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Sentenza

Antimafia - Informativa prefettizia - Pericolo di infiltrazione mafiosa - Valuta...
Antimafia - Informativa prefettizia - Pericolo di infiltrazione mafiosa - Valutazione - Ragionamento induttivo di tipo probabilistico.
Tribunale Amministrativo Regionale della CAMPANIA - Napoli, Sezione 1, Sentenza del 18-12-2024, n. 7164


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3281 del 2021, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Or. Ab. e An. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Napoli, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via (...);

per l'annullamento:

a) dell'informazione interdittiva antimafia prot.n. -OMISSIS- resa dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli ai sensi dell'art. 91, comma 7 bis del D.Lgs. 159/2011 e ss.mi e notificata in pari data, con la quale sarebbero stati accertati, ai danni della ricorrente, tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011;

b) della nota riservato protocollo n. -OMISSIS- (declassificato da "riservato" a "non classificato" con nota -OMISSIS-) mai comunicate e citate nel provvedimento sub a;

c) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia -OMISSIS-della seduta tenutasi in data 26.4.2021 mai comunicato e citato nel provvedimento sub a);

d) di ogni atto prodromico, presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, l'informazione interdittiva antimafia prot.n. -OMISSIS- emessa dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli.

Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Napoli sostenendo l'infondatezza dei motivi di doglianza.

Dopo lo scambio di memorie, all'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il Collegio ha deliberato la decisione.

2. Con il primo motivo parte ricorrente ha censurato il compendio motivazionale dell'interdittiva impugnata, al fine di criticare e depotenziare il quadro indiziario sul quale la Prefettura ha fondato la ritenuta sussistenza di un rischio di permeabilità criminale della società ricorrente. In particolare la Prefettura nell'interdittiva impugnata ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione, evidenziando:

- che l'attività istruttoria ha preso avvio dall'attuazione della Direttiva n. -OMISSIS-in data 10 aprile 2020 del Ministro dell'Interno con la quale veniva rimarcata l'esigenza di rafforzare la tutela dell'economia legale dagli appetiti criminali evitando, di conseguenza, che l'utilizzo delle molteplici risorse, contributi ed erogazioni pubbliche emergenziali in epoca "Covid" (cd. finanziamenti emergenziali) potessero alimentare il rischio di infiltrazioni criminali;

- che nell'ambito dei suddetti accertamenti sono stati acquisiti dei riscontri rilevanti ai finì antimafia che hanno interessato, tra le altre, anche la società -OMISSIS- riconducibile a-OMISSIS- socio accomandatario con una quota di nominali Euro 7.230.40 (pari al 70% del valore dei conferimenti) e al coniuge di quest'ultimo,-OMISSIS-, socio accomandante con una quota di Euro 3.098,74 (pari al 30% del valore dei conferimenti);

- che dall'attività istruttoria esperita sul conto del sopra menzionato-OMISSIS-sono emersi plurimi pregiudizi per reati vari, tra cui anche reati in materia di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e incendio boschivo per mancato interramento di rifiuti nonché l'arrestato nell'aprile del 1984 per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) e per reati inerenti gli stupefacenti, e sono emerse molteplici condanne specie per reati in tema di traffico di sostanze stupefacenti;

- che in merito ai legami di-OMISSIS-con ambienti criminali, l'attività investigativa posta in essere nel 2010 dalla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di Potenza e dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, collaborata dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia -OMISSIS- (sfociata nella predetta denuncia alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza Direzione Distrettuale Antimafia) ha consentito, tra l'altro, di evidenziare un collegamento di-OMISSIS-con ambienti della criminalità organizzata potentina e segnatamente con esponenti dei clan -OMISSIS- ed ex -OMISSIS-per il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, comma 1 D.P.R. 309/90) e produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90);

- che i citati collegamenti sono stati riscontrati anche successivamente come evidenziato dalla denuncia all'A.G., in data 18.09.2013 del -OMISSIS-da parte della Squadra Mobile della Questura di Potenza per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art, 73 comma 1 D.P.R. 309/90);

- che il Gruppo Ispettivo Antimafia con il richiamato verbale n. -OMISSIS- all'esito dell'attività istruttoria svolta ha proposto l'adozione di. un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della società sopra menzionata riconducibile a contesti della criminalità organizzata riferibile al clan camorristico "-OMISSIS-";

- che il quadro complessivo, delineato a conclusione dell'attività istruttoria svolta, risulta fondato ed attuale in termini di esposizione della società in argomento al pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata, atteso che-OMISSIS-risulta affiliato al clan "-OMISSIS-" e in collegamento con il clan di '-OMISSIS-"-OMISSIS-" e la criminalità lucana clan -OMISSIS- ed ex -OMISSIS- e atteso che il predetto risulta essere stato dedito alla produzione, traffico e detenzione o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Al fine di censurare l'interdittiva impugnata, parte ricorrente ha sostenuto che l'informativa interdittiva antimafia sarebbe viziata per insufficiente istruttoria e insufficiente motivazione, e che sarebbe basata su fatti risalenti nel tempo, non tipizzati e giudizialmente superati.

2.1. In linea generale, gli elementi indiziari che il Prefetto può valorizzare sono molteplici, e sono oggetto di un percorso di tipizzazione giurisprudenziale. Sotto tale profilo, possono rilevare, ad esempio:

- le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico;

- i rapporti di parentela, qualora assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una "regia collettiva" dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia "clanica";

-i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia con esponenti del clan;

- la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011;

- le sentenze di condanna, nonché anche le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, 22/06/2023, n. 6144).

Inoltre, "il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa" (Cons. Stato, sez. III, 16/06/2023, n. 5964).

Ciò premesso, l'avviso del Collegio è che l'informativa del Prefetto qui in contestazione poggi su un quadro indiziario grave e robusto, senz'altro idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione.

Nella motivazione dell'interdittiva sono individuati, infatti, specifici e significativi elementi di fatto, sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose, supportati da ampia attività investigativa e documentazione giudiziaria che rende plausibile il ravvisato pericolo di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente, desumibile dalla riconducibilità dell'ente a componenti del Clan tramite vari collegamenti.

Su questa congrua cornice istruttoria si innesta il compendio indiziario, in sé pienamente idoneo a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e la conseguente azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura. Le informazioni investigative acquisite hanno in sostanza determinato l'emersione di indici specifici di rischio che l'attività d'impresa della ricorrente, possa essere in modo concreto ed attuale oggetto d'infiltrazione mafiosa.

Le deduzioni di parte ricorrente non scalfiscono l'affidabilità del quadro indiziario composto dall'Autorità prefettizia.

2.2. Nel caso in esame la Prefettura ha considerato un quadro complessivo indiziario da cui emerge la probabilità del pericolo di infiltrazione mafiosa.

L'interdittiva è stata adottata sulla base di una adeguata e approfondita attività di indagine, da cui sono emersi molteplici pregiudizi penali, tra cui un arresto per associazione mafiosa e fattispecie associative in tema di traffico di stupefacenti, cioè una delle attività sotto lo stretto controllo della criminalità organizzata; sono emerse anche varie condanne penali per reati di traffico di sostanze stupefacenti. Ed è anche in virtù della sua attività di traffico di sostanze stupefacenti, sono avvalorati i seri indizi in base a cui il -OMISSIS-intrattiene da tempo stretti e duraturi rapporti con organizzazioni criminali quali il clan camorristico "-OMISSIS-", il clan di-OMISSIS-" e la criminalità lucana, clan "-OMISSIS-" ed "ex -OMISSIS-. I molteplici reati sopra elencati, costituenti molteplici pregiudizi penali alcuni dei quali anche oggetto di condanna penale, sono spie dell'infiltrazione sia in termini di condizionamento che di favoreggiamento dell'impresa.

Il pericolo di infiltrazione è confermato dalla vicinanza di-OMISSIS-con ambienti criminali, dimostrata dai diversi provvedimenti giudiziari di cui è gravato e richiamati nell'impugnata interdittiva antimafia, e i legami di-OMISSIS-condizionano la società ricorrente, di cui egli è socio accomandatario.

Non è rilevante il profilo prospettato nel motivo di censura, secondo cui per alcune imputazioni il -OMISSIS-abbia ottenuto l'assoluzione, in quanto, fermi e non superati i gravi indizi di infiltrazione sopra rappresentati, le valutazioni del giudice penale sono differenti da quelle demandate alla Prefettura in sede di adozione dell'interdittiva, dove non è richiesto di accertare la colpevolezza necessaria per l'applicazione della pena prevista per il reato, ma solo il pericolo di infiltrazione mafiosa sulla base di gravi indizi.

Non convince il rilievo di parte ricorrente secondo cui gli episodi indicati nell'interdittiva sarebbero risalenti e non attuali. Il Collegio evidenzia che in modo convincente l'amministrazione ha rappresentato che-OMISSIS-continua a frequentare soggetti pregiudicati per reati inerenti gli stupefacenti come documentato dai controlli del territorio effettuati dalle Forze dell'Ordine, in quanto egli è stato controllato più volte, anche recentemente (fino al 2021), in compagnia di -OMISSIS- gravata da precedenti di polizia per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 73 D.P.R. 309/90.

Insomma, dal complesso degli elementi convincentemente rappresentati nell'interdittiva è emerso che la società ricorrente è oggetto, tramite il socio accomandatario sig. Franco, della ingerenza della criminalità organizzata nei termini sopra rappresentati.

L'impugnata interdittiva è risultata inoltre funzionale impedire alla società ricorrente di attingere ad ulteriori garanzie e finanziamenti pubblici attualmente vigenti per fronteggiare la crisi emergenziale da "Covid-19", avendo la società ricorrente richiesto ed ottenuto vari contributi a fondo perduto e finanziamenti garantiti dallo Stato nell'ambito delle misure emergenziali legate alla pandemia Covid 19.

2.3. In conclusione, nella specie, correttamente il coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto sufficiente ad evidenziare il pericolo di contiguità con la mafia. Correttamente il Prefetto ha operato le sue valutazioni conformemente al principio secondo cui "Ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione "parcellizzata" di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri" (Cons. Stato, sez. III, 22/05/2023, n. 5024). Il giudizio del Prefetto è connotato da ampia discrezionalità di apprezzamento, con conseguente sindacabilità in sede giurisdizionale delle conclusioni alle quali l'autorità perviene solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell'informativa antimafia rimane estraneo l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento (Cons. St. n. 4724 del 2001). Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che, per giurisprudenza costante, può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (Cons. St. n. 7260 del 2010).

Risultano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato il giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della società ricorrente da parte di specifici ambienti criminali.

3. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente ha lamentato la mancata ostensione di alcuni documenti relativi all'attività di indagine che ha portato all'adozione della interdittiva impugnata.

La doglianza è però superata, in quanto la Prefettura in data 28.07.2021 ha consentito alla società di estrarre copia della documentazione a fondamento del provvedimento interdittivo, e comunque i documenti richiesti sono stati prodotti dalla Prefettura in giudizio.

4. Dunque il ricorso è infondato.

5. In ragione della complessità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Prima - Napoli -, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano - Presidente FF

Giuseppe Esposito - Consigliere

Fabio Di Lorenzo - Primo Referendario, Estensore


Avv. Antonino Sugamele

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