Quando l'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo non può essere esercitato?
T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., (ud. 20/07/2023) 30-08-2023, n. 4916
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2394 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Procida, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- del 5 marzo 2020, notificato in pari data, con il quale il
responsabile della Sezione V del comune di Procida, ha disposto "l'acquisizione gratuita" delle opere abusive al patrimonio comunale, ingiungendo, nel contempo, al ricorrente, ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, il pagamento della sanzione pecuniaria di € 3.000,00;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 luglio 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con l'ordinanza n. -OMISSIS- del 18 febbraio 2006, adottata ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001, il Comune di Procida ha disposto la demolizione di opere abusive realizzate dal ricorrente su un immobile di sua proprietà.
2. Con l'atto impugnato del 5 marzo 2020, a seguito di un giudizio proposto da terzo avverso l'inerzia del Comune serbata su una istanza volta a sollecitare l'esercizio del potere repressivo stante la mancata spontanea demolizione da parte del responsabile dei predetti abusi, l'amministrazione ha disposto l'acquisizione al patrimonio dell'ente delle opere abusive ed ha ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, pari ad euro 3.000,00.
3. Con il ricorso in esame è dedotta la illegittimità dell'atto di acquisizione e della irrogazione della sanzione per violazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 e per altri vizi di eccesso di potere.
Rappresenta il ricorrente di aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi eliminando le più gravi difformità edilizie e rileva che l'amministrazione ha disposto l'acquisizione laddove l'ordinanza di demolizione era stata adottata ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001, norma che non prevede una tale conseguenza.
Per altri versi, il ricorrente deduce la illegittimità dell'atto impugnato che non avrebbe individuato con la necessaria precisione l'oggetto della acquisizione.
4. Il ricorso è fondato.
Il potere di acquisizione non può essere esercitato quando la demolizione sia stata ordinata ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Questo Tribunale ha, anche di recente ribadito tale principio precisando che: "Se l'abuso è stato contestato dall'amministrazione ai sensi dell'art. 33, risultano illegittimamente disposte le conseguenze dell'acquisizione ex lege dell'immobile e dell'area di sedime e di pertinenza dello stesso, in quanto ricollegabili soltanto alla diversa ipotesi in cui sia stata contestata la realizzazione abusiva di una nuova costruzione, ai sensi dell'art. 31.
Soltanto in tale diversa ipotesi è possibile dare luogo alle specifiche conseguenze dettate da tale disposizione, le quali vengono a colpire non l'abuso in sé (che resta sanzionato in via diretta per mezzo dell'ordine di demolire e rimessione in pristino), ma la circostanza sopravvenuta, in questo caso imputabile anche alla proprietà che nulla ha opposto al riguardo nei confronti del responsabile materiale degli abusi, di non aver eseguito la demolizione nel termine assegnatogli" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 791).
Il ricorso va dunque accolto data la fondatezza del primo motivo di ricorso e con assorbimento delle ulteriori censure.
5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annullail provvedimento n. -OMISSIS- del 5 marzo 2020 del Comune di Procida.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. -OMISSIS- giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023, tenutasi con collegamento Teams, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
05-09-2023 21:06
Richiedi una Consulenza