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Sentenza

Ammonimento del questore e discrezionalità dell’Amministrazione. (Cp, articol...
Ammonimento del questore e discrezionalità dell’Amministrazione. (Cp, articolo 612-bis; Dl 23 febbraio 2009 n. 11, articolo 8)
Tar Marche Ancona, sezione I, sentenza 2 luglio 2024 n. 620 – Pres. Daniele, Cons. Est. Morri
l Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dagli avvocati…, con domicilio eletto presso lo studio avv. …in Ancona, corso…;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Pesaro Urbino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
-OMISSIS-;-OMISSIS-;-OMISSIS-;
per l'annullamento
del provvedimento di ammonimento …emesso dal Questore della Provincia di Pesaro e Urbino in
data 9/10/2010 e atti connessi del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Pesaro Urbino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. I signori -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS- (di seguito i "vicini") presentavano, al Questore di
Pesaro e Urbino, istanza ex art. 8 del D.L. n. 11 del 2009 convertito nella L. n. 38 del 2009, affinché
l'odierno ricorrente, abitante nell'appartamento limitrofo al loro, fosse ammonito a tenere una
condotta conforme alla legge, astenendosi dal compiere gli atti molesti e persecutori
dettagliatamente indicati nella richiesta e documentati attraverso fotografie e riprese video.
Il Questore, all'esito dell'istruttoria eseguita dai competenti uffici della Questura, anche attraverso
l'acquisizione di testimonianze, rilevava la sussistenza dei presupposti per ammonire il ricorrente a
tenere, in futuro, una condotta conforme alla legge informandolo che, qualora non avesse cambiato
condotta, si sarebbe proceduto d'ufficio per il delitto ex art. 612-bis, c.p.
L'amministrazione intimata si è costituita per resistere al gravame.
2. Va innanzitutto trattata l'istanza istruttoria formulata dal ricorrente sul rilievo che la propria
istanza di accesso era stata respinta, con Provv. del 29 novembre 2010, in relazione alle indagini
effettuate.
Al riguardo va osservato quanto segue:
- l'amministrazione, nel costituirsi in giudizio, ha depositato in data 10/1/2011 copiosa
documentazione per complessive 189 pagine, tra cui relazioni di servizio, verbali di sommarie
informazioni rese da tre soggetti terzi, verbali di visione dei filmati;
- nei successivi scritti difensivi di parte ricorrente (memoria depositata in data 26/1/2011 e memoria
depositata in data 22/5/2024) l'istanza istruttoria non è stata reiterata, lasciando quindi presumere
che la documentazione depositata dall'amministrazione resistente risulti esaustiva.
3. Prima della trattazione di merito va ulteriormente premesso che lo "stalking" non è
necessariamente legato a comportamenti anomali nella gestione di rapporti affettivi, ma esiste anche
il c.d. "stalking condominiale" che consiste nel turbamento della tranquillità domestica e si esprime
in forme molto diverse: si configura come un insieme di atti ripetuti volti ad arrecare
volontariamente a uno o a una pluralità di condomini un disturbo intollerabile per un periodo
prolungato di tempo, tale da condizionarne la vita di tutti i giorni (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter,
10/8/2018 n. 8968; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 6/7/2017 n. 526).
Va altresì ricordato che il procedimento amministrativo di cui all'art. 8 del D.L. n. 11 del 2009
persegue finalità cautelari e preventive diverse rispetto a quelle del procedimento penale per il reato
di cui all'art. 612-bis c.p., potendo fondarsi su elementi istruttori idonei a rappresentare, in via
prognostica, la potenziale pericolosità delle condotte prodromiche del reato di stalking: il
comportamento molesto costituisce un "minus" rispetto alla minaccia, rilevante sul piano penale, ed
è già autonomamente suscettibile di attivare la tutela della vittima mediante lo strumento
amministrativo in questione proprio al fine di evitare la degenerazione in condotte penalmente
rilevanti nella cornice degli atti persecutori (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28/12/2021 n. 8679; id. Sez. III,
21/4/2020 n. 2545; oltre alla giurisprudenza ivi richiamata).
Nella valutazione delle condizioni per l'emissione dell'ammonimento, l'amministrazione gode di
ampia discrezionalità, dovendo esprimere una prognosi sulla potenziale pericolosità delle condotte
prodromiche del reato di stalking. Di conseguenza la configurazione del potere del Questore, nei
termini indicati, restringe significativamente i margini del sindacato giurisdizionale nei confronti
delle sue valutazioni, che va limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che
legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione (cfr.
TAR Umbria, 15/9/2021 n. 659; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 13/12/2019 n. 3003; TAR Emilia-
Romagna, Bologna, Sez. I, 8/3/2019, n. 230; TAR Trentino-Alto Adige, Trento, 1/2/2018 n. 29).
3. P. tali coordinate ermeneutiche, può ora essere trattato il ricorso nel merito.
4. Con il primo motivo viene dedotta violazione delle garanzie partecipative poiché non è stata
inoltrata la previa comunicazione di avvio del procedimento, impedendo così al ricorrente di
presentare osservazioni e memorie (con cui spiegare e dimostrare che quanto denunciato dai "vicini"
non corrisponde alla realtà), oltre a prendere visione degli atti.
La doglianza, così come formulata, non può trovare condivisione.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez.
III, 6/6/2016 n. 2419), la peculiare funzione del decreto di ammonimento, lascia ben comprende che
l'urgenza di provvedere debba considerarsi "in re ipsa" quale caratteristica dei procedimenti
finalizzati all'adozione della misura in questione.
Del resto, è lo stesso Legislatore a configurare l'ammonimento come provvedimento caratterizzato
da "esigenze di celerità", laddove ne ha previsto la esternazione in forma orale (art. 8, 2 comma) ed
ha stabilito che la richiesta della sua emissione sia trasmessa al Questore "senza ritardo" (art.8, 1
comma).
In coerenza con l'urgenza del decidere, dunque, la norma in esame disegna un'istruttoria più snella
per il decreto di ammonimento, connessa al delicatissimo contesto in cui, per definizione, deve
intervenire, caratterizzato dal pericolo della reiterazione dei comportamenti per l'integrità psico-
fisica della persona parte offesa, sicché è previsto il solo obbligo di sentire le persone informate (come
è stato fatto), dovendosi assumere informazioni dagli organi investigativi solo se necessario.
L'esigenza d'interrompere il più celermente possibile l'azione persecutoria determina, dunque, la
non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241 del
1990 e, tantomeno, la previa audizione dell'autore dei comportamenti che giustificano l'adozione del
provvedimento di ammonimento.
4. Con il secondo motivo viene dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di
motivazione, illogicità ed irrazionalità. In particolare, viene dedotto quanto segue:
- il Questore si è basato esclusivamente sulla prospettazione esposta dai "vicini" senza procedere ad
ulteriori indagini e verifiche come, ad esempio, sentire le persone informate sui fatti;
- il difetto di istruttoria è confermato anche dal fatto che al ricorrente è stato impedito l'accesso agli
atti;
- il provvedimento di ammonimento non reca una motivazione autosufficiente in base agli esiti
dell'istruttoria.
4.1 Anche queste ultime censure vanno disattese.
4.2 Partendo dall'ultimo profilo si potrebbe anche convenire, con parte ricorrente, che il
provvedimento rechi una motivazione sintetica ma non per questo si può concludere che la
motivazione sia del tutto assente o generica.
Il Questore individua innanzitutto l'inizio della condotta persecutoria (anno 1999 e considerata
"tuttora in corso") e anche i fatti da cui ha tratto origine (esecuzione di lavori per regolarizzare una
canna fumaria).
Il Questore cita inoltre i fatti ritenuti molesti nei confronti dei "vicini" (frequenti ingiurie, reiterate
minacce e la ripetizione, per quattro volte, della seguente frase "andremo a finire come quelli di E.
che hanno ammazzato tutti").
Nel provvedimento si parla anche di "testimonianze acquisite".
Da parte sua, il ricorrente non offre invece la benché minima versione dei fatti da cui si possa dedurre
che quelli narrati dai ricorrenti sarebbero pura invenzione o quanto meno esagerati oppure
artatamente incompleti.
Neppure dopo l'avvenuto deposito dei documenti istruttori (che includono, come si è visto, relazioni
di servizio, verbali di sommarie informazioni rese da tre soggetti terzi, verbali di visione dei filmati),
il ricorrente ha ritenuto opportuno allegare e documentare fatti a proprio discarico.
4.3 Quanto sopra esclude quindi anche la fondatezza del primo profilo di doglianza.
4.4 Con riferimento al secondo profilo (rigetto dell'istanza di accesso agli atti), va osservato che
questo evento si è verificato dopo l'adozione del provvedimento di ammonimento (datato 9/10/2010)
e a seguito dell'istanza formulata in data 3/11/2010.
Al ricorrente potrebbero semmai essere state sottratte alcune informazioni utili per intraprendere
l'odierna iniziativa giudiziaria, ma dopo la copiosa documentazione depositata in giudizio
dall'amministrazione resistente come sopra ricordato (di ben 189 pagine), non sono stati proposti
motivi aggiunti; il ricorrente si è invece limitato a ribadire, nella sostanza, le censure dedotte con
l'atto introduttivo del giudizio.
5. In conclusione il ricorso va respinto.
6. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente
pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria
del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad
identificare le persone indicate nel provvedimento.
Conclusione
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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