Stalking- Ammonimento del questore.
(Cp, articolo 612-bis; Dl 23 febbraio 2009 n. 11, articolo 8; Legge 7 agosto 1990 n. 241)
Trga Trentino-Alto Adige Bolzano, sentenza 21 giugno 2024 n. 168 – Pres. Pantozzi Lerjefors, Cons. Est. Dellantonio
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall'avvocato Giorgio Balzarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio fisico eletto presso il suo studio, in -OMISSIS-, piazza Teatro, n. 23;
contro
Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano e
Questura Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico
ex lege presso gli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, dd. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il
Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano ha respinto il ricorso gerarchico avverso il
provvedimento di ammonimento, emesso dal Questore di Bolzano in data -OMISSIS- e notificato
dalla Questura in data -OMISSIS-, e, per quanto occorra dei provvedimenti antecedenti e/o
successivi, collegati funzionalmente al provvedimento impugnato;
- del provvedimento di ammonimento del Questore di Bolzano Cat. -OMISSIS-, di data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la
Provincia autonoma di Bolzano e Questura Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le
parti i difensori, come riportato nel verbale d'udienza;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorrente impugna il provvedimento indicato nell'epigrafe, con il quale il Questore della
Provincia di Bolzano lo ha ammonito, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 11 del 2009, convertito con
modifiche nella L. n. 38 del 2009, a tenere "una condotta conforme alla legge, avvisandolo che,
qualora" avesse continuato "a mantenere comportamenti analoghi a quelli che" avevano
"determinato l'adozione del presente provvedimento" sarebbe stato "deferito alla competente
Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 612-bis c.p., indipendentemente da un eventuale atto di querela
…". (doc. 1 del ricorrente).
2. Il contestato ammonimento trae origine dall'istanza presentata in data -OMISSIS-, con la quale la
signora -OMISSIS-, ex coniuge del ricorrente, ne richiedeva l'ammonimento a causa di asseriti atti
persecutori da lui messi in atto nei suoi confronti. L'istanza non è agli atti del giudizio.
3. Contro il provvedimento di ammonimento il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso gerarchico al
Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, facendo valere, con il supporto di ampie
allegazioni, (i) la violazione dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990 per l'omessa comunicazione di avvio
del procedimento, e (ii) la violazione dell'art. 8 del D.L. n. 11 del 2009, da un lato, per difetto
d'istruttoria in ordine alle dichiarazioni rese dalla signora -OMISSIS-, al suo stato di salute mentale,
ai furti da lei perpetrati e all'archiviazione di tutti i procedimenti penali avviati contro il ricorrente
in seguito ad altrettante querele da lei presentate; dall'altro lato, perché l'ammonimento sarebbe stato
pronunciato in assenza del presupposto consistente nel grave e perdurante stato d'ansia e fondato
timore per l'incolumità della denunciante, valutato in base all'attualità e persistenza della condotta
persecutoria attribuita al denunciato.
4. Acquisita e condivisa la presa di posizione della Questura sulle censure declinate dal signor -
OMISSIS-, il Commissario del Governo di Bolzano ha respinto il ricorso gerarchico (docc. 2 e 3
dell'Amministrazione resistente).
5. Con l'impugnativa all'esame, il signor -OMISSIS- prospetta l'illegittimità dell'ammonimento
emesso dal Questore sulla rilevata "violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990 e dell'art.
8 D.L. n. 11 del 2009; falsità sui presupposti, carenza e/o difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti,
nonché vizio di eccesso di potere per irragionevolezza", e afferma l'illegittimità del provvedimento
di rigetto del ricorso gerarchico proposto dinanzi al Commissario del Governo, che assume affetto
da "errore in giudicando, per violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 ed in relazione all'ulteriore
violazione degli artt. 7 e 8 D.L. n. 11 del 2009 - eccesso di potere per ingiustizia manifesta e carenza
di motivazione - violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione".
Sostiene, in sintesi:
- che sarebbe stato violato il suo diritto all'interlocuzione procedimentale, non ricorrendo, nel suo
caso, quelle eccezionali circostanze che permettono all'Amministrazione di prescindere dal
comunicare l'avvio del procedimento;
- che le condotte sanzionate con l'ammonimento risalirebbero ad anni addietro, considerato che dal
-OMISSIS- egli non ha più incontrato la ex moglie, "avendo … interrotto ogni contatto con la stessa,
proseguendo solo nelle aule giudiziarie a coltivare le proprie ragioni, senza alcun contatto personale
e/o informatico (computer/telefono)" (docc. 2.2, 2.8, 2.9, 2.10 del ricorrente);
- che, infatti, sarebbe databile al -OMISSIS- la circostanza di cui alla dichiarazione del sig. -OMISSIS-
, che ha raccontato come "circa un anno, un anno e mezzo prima" della verbalizzazione avvenuta il
-OMISSIS-, un signore, presentatosi come marito di -OMISSIS-, si fosse recato nel suo locale per
chiedergli se ella frequentasse il posto e se fosse in compagnia di un uomo di nome -OMISSIS-;
mentre per gli altri fatti, antecedenti al 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bolzano e il Tribunale medesimo si sarebbero "già espressi, ritenendo la denuncia ex art. 612-bis c.p.
della -OMISSIS- -OMISSIS- infondata" (doc. 2.2 del ricorrente);
- che, data la risalenza delle circostanze cui fa riferimento la richiesta di ammonimento, sarebbe
irragionevole, oltre che non veritiero, ritenere le condotte addebitate al ricorrente effettivamente
idonee a integrare un comportamento persecutorio suscettibile di ingenerare nella vittima un
perdurante e grave stato d'ansia e di paura;
- che la sindrome da -OMISSIS- e la sindrome da -OMISSIS- diagnosticate alla signora -OMISSIS-
(doc. 2.3 del ricorrente) avrebbero determinato in lei una percezione distorta della realtà, che
l'avrebbe portata ad attribuire all'ex marito l'origine del suo stato d'ansia;
- che sarebbe falsa l'affermazione della signora -OMISSIS- riguardo al mutamento delle sue
abitudini, consistente nel fatto che "a -OMISSIS- ci" va "solo per dormire e lavorare, altrimenti" è
"sempre fuori città", atteso che la signora avrebbe semplicemente trasferito il suo domicilio presso il
nuovo compagno che abita -OMISSIS-
- che anche gli episodi di furto e aggressione avvenuti a -OMISSIS- nel corso del 2023, per i quali
sarebbe stata denunciata la signora -OMISSIS-, lungi dall'indicare un cambio di abitudini,
attesterebbero l'assenza di ansia e di timore nel recarsi in quella città dove risiede l'ex marito e dove
lei stessa risiedeva (docc. 2.4, 2.5 e 2.6. del ricorrente);
- che, in sintesi, quanto dichiarato dalla signora -OMISSIS-, nella richiesta di ammonimento dell'ex
marito, sarebbe falso, privo di riscontro e finanche smentito dai suoi stessi figli (doc. 2.7. del
ricorrente);
- che difetterebbe, in ogni caso, l'attualità delle condotte asseritamente persecutorie, essendo le
circostanze denunciate risalenti - come detto - a diversi anni addietro, cosicché, già per questa sola
ragione, l'ammonimento non avrebbe potuto essere adottato, poiché privo di utilità, visto che il
provvedimento in questione invita l'ammonito a tenere una condotta conforme a legge, condotta che
egli già sta tenendo, avendo cessato il comportamento insidioso (il ricorrente cita C.d.S., sez. III,
sentenza n. 5259/2018);
- che, per tutti questi rilievi, in particolare per il lungo tempo trascorso dalle condotte denunciate, il
provvedimento impugnato sarebbe viziato da violazione di legge ed eccesso di potere, poiché
disancorato da qualsiasi effettiva e attuale condizione di grave e perdurante stato d'ansia e timore
della vittima;
- che le informazioni sul luogo di dimora della signora -OMISSIS-, di cui dispone il ricorrente, non
sarebbero il frutto di un'azione persecutoria e ossessiva nei confronti della ex moglie, come afferma
la Questura nella presa di posizione sul ricorso gerarchico, ma sarebbero attinte dai due figli che gli
ex coniugi condividono in un affido congiunto con collocamento paritario alternato;
- che nemmeno il fatto che il ricorrente abbia ammesso, nel ricorso gerarchico, di essersi recato dal
barista -OMISSIS- (sentito come persona informata sui fatti ai fini dell'ammonimento) per chiedere
informazioni sul nuovo compagno della ex moglie può essere interpretato come espressione di una
condotta possessiva e persecutoria, considerato che l'episodio andrebbe letto alla luce del contesto
di una situazione familiare delicata, determinata dal precario stato di salute mentale della ex moglie
con cui i figli comuni convivevano, sicché si sarebbe trattato, da parte del ricorrente, della legittima
assunzione di notizie circa la persona che i suoi figli stavano frequentando, persona che, peraltro,
aveva subito delle denunce, motivo per il quale il ricorrente medesimo avrebbe nutrito forti timori
che i figli potessero venire coinvolti in fatti spiacevoli;
- che, in definitiva, il quadro istruttorio alla base dell'impugnato ammonimento sarebbe stato
incompleto e appiattito sulle sole dichiarazioni della sedicente vittima, senza che sia stato concesso
alcuno spazio agli apporti del denunciato;
- che, nonostante nel ricorso gerarchico si siano smontate, con dovizia di allegazioni documentate,
le dichiarazioni della signora -OMISSIS-, il Commissario del Governo non ha ritenuto di svolgere
alcun approfondimento istruttorio circa la veridicità dei fatti a base del contestato ammonimento, né
di prendere posizione sulle considerazioni del ricorrente, limitandosi ad accogliere acriticamente
quanto esposto nella memoria della Questura e a respingere, di conseguenza, la richiesta del signor
-OMISSIS- di essere sentito o di sentire i figli;
- che, pertanto, il rigetto del ricorso gerarchico sarebbe carente sia sotto il profilo istruttorio che sotto
quello della motivazione.
6. Il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, ha addotto, a giustificazione dell'omesso avviso
di avvio del procedimento (i) la forte conflittualità tra i due ex coniugi, degenerata quando la signora
-OMISSIS- si è legata a un nuovo compagno; (ii) il fatto che il ricorrente avesse più volte assunto
informazioni su questa persona, come confermato da un testimone sentito dalla Questura (il signor
-OMISSIS-) (iii) il fatto che il ricorrente si fosse coalizzato con l'ex cognato, protagonista,
quest'ultimo, di una recente aggressione al compagno della sorella nonché ex moglie del ricorrente
medesimo. Tutti questi atteggiamenti confermerebbero, ad avviso della difesa erariale, la coalizione
tra l'ex marito e il fratello della signora -OMISSIS-, da lei spiegata nei seguenti termini: "Purtroppo
nella nostra cultura le donne non sono equiparate agli uomini e so che non verrà mai accettato
nessun altro uomo accanto a me". Tali sarebbero gli elementi che avrebbero giustificato l'emissione
dell'ammonimento con urgenza e immediatezza, prescindendo dall'interlocuzione procedimentale.
Per il resto, l'Amministrazione asserisce in termini generici, disancorati dal riferimento a precise
circostanze, la compiutezza dell'istruttoria e l'idoneità della motivazione a dare conto della condotta
molesta e persecutoria, messa in atto dal ricorrente, e del perdurante stato d'ansia e timore che ne
sarebbe derivato alla vittima, integrando la propria esposizione con ampi richiami ai principi
enucleati dalla giurisprudenza in questa materia. L'ammonimento sarebbe, insomma, ampiamente
giustificato e, dunque, legittimo. Di qui l'infondatezza del gravame.
7. Nel replicare alla difesa erariale, il ricorrente ha ribadito, nella sostanza, gli argomenti difensivi
già spesi nell'atto introduttivo del giudizio, modulati sugli argomenti di controparte.
8. All'udienza del 19.6.2024 il difensore della parte pubblica ha chiesto al Collegio di disporre, ai
sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione della seguente frase dalla memoria di replica del ricorrente,
poiché ritenuta offensiva e sconveniente: "… per la Questura basta prendere atto che il ricorrente è
di origini -OMISSIS- per screditarlo e ritenerlo talmente pericoloso da emettere in due giorni il
provvedimento di ammonimento". Secondo la difesa erariale, infatti, questa frase, imputando alla
Questura un pregiudizio razzista nei confronti del signor -OMISSIS-, recherebbe
all'Amministrazione offesa e discredito.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta per essere decisa.
9. Ritiene il Collegio, quanto all'istanza di stralcio di espressioni offensive e sconvenienti, proposta
ai sensi dell'art. 89 c.p.c., che essa debba essere disattesa, poiché l'espressione incriminata, se letta al
lume del contesto difensivo in cui è inserita e della documentazione versata in atti, non mira a recare
offesa o discredito sulla Questura di Bolzano, ma a evidenziare l'insufficienza dell'elemento per il
quale l'Ufficio ha ritenuto sussistenti i presupposti giustificativi del provvedimento di
ammonimento.
Scrive il ricorrente nella propria memoria di replica: "A sostegno dell'improbabile comportamento
persecutorio e minaccioso viene artatamente ipotizzata una sorta di coalizione del ricorrente con il
fratello della denunciante contro il nuovo compagno di quest'ultima. Ancora considerazioni
stereotipate: la Questura ed il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano prendono per
buone le scontate dichiarazioni della denunciante: 'purtroppo nella nostra cultura le donne non sono
equiparate agli uomini e so che non verrà mai accettato nessun altro uomo accanto a me.' Il sig. -
OMISSIS- è cittadino italiano, regolarmente soggiornante in Italia dal -OMISSIS-, incensurato, ha
sempre lavorato e dal -OMISSIS- lavora presso -OMISSIS- in -OMISSIS-, ha svolto e continua a
svolgere in via quasi esclusiva la responsabilità genitoriale ai suoi due figli, entrambi conviventi con
il padre. Però per la Questura di Bolzano basta prendere atto che è di origini -OMISSIS- per
screditarlo e ritenerlo talmente pericoloso da emettere in due giorni il provvedimento di
ammonimento."
L'assunto difensivo appena riproposto allude, a sua volta, a quanto emerge dalla presa di posizione
della Questura sul ricorso gerarchico proposto dal signor -OMISSIS- dinanzi al Commissario del
Governo, laddove l'Amministrazione afferma testualmente: "… si fa presente che l'urgenza e la
necessità di emissione del provvedimento amministrativo nei confronti del -OMISSIS- (ossia
l'ammonimento - n.d.r.) è giustificata dal forte conflitto esistente tra le parti motivato dal fatto che,
secondo quanto dichiarato dalla donna, il di lei fratello e l'ex marito, entrambi ricorrenti avverso il
provvedimento di ammonimento, non accettano la presenza di un altro uomo nella vita di lei, come
riferito nell'istanza di ammonimento: 'purtroppo nella nostra cultura le donne non sono equiparate
agli uomini e so che non verrà mai accettato nessun altro uomo accanto a me.' Fatto talmente grave
che ha spinto la richiedente a chiedere l'ammonimento nei confronti dell'ex marito …" (doc. 1
dell'Amministrazione, presa di posizione della Questura sul ricorso gerarchico).
È innegabile, alla luce di quanto affiora dal documento richiamato, che la Questura, nel determinarsi
all'emissione dell'ammonimento, ha dato peso decisivo all'affermazione della denunciante, per cui
sarebbe proprio la presunta coalizione tra il fratello e il suo ex marito contro il suo nuovo compagno,
maturata sui condizionanti dettami della cultura di origine, ossia quella -OMISSIS-, l'elemento
determinante per l'insorgere della condotta persecutoria che il provvedimento gravato mira ad
arginare.
In altre parole, l'origine -OMISSIS- del signor -OMISSIS- è stata esplicitamente ritenuta dalla
Questura un indizio grave e attendibile, sufficiente a determinare l'adozione del provvedimento di
ammonimento.
La frase di cui la parte resistente ha chiesto lo stralcio ai sensi dell'art. 89 c.p.c., dunque, non fa altro
che fotografare, censurandola, la motivazione che la Questura stessa ha posto a base del proprio
provvedimento.
Non è, in definitiva, imputabile al ricorrente alcun intento offensivo o screditante nei confronti della
Questura, essendosi egli limitato, con le parole incriminate, a rappresentare fedelmente la ragione
per la quale l'Ufficio si è determinato all'adozione dell'ammonimento.
10. I motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono
fondati.
11. Essi mirano a contestare, oltre alla violazione del diritto all'interlocuzione procedimentale, la
sussistenza dei presupposti per l'adozione dell'ammonimento e a denunciare il difetto di istruttoria
e motivazione in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione.
12. Quanto al primo aspetto, osserva il Collegio che l'istituto dell'ammonimento è una misura di
prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione o di
violenza nel contesto di relazioni affettive o sentimentali. Detto provvedimento assolve a una
funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che gli atti
persecutori o violenti siano ripetuti e protratti e cagionino esiti irreparabili. In tali evenienze, il
Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare se e quando emanare il
provvedimento di ammonizione. Oltre a essere titolare del potere di emettere o meno la misura,
stante la natura eminentemente cautelare dell'ammonimento, sovente volto a far fronte, con la
massima urgenza, a una situazione di emergenza, egli può, infatti, decidere se emanarlo senza
indugio oppure, se le circostanze lo consentono, di avvisare il possibile destinatario dell'atto con
l'invio della comunicazione di avvio del procedimento previsto dall'art. 7 della L. n. 241 del 1990 e
dall'omologo art. 14 della L.P. n. 17/1993 (T.A.R. Trento, sentenze n. 85/2020 e n. 28/2021; C.d.S., sez.
III, sentenza n. 2620/2020; T.A.R. Ancona, sez. I, sentenza n. 120/2020; C.d.S. sez. III, sentenze n.
7486/2023 e n. 748/2023).
L'ammonimento, dunque, non presupponendo l'acquisizione della prova del fatto penalmente
rilevante, punito dall'art. 612-bis c.p., essendo sufficiente, nell'ambito di un potere valutativo
ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, la sussistenza di un quadro indiziario che renda
verosimile, secondo collaudate massime d'esperienza, l'avvenuto compimento di atti persecutori,
richiede l'apprezzamento, da parte del Questore, della fondatezza dell'istanza. Egli, in altri termini,
deve formarsi il ragionevole convincimento sulla plausibilità e attendibilità delle vicende esposte,
senza che sia necessario il compiuto riscontro dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla
norma penale incriminatrice. In questo senso, dunque, qualora emergano consistenti indizi di una
condotta aggressiva e disdicevole, non è indispensabile l'attivazione del contraddittorio tra le parti,
né che il provvedimento sia preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R.
Brescia, sez. I, sentenza n. 720/2021).
13. La questione, di natura formale, che verte sulla prospettata violazione dei diritti partecipativi,
finisce, quindi, per essere convogliata in quella sostanziale che attiene alla sussistenza dei
presupposti del provvedimento di ammonimento, ossia al profilarsi di un quadro indiziario tale da
rivelare, in termini di verosimiglianza, data la natura preventiva e cautelare della misura, il
compimento di "condotte reiterate, minacce o molestie" atte a cagionare un "perdurante e grave stato
di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo
congiunto o di persona legata da relazione affettiva" o "da costringere ad alterare le proprie abitudini
di vita".
13.1. Giova, dunque, richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza riguardo all'istituto in
questione.
Si è già detto che l'ammonimento ha natura preventiva e svolge una funzione dissuasiva dei
comportamenti sanzionati penalmente dall'art. 612-bis c.p. Esso, in altri termini, è finalizzato a
scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali ed è teso
a impedire che gli atti persecutori possano essere ripetuti, degenerando, se non fermati, in condotte
costituenti reato.
Nel descritto ambito cautelare e di prevenzione, la valutazione ampiamente discrezionale che
l'Amministrazione è chiamata a compiere è diretta, non a stabilire responsabilità, ma a evitare la
commissione di reati, mediante un giudizio prognostico ex ante in ordine alla sussistenza di un mero
pericolo.
L'accertamento dei fatti sotteso all'adozione dell'ammonimento, dunque, differisce da quello che
caratterizza il giudizio penale, poiché nel primo caso è sufficiente la sussistenza di un quadro
indiziario che lasci emergere elementi oggettivi, da cui poter ragionevolmente desumere una
situazione potenzialmente lesiva per la persona che l'istituto dell'ammonimento intende proteggere.
Ai fini dell'emissione del provvedimento in questione non occorre, pertanto, la piena prova della
responsabilità dell'ammonito per le condotte previste e punite dal menzionato art. 612-bis c.p., ossia
per i comportamenti di cui sia accertato il carattere persecutorio, ma la sussistenza di elementi
indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento
reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, capace di determinare uno stato di "ansia
e paura" nella vittima che, come tale, lo avverte e lo percepisce.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, all'ammonimento deve applicarsi
quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l'intero diritto
amministrativo della prevenzione. La valutazione amministrativa è dunque diretta non a stabilire
responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati, mediante un giudizio prognostico ex ante
relativo alla sussistenza - come s'è detto - di un mero pericolo.
Con riferimento all'elemento soggettivo, per l'adozione dell'ammonimento non è poi necessario
l'accertamento del profilo soggettivo del destinatario autore della condotta, come avviene secondo i
canoni che informano il diritto penale.
Si è infine osservato come il potere di ammonimento sia connotato da ampia discrezionalità,
sindacabile in sede giurisdizionale nei noti limiti dell'insussistenza manifesta dei presupposti di
fatto, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza che sia possibile una sostituzione del
giudice all'Autorità amministrativa nella valutazione di merito di fatti e circostanze (ex multis, sui
principi ricordati, T.A.R. Veneto, sez. II, sentenza n. 1256/2024; C.d.S., sez. III, sentenze n. 3448/2023,
n. 6958/2021, n. 4886/2018, n. 2599/2015 e n. 4365/2011; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, sentenza n.
6513/2023).
13.2. Così succintamente definita la cornice giuridica in cui inquadrare la vicenda portata
all'attenzione del Collegio, non sembra ricorrere, nel caso trattato, quel quadro indiziario attendibile,
idoneo a illuminare, in un ponderato giudizio di verosimiglianza da condurre secondo collaudate
massime d'esperienza, il compimento di condotte persecutorie.
13.3. A tal proposito va considerato che:
- il provvedimento di ammonimento si basa sulle dichiarazioni, in esso non riportate, della pretesa
vittima e di una sola persona sentita su non meglio precisati "fatti";
- non risultano dal provvedimento impugnato, limitato al semplice richiamo all'"istanza" della
"signora -OMISSIS- -OMISSIS-", le specifiche circostanze che comporrebbero il quadro indiziario
ritenuto sufficiente a configurare una situazione di pericolo, salvo il richiamo a due episodi, non
meglio descritti, di aggressione, risalenti a oltre due anni addietro, che - secondo la denunciante
sarebbero stati commessi dall'ex coniuge e dal fratello di lei, e per i quali non sarebbe stata sporta
querela (mentre per altri sì);
- gli elementi indiziari posti a base del provvedimento emergono, con maggior precisione, dalla
presa di posizione della Questura sul ricorso gerarchico proposto dall'ammonito, con la quale si
spiega l'iter logico seguito nell'adozione dell'ammonimento; essi sono i seguenti:
(i) "un forte conflitto esistente tra le parti motivato dal fatto che, secondo quanto dichiarato dalla
donna, il di lei fratello e l'ex marito … non accettano la presenza di un altro uomo nella vita di lei,
come riferito nell'istanza di ammonimento. … Fatto talmente grave che ha spinto la richiedente a
chiedere l'ammonimento nei confronti dell'ex marito, il quale negli anni, e ancor oggi, ha mostrato
una forte coalizione con il di lei fratello", fratello che, "mentre stava svolgendo la normale attività
lavorativa in qualità di buttafuori, alla vista della sorella con il nuovo compagno … cercava di
impedire loro l'accesso al pubblico esercizio, insultando e provocando il compagno della -OMISSIS-
", il quale aggrediva fisicamente il fratello di quest'ultima, "facendo nascere una colluttazione tra i
due uomini"; il fratello della denunciante, inoltre, "tentava di colpire anche la donna e non
riuscendoci, le sputava in faccia";
(ii) "la condotta reiterata da parte del -OMISSIS- (ossia l'ammonito - n.d.r.) nel richiedere
informazioni sulla vita privata della ormai ex moglie"; come emerge dalla presa di posizione della
Questura sul ricorso gerarchico, è proprio su questo fatto, e non su altri, che, prima di emettere il
provvedimento di ammonimento, è stata sentita la persona "informata" (si tratta di un barista):
questa ha dichiarato, in particolare, che un anno prima, per due volte, il -OMISSIS- gli aveva chiesto
informazioni sul nuovo compagno della ex coniuge.
Quanto allo stato d'ansia, alla paura e al cambiamento delle abitudini di vita, esso è fatto discendere
da quest'unica dichiarazione della denunciante: "a -OMISSIS- ci vado solo per dormire e lavorare,
altrimenti sono sempre fuori città".
Ebbene, i fatti di aggressione risalenti al -OMISSIS- (o al -OMISSIS-, secondo quanto indicato nel
provvedimento di ammonimento), sono stati citati unicamente quali indici di conflittualità tra le
parti. Così, infatti, si esprime la Questura nella presa di posizione al ricorso gerarchico: in merito ai
fatti relativi al "procedimento penale RGNR -OMISSIS-, archiviato dall'Autorità Giudiziaria, o ai fatti
pregressi del -OMISSIS-, si rappresenta che quest'Autorità cita tali fatti al mero scopo di far presente
che la situazione tra le parti è conflittuale da anni ed è degenerata dal momento in cui la richiedente
si è fidanzata con il nuovo compagno".
L'Amministrazione ammette, insomma, che su questi fatti v'è incertezza assoluta (tanto è vero che
v'è stata un'archiviazione del procedimento penale avviato per alcuni di essi), e che vi ha fatto cenno
unicamente per rappresentare l'alta conflittualità tra le parti.
13.4. Tirando le somme, gli specifici elementi indiziari di un comportamento persecutorio attribuiti
al ricorrente, assunti a base dell'ammonimento, consistono (i) nel rilevato conflitto tra le parti, (ii) nel
fatto che il signor -OMISSIS- sarebbe coalizzato con il fratello della denunciante e (ii) nel fatto che,
oltre un anno prima, il signor -OMISSIS-, per due volte ha chiesto informazioni (al bar) sul nuovo
compagno della ex moglie.
13.5. Se questi sono gli indizi posti a base dell'impugnato ammonimento, a fronte della loro
manifesta inconsistenza, quantomeno in sede di ricorso gerarchico, l'Autorità amministrativa
avrebbe dovuto considerare gli elementi, ampiamente documentati, offerti dall'incolpato. Da essi
emerge, è vero, la tensione conflittuale di due coniugi in fase di separazione, che condividono due
figli, tensione segnata da reciproche querele, tutte finite con altrettante archiviazioni (docc. 2.8, 2.9,
2.10 del ricorrente). Ma, con riguardo, in particolare, ai pretesi fatti di aggressione, peraltro
nemmeno addotti a fondamento dell'ammonimento - come precisato dalla stessa Questura nello
stralcio sopra riportato -, affiorano anche in maniera chiara i contorni di un'indagine penale
scrupolosa, all'esito della quale nulla dimostrava la sussistenza delle aggressioni e dei fatti
denunciati dalla signora -OMISSIS-, smentiti anche dalle dichiarazioni del figlio maggiorenne della
coppia.
Emerge, inoltre, lo stato di salute psichica della denunciante, che introduce elementi di dubbio circa
la veridicità delle dichiarazioni rese nell'istanza di ammonimento.
Affiora anche che quell'unico elemento ritenuto indicativo di uno stato d'ansia e di paura in cui si
sarebbe dibattuta la signora -OMISSIS-, ossia la sua dichiarazione "a -OMISSIS- ci vado solo per
dormire e lavorare, altrimenti sono sempre fuori città", era tutt'altro che grave e univoco, posto che
l'assenza dalla città nel tempo libero, è verosimilmente da attribuire al fatto che il nuovo compagno
della signora abita -OMISSIS- Senza contare il fatto, che già la sola risalenza dei due episodi in cui il
ricorrente aveva assunto informazioni sul nuovo compagno della ex moglie, escludendo l'attualità
della condotta asseritamente persecutoria, avrebbe dovuto ragionevolmente indurre
l'Amministrazione a propendere per l'assenza dello stato d'ansia e timore affermato dall'istante.
13.6. Ritiene, in definitiva, il Collegio che, nel caso all'esame, l'unico elemento attendibile fosse la
conflittualità tra le parti, di per sé sola, tuttavia, inidonea a fondare la prognosi di una situazione di
pericolo.
Manca, in altre parole, quel necessario attendibile supporto d'indizi che, a un ponderato e
ragionevole giudizio di verosimiglianza, potesse condurre il Questore a presumere una situazione
di pericolo per colei che si protestava vittima.
Il provvedimento impugnato si fonda, in altri termini, su un quadro fattuale davvero esiguo ed
evanescente, per nulla approfondito da un'indagine istruttoria volta a raccogliere qualche serio e
significativo riscontro alle dichiarazioni rese dalla denunciante, inidoneo, in sostanza, a sostenere
ragionevolmente la prognosi di una situazione di pericolo a carico dell'istante.
14. Il ricorso, in conclusione, è fondato e va accolto di conseguenza, con il carico delle spese di lite
sull'Amministrazione resistente che dovrà rifonderle al ricorrente nella misura indicata nel
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i
provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero dell'Interno a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.000,00,
oltre agli accessori di legge.
Spese compensate con la controinteressata, non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di
procedere all'oscuramento delle generalità.
Conclusione
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei
magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere, Estensore
Michele Menestrina, Consigliere
07-12-2024 20:17
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