedente rapporto concessorio e nessuna delle vigenti disposizioni porrebbe un ostacolo normativo a che, in sede di subingresso nell'originaria concessione, l'autorità competente - se richiesto -rilasci più titoli funzionalmente autonomi, in quanto caratterizzati dalle medesime facoltà e dai medesimi limiti sottesi al rilascio dell'originaria concessione.

Il subingresso parziale nella concessione di cui è titolare la Sp. Az. sas da parte della Li. Az. Se., quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, non si configurerebbe quale nuova concessione, poiché verrebbe a determinarsi soltanto una modifica di alcuni elementi del rapporto concessorio complessivamente preesistente, ossia l'intestazione come conseguenza della scissione e l'estensione (in difetto) della concessione, fermi restando tutti gli altri elementi ed in particolar modo l'estensione complessiva - frutto della sommatoria delle due concessioni - nonché la durata del rapporto medesimo, in quanto la scadenza sarà identica a quella della concessione 9/2009 originariamente rilasciata alla Sp. Az. SAS.

Nel caso di specie, secondo parte appellante, si era in presenza di una scissione societaria ex art. 2506 c.c., istituto espressamente previsto e disciplinato dall'ordinamento. Pertanto, il nuovo soggetto Li. Az. Se. non era una realtà societaria già esistente che ha cercato di bypassare il meccanismo concorrenziale, bensì il legittimo frutto di una operazione di scissione, appunto, in linea ed in osservanza con la disciplina del Codice civile.

Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata secondo cui la scissione della concessione demaniale marittima n. 9/2009 avente un fronte mare di 174 metri e i successivi atti di subingresso nella predetta concessione (sub A e sub B) con la conseguente divisione dell'area complessiva tra le due società subentranti, avrebbero eluso le nuove prescrizioni contenute nel piano regionale delle coste pubblicato sul BURP n. 31 del 29 febbraio 2012, art. 8.1, rubricato "Aree in concessione per strutture balneari", nonché il piano comunale delle coste (PCC) del Comune di (omissis), adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 30 agosto 2019, che avrebbe recepito tale previsione.

Ricorda che il Piano in oggetto non è allo stato approvato ma solo adottato e non è, quindi efficace né tanto meno lo era al momento dell'adozione degli atti impugnati in I^ grado.

Vi sarebbe stato solo un subingresso parziale.

Con la sentenza appellata il Tar avrebbe omesso di considerare che, quando sarà approvato definitivamente il piano delle coste, anche in ossequio alla direttiva Bolkestein si ripartirà necessariamente da zero, e la circostanza che il fronte mare delle concessioni delle appellate abbia o meno una estensione maggiore dei 150 mt. previsti dal Piano Regionale all'articolo 8.1 non avrà alcuna importanza.

Parte appellante lamenta l'illegittimità della avversa sentenza nella parte in cui, dopo aver giustamente dichiarato inammissibile l'avversa domanda di accertamento della decadenza della Concessione 9/2009 in capo alla Sp. Az. sas, afferma che "(dovrà ) previamente determinarsi l'Amministrazione comunale tenuto conto delle riportate disposizioni del piano coste comunale".

In primo luogo l'affermazione sarebbe erronea in quanto il Piano delle Coste comunale non è ancora stato approvato definitivamente, ma solo adottato e, pertanto, non è efficace.

Osserva che l'unico eventuale effetto dell'eventuale conferma della statuizione di annullamento della sentenza del Tar Puglia Bari sarebbe la reviviscenza della originaria concessione 9/2009.

3. L'appello è infondato.

Al fine di vagliare la tempestività del ricorso di primo grado, deve essere condivisa l'affermazione del Tar secondo cui non vi è prova certa che le determinazioni gravate siano state pubblicate nel loro contenuto.

Infatti la certificazione di avvenuta pubblicazione delle determinazioni di subingresso del Comune di (omissis) all'albo pretorio on line (dal 22 dicembre 2021 al 6 gennaio 2021) fa riferimento alla seguente dicitura: "Subingresso CDM 9/2009".

Tale dicitura non è idonea a rendere consapevolezza del contenuto delle determinazioni di subingresso e pertanto non è idonea a far percepire agli eventuali controinteressati la lesività del contenuto e a determinare la conseguente decorrenza dei termini per l'impugnazione in giudizio.

Alle medesime conclusioni porta l'esame della situazione di fatto attinente alla posa degli ombrelloni da cui non era possibile desumere il sopravvenuto rilascio di due concessioni distinte in luogo della concessione originaria.

Ne consegue la tempestività del ricorso proposto in primo grado, in quanto, nel caso di specie, i termini decorrevano dalla piena conoscenza delle determinazioni impugnate (piena conoscenza che non può essere fatta coincidere con il momento di pubblicazione dei richiamati atti).

La piena conoscenza conseguiva solo a seguito della presentazione di istanza d'accesso da parte di LG in data 4 novembre 2022.

Ne consegue la tempestività del ricorso di primo grado che è stato notificato in data 21 dicembre 2022.

I principi sopra delineati sono conformi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, n° 4273 del 13 maggio 2024) secondo cui, quando un controinteressato acquisisce consapevolezza di un'attività amministrativa in favore di terzi che sospetta di illegittimità, è onerato alla presentazione di un'istanza di accesso (nel caso di specie presentata), in modo che la tutela giurisdizionale della posizione individuale sia attivata senza indugio e non irragionevolmente differita nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.

Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, sussisteva in capo alla LG To. l'interesse al ricorso.

Il Tar ha motivato correttamente che la controineteressata ha presentato un ricorso diretto ad ottenere dalla Regione Puglia - in luogo dell'inadempiente Comune - l'approvazione del piano coste proprio allo scopo di liberare alcune aree per effetto dei limiti dimensionali prescritti per le concessioni marittime dal piano coste regionale a cui quello comunale avrebbe dovuto conformarsi (con un fronte mare non superiore a 150 metri).

La stessa controinteressata ha presentato negli anni numerose istanze per ottenere una concessione demaniale marittima proprio nella località (omissis) in questione, sempre nel tentativo di garantire alla propria attività uno sbocco al mare.

Il Comune di (omissis) rilasciava l'autorizzazione n. 755 dell'8 giugno 2011 ad esercitare, a carattere stagionale, l'attività di Bar - Ristorante - Pizzeria con la somministrazione di bevande e alimenti, in Lido (omissis), all'insegna "Lido (omissis)", della superficie complessiva di mq 300, con la posa in opera di ombrelloni e sdraio sull'area privata attrezzata di mq. 250,00, identificata al catasto con il Fg. n. (omissis), p.lla (omissis) di pertinenza ed a servizio dell'attività principale di Bar- Ristorante - Pizzeria.

L'area sopra indicata confina con quella oggetto di concessione demaniale marittima n. 9 del 4 agosto 2009, nella titolarità della Sp. Az. di Lo. Gi. & C. sas, località Lido (omissis), avente un'estensione di 4.037 mq e un fronte mare di 174 m.

LG To. srl non dispone dell'accesso diretto al mare, ma è fisicamente separata dal mare proprio dalla presenza della predetta concessione demaniale marittima n. 9/2009, nella titolarità della Sp. Az. di Lo. Gi. & C. sas.

La circostanza relativa alla sopravvenuta assenza o meno di un titolo in capo alla LG To. per gestire stabilimento balneare distinto dall'attività di ristorazione, evidenziata da parte appellante, è estranea al presente giudizio.

Su tale questione è pendente distinto giudizio presso il Tar Bari (r. g. n° 1098/2024) con udienza pubblica fissata al 16 aprile 2025.

Tale distinto giudizio non è pregiudiziale rispetto a quello che ne occupa.

Nel presente giudizio rileva infatti la sufficienza di circostanze di fatto tali da provare la volontà di LG di gestire uno stabilimento balneare con accesso al mare.

Pertanto sussisteva l'interesse al ricorso di primo grado.

Infatti l'interesse al ricorso è dato dalla circostanza che i provvedimenti impugnati in primo grado, determinando il subingresso della concessione originaria in due distinte concessioni demaniali marittime, hanno procurato lesione a quei soggetti che aspirano essi stessi alla titolarità di concessione demaniale marittima in luogo dei subentranti, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali rilasciate.

In tale prospettiva non rilevano eventuali modificazioni che potrebbero determinarsi in relazione agli ambiti di superficie da concedere sulla base della pianificazione, configurandosi l'interesse a ricorrere in relazione al momento in cui sono state adottate le determinazioni, impugnate in primo grado, aventi ad oggetto la concessione di due nuove concessioni demaniali marittime.

Anche la documentazione fotografica depositata in giudizio attinente al ristorante e agli ombrelloni e lettini a servizio del ristorante rende evidente la posizione di Lg quale aspirante alla titolarità di concessione demaniale marittima con accesso diretto alla spiaggia previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica in luogo dell'assegnazione diretta ai due distinti concessionari di cui alle determinazioni impugnate.

Il Tar ha correttamente osservato che la vicenda in esame non poteva essere inquadrata nell'istituto del subingresso di cui all'art. 46 del codice della navigazione, posto che i disposti cambiamenti dei termini oggettivi della concessione n. 9/2009 travalicano in modo evidente la portata di tale norma, che regola il mero mutamento soggettivo del concessionario.

La scissione della concessione demaniale marittima n. 9/2009 ha originato due distinti e autonomi rapporti concessori e comportato il rilascio, da parte della pubblica amministrazione, di due nuove, distinte ed autonome concessioni demaniali marittime; a tacer d'altro, in violazione dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 17/2015, alla stregua del quale ogni nuova concessione demaniale marittima "è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza".

Attraverso l'adozione degli atti impugnati in primo grado il Comune ha posto in essere una novazione anche oggettiva dell'originaria concessione, al di fuori delle previsioni del richiamato art. 46, dando vita a due nuovi titoli concessori in luogo dell'unico preesistente, al di fuori di qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica.

Il collegio osserva altresì che la giurisprudenza cui fa riferimento parte appellante per sostenere la possibilità di subingresso nelle concessioni demaniali (pag. 20 dell'appello) ha ad oggetto casi non sovrapponibili con quello in esame.

Il collegio osserva che quanto sopra è sufficiente per annullare le concessioni demaniali, così come disposto dal Tar, perché trattasi di nuove concessioni rilasciate senza il necessario previo espletamento di gara.

Il Tar ha fatto riferimento non all'invalido perfezionamento degli atti negoziali privati, ma alla circostanza che tali atti negoziali sono stati utilizzati per eludere le nuove prescrizioni contenute nel piano regionale delle coste pubblicato sul BURP n. 31 del 29 febbraio 2012, che all'art. 8.1, rubricato "Aree in concessione per strutture balneari", prescrive quanto di seguito riportato: "Il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m e non deve superare la lunghezza dei 150 m". Ciò rende evidente come la scissione della concessione demaniale marittima n. 9/2009 - avente un fronte mare di ben 174 metri - e i successivi atti di subingresso nella predetta concessione (sub A e sub B) che quel fronte mare abbiano artatamente ridotto, attraverso un'operazione di divisione dell'area complessiva tra le due società subentranti, abbiano inteso eludere la ratio delle riportate disposizioni.

Il collegio osserva che è infondata la censura secondo cui il piano comunale delle coste è stato adottato, ma non approvato definitivamente dal Comune di (omissis) perché l'illegittimità delle determinazioni impugnate è dovuta non alla mancata considerazione del piano comunale (o regionale) delle coste, ma all'avvenuto illegittimo rilascio di nuove concessioni demaniali marittime al di fuori del necessario previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica.

Parimenti condivisibile è l'affermazione del Tar secondo cui, ai sensi dell'art. 34 comma 2 del cod. del proc. amm. il giudice non può pronunziarsi su poteri non ancora esercitati.

Ne consegue che restano riservate all'Amministrazione le determinazioni conseguenti al necessario annullamento delle concessioni demaniali marittime pronunciato in primo grado.

Tra le opzioni vi è l'avvio di procedimento ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime.

Tale circostanza, come sopra rilevato, è sufficiente per sorreggere l'interesse al ricorso proposto in primo grado

In conclusione l'appello deve essere respinto.

La complessità del quadro fattuale induce il collegio a compensare le spese dell'appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese dell'appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa - Presidente

Daniela Di Carlo - Consigliere

Raffaello Sestini - Consigliere

Pietro De Berardinis - Consigliere

Marco Morgantini - Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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