Stalking – Natura dell’ammonimento del questore.
(Cp, articolo 612-bis; Dl 23 febbraio 2009 n. 11, articolo 8)
Tar Umbria Perugia, sezione I, sentenza 10 giugno 2024 n. 439 – Pres. Ungari, Ref. Est. Daniele
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa
dagli avvocati…, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in
Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento di ammonimento nr. -OMISSIS- adottato in data -OMISSIS- dal Questore della
Provincia di Perugia ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito in L. 23 Aprile
2009, n. 38;
- del consequenziale verbale di ammonimento orale impartito alla ricorrente in data -OMISSIS-
presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS-, su incarico del Questore della Provincia
di Perugia;
- ogni altro atto presupposto, e/o connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. E’ oggetto di impugnativa il provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- del Questore della
Provincia di Perugia, notificato il -OMISSIS- alla Sig.ra -OMISSIS-, con il quale costei veniva
ammonita "a tenere una condotta conforme alla legge, consistente, nella fattispecie, nell'astenersi dal
porre in essere ogni tipo di azione e/o comportamento che possa ingenerare nella richiedente un
concreto timore per la propria incolumità fisica e psichica". Nella medesima occasione la Sig.ra -
OMISSIS- veniva ammonita oralmente "poiché agli atti dell'Ufficio risulta che ha tenuto delle
condotte ossessive, moleste e atti di persecuzione dei confronti di -OMISSIS-" con invito "a tenere
una condotta conforme alla legge".
2. Il provvedimento in epigrafe è originato dall'istanza presentata il -OMISSIS- dalla Sig.ra -
OMISSIS-, figlia della ricorrente, che esponeva che i rapporti con la madre erano sempre stati
burrascosi e che specialmente negli ultimi anni quest'ultima aveva cominciato ad adottare
comportamenti persecutori nei suoi confronti, appostandosi sotto casa sua, presentandosi sul luogo
di lavoro e filmando con il cellulare costei o i suoi familiari. Raccontava inoltre che in un'occasione,
il -OMISSIS-, la ricorrente si presentava con i Carabinieri a casa della figlia alle ore 7,00 di mattina
cercando di entrare nell'appartamento perchè pensava che la -OMISSIS- stesse vendendo i suoi
mobili, ancora presenti nello stabile dove ella aveva convissuto con la figlia fino a-OMISSIS-, allorchè
quest'ultima (proprietaria esclusiva dell'immobile) aveva cambiato la serratura di casa impedendole
l'accesso.
3. All'esito della richiesta di ammonimento, veniva inviata all'interessata comunicazione di avvio di
procedimento: dunque la Sig.ra -OMISSIS- presentava il -OMISSIS- una memoria difensiva, in cui
da un lato spiegava i rapporti conflittuali con la figlia con la pendenza di un contenzioso ereditario
nei confronti di costei e della sorella -OMISSIS-, dall'altro, nonostante il Tribunale di Perugia le
avesse riconosciuto il diritto di abitazione sub specie di detenzione qualificata nell'appartamento
della figlia ella aveva scelto di non esercitare più tale diritto, anche in considerazione del fatto che la
Sig.ra -OMISSIS- si era formata una famiglia sua ed aveva un figlio.
4. Seguiva il provvedimento di ammonimento e il verbale di ammonimento orale, che la Sig.ra -
OMISSIS- impugnava per i seguenti motivi.
4.1. Violazione dell'art. 8 del D.L. n. 11 del 2009 convertito in L. n. 38 del 2009. Eccesso di potere per
travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione,
contraddittorietà e illogicità manifesta. Sarebbero assenti i presupposti di legge per l'adozione del
provvedimento di ammonimento, che postula da un lato condotte reiterate di minaccia o molestia
poste in essere dal soggetto nei cui confronti si chiede l'ammonimento, e, dall'altro, un perdurante
stato d'ansia e di paura nel richiedente, che non avrebbe mai dato prova di ciò.
4.2. Violazione dell'art. 8 del D.L. n. 11 del 2009 in combinato disposto con l'art. 10 lettera b e l'art. 3
della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria e
illogicità.
Il provvedimento di ammonimento sarebbe del tutto carente di motivazione e di idonea istruttoria
in quanto la Questura non prendeva in esame le memorie difensive della ricorrente e non
argomentava sui motivi per cui le stesse non avevano potuto far mutare intendimento all'Autorità
di pubblica sicurezza.
4.3. Violazione dell'art. 10 e dell'art. 22 della L. n. 241 del 1990. Violazione del principio del
contraddittorio e del giusto procedimento. Pur avendo la ricorrente presentato istanza di acceso agli
atti, le sommarie informazioni del -OMISSIS- e della -OMISSIS- le venivano messe a disposizione
solo dopo l'adozione del provvedimento definitivo, con evidente lesione delle sue prerogative di
difesa.
5. Si è costituita in giudizio la Questura di Perugia la quale ha contestato partitamente le singole
censure.
6. Alla pubblica udienza del 23 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
7.1. Il provvedimento questorile dell'ammonimento è stato introdotto nel nostro ordinamento
dall'art. 8 del D.L. n. 11 del 2009, lo stesso corpus normativo che ha inserito nel Codice penale il reato
di cui all'art. 612 bis il cd. stalking, con il quale si punisce appunto chi "con condotte reiterate,
minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura,
ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di
persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le
proprie abitudini di vita".
E' evidente lo stretto legame tra le due fattispecie, laddove evidentemente la molestia/minaccia che
il provvedimento questorile tende ad interrompere costituisce un minus, secondo uno spettro di
progressione aggressiva, rispetto agli atti persecutori oggetto di procedimento penale, dunque
l'ammonimento è diretto a prevenire o comunque a porre rimedio anche a condotte che, "senza
rappresentare al soggetto passivo un male ingiusto, integrino comunque una forma di indesiderata
interferenza nella sfera privata del medesimo e delle sue più strette relazioni, sottraendola al libero
controllo decisionale dell'interessata al fine di condizionarla secondo i disegni e le finalità proprie
dell'autore della molestia" (Cons. Stato, sez. III, 21 aprile 2020, n. 2545). Ed infatti il provvedimento
di ammonimento può essere adottato solo nel caso in cui non sia stata ancora proposta querela per
atti persecutori, il cui reato, in caso di previa adozione di un ammonimento, è procedibile d'ufficio.
7.2. Il provvedimento questorile è dunque una misura di prevenzione finalizzata a scoraggiare ogni
forma di persecuzione nel contesto di relazioni affettive e/o sentimentali, ed ha natura tipicamente
cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che gli atti persecutori non siano più
ripetuti e cagionino esiti irreparabili. Proprio la natura cautelare del provvedimento presuppone
non già l'acquisizione della certezza della prova richiesta dalla condanna penalistica, bensì "la
sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di
attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, come tale
avvertito dal destinatario della condotta, che sia atto a determinare uno stato di ansia e paura nella
vittima; la valutazione amministrativa, a differenza della valutazione e dell'accertamento rimessi al
giudice penale, è diretta non a stabilire una responsabilità, ma a dissuadere da comportamenti
reiterati molesti o persecutori, allo scopo di prevenire la commissione di reati nei confronti della
persona, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo"
(Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2020, n. 7883, T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 08 maggio 2020,
n. 56; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 23 marzo 2020, n. 439).
7.3. Il provvedimento irrogato nei confronti della ricorrente è basato sulle dichiarazioni della
segnalante, confermate dalla zia e dal compagno, secondo cui la Sig.ra -OMISSIS- sarebbe solita
presentarsi sotto casa della figlia o sul suo luogo di lavoro tentando di filmare lei o i familiari, e il
comportamento eccessivo si concretava altresì nel tentativo di ingresso in casa con i Carabinieri del
-OMISSIS- e in alcune lettere inviate alla figlia. E' vero che in nessun caso la ricorrente si spingeva a
proferire minacce, ma i comportamenti reiterati, uniti ai cattivi rapporti tra madre e figlia e ai
contenziosi in corso e passati, anche per la casa di abitazione costituiscono idonei indizi di condotte
astrattamente moleste.
Sul punto si ritiene condivisibile quanto affermato dalla difesa erariale secondo cui quanto riferito
della -OMISSIS-, come confermato dagli altri testimoni, integra un quadro se non di minacce
comunque di molestie reiterate, anche in considerazione del fatto che la ricorrente non ha mai
contestato i fatti allegati dalla figlia, ma li ha sempre giustificati di volta in volta con finalità lecite (
la facoltà di controllare gli arredi siti in casa della figlia, la possibilità di stazionare lecitamente in
luoghi aperti al pubblico sia pure sotto casa della figlia, la possibilità di fare acquisti convenienti nel
punto vendita dove lavora la figlia) e soprattutto negando intenti o contegni molesti o minacciosi.
Ancora una volta la natura cautelare e non sanzionatoria del provvedimento impone di valorizzare
non già l'eventuale buona fede soggettiva della ricorrente bensì l'astratta potenzialità molesta dei
comportamenti, sicuramente idonei ad ingenerare uno stato di ansia nella figlia, non tanto
singolarmente ma nella loro ripetitività ed ossessività nel tempo.
7.4. D'altro canto la natura ampiamente discrezionale del provvedimento, che riserva all'Autorità di
pubblica sicurezza la valutazione di fatti e circostanze idonei a giustificare l'adozione del
provvedimento questorile limita il sindacato di questo Tribunale ai casi di manifesta insussistenza
dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione dell'ammonimento, ovvero di sua manifesta
irragionevolezza e sproporzione, che non appaiono sussistenti nel caso che ci occupa. (cfr. T.A.R.
Campania, Napoli, sez. V, 21 febbraio 2023, n. 1137, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 02 agosto 2021,
n. 720, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I , 2-OMISSIS-, n. 884).
8. Non sono meritevoli di condivisione le censure di difetto di motivazione articolate nel secondo
motivo di ricorso. Il provvedi mento di ammonimento è congruamente motivato sia con riguardo
alle dichiarazioni dell'istante che alle risultanze istruttorie emergenti dalle dichiarazioni degli altri
soggetti coinvolti, da cui la Questura ha tratto il proprio convincimento in maniera ragionevole e
non illogica.
Peraltro non può costituire vizio del provvedimento finale la circostanza che nel corpo dello stesso
non si confutino partitamente gli argomenti presenti nelle memorie difensive presentate dalla
ricorrente in sede di procedimento; "al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo
adottato, è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto
stesso, alla luce delle risultanze acquisite, essendo cioè sufficiente che dalla motivazione si evinca,
come nel caso di specie, che l'Amministrazione abbia tenuto conto, nel complesso, di quelle
osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà e siano nella
sostanza percepibili le ragioni del loro mancato recepimento" (così, di recente T.A.R. Campania,
Napoli, sez. III, 12 dicembre 2023, n.6890).
Ciò vale a fortiori nel caso de quo, dato che nelle memorie difensive, come detto, la ricorrente non
contestava i fatti storici allegati dalla figlia ma li contestualizzava ed esplicitava le finalità soggettive
delle sue condotte, che tuttavia non erano ragionevolmente idonee a mutare l'intendimento
dell'Amministrazione circa l'opportunità di adozione dell'ammonimento.
9. Anche il terzo motivo deve essere disatteso. Corrisponde al vero che la ricorrente poteva accedere
ai verbali delle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti (-OMISSIS- e -OMISSIS-) oltre che
alle dichiarazioni spontanee della figlia solo dopo la notifica del provvedimento di ammonimento,
e non già in tempo utile per poter argomentare sugli stessi in sede di memorie difensive in corso di
procedimento, ma tale circostanza non ha pregiudicato il diritto al contraddittorio procedimentale
della Sig.ra -OMISSIS-. In prima battura costei è stata resa destinataria di una tempestiva
comunicazione di avvio di procedimento (che secondo parte della giurisprudenza - vedasi da ultimo
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 2 agosto 2021, n. 720, non è neppure dovuto, stante la natura
cautelare del provvedimento) ed ha potuto ampiamente controdedurre sui contenuti della richiesta
di ammonimento presentata dalla figlia
Inoltre le dichiarazioni dei testimoni non hanno aggiunto nulla di nuovo alla ricostruzione dei fatti
operata dall'istante, limitandosi a confermarli: a dimostrazione di ciò si consideri che il tenore delle
censure oggetto del presente ricorso sono in larga parte coincidenti con gli argomenti contenuti nelle
memorie difensive. Discende da ciò che il mancato tempestivo accesso a tali documenti non ha
pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa della ricorrente e non avrebbe potuto orientare
altrimenti la Questura.
10. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di
procedere all'oscuramento delle generalità.
Conclusione
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con l'intervento dei
magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
Elena Daniele, Referendario, Estensore
07-12-2024 20:14
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