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Sentenza

In pendenza della domanda di condono edilizio è precluso all'interessato ope...
In pendenza della domanda di condono edilizio è precluso all'interessato operare qualsiasi (ulteriore) modifica, a prescindere dalla tipologia delle opere, in quanto tale procedura non può essere utilizzata per legittimare attività edilizia nuova ed ulteriore rispetto a quella oggetto di richiesta di sanatoria.
T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., (ud. 13/04/2023) 11-09-2023, n. 5032

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Brunetti, Oronzo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Veniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 156;

per l'annullamento

: a) dell'ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale il Dirigente del V Settore Tecnico ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere abusive,

b) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, ivi incluso l'avvio del procedimento -OMISSIS- del 23.01.2019 e la nota della Regione Campania prot.-OMISSIS- del 21.03.2019 di sospensione lavori di cui sub a) ai sensi della L.R. n. 9 del 1983.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visto tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica cd di smaltimento del giorno 13 aprile 2023, tenutasi in modalità telematica come da relativo verbale, il Pres. Angelo Scafuri;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La ricorrente, proprietaria di un immobile ad uso palestra ubicato al quarto piano di un fabbricato sito in -OMISSIS-, alla via-OMISSIS-, -OMISSIS- si duole dell'ordinanza di demolizione di opere abusive in epigrafe indicata e della conseguente ordinanza della Regione Campania di sospensione immediata dei lavori, ai sensi della L.R. n. 9 del 1983 e del D.P.R. n. 380 del 2001.

Tali opere sono state ritenute difformi da quelle inserite nella domanda di condono edilizio n. -OMISSIS-/95 (non esitata dall'Amministrazione resistente) in quanto - come evidenziato dal riscontro tra grafici e fotografie - sono stati realizzati al piano mansarda prolungamenti ulteriori nonché una destinazione d'uso abitativa in luogo di quella di palestra prevista.

In particolare sono state rilevate, a seguito del sopralluogo, il prolungamento della copertura dell'angolo sudovest del fabbricato di mq. 6,70 circa ed il prolungamento della copertura dell'angolo nord-ovest del fabbricato di mq. 5,10 circa e relativa chiusura finestrata in alluminio anodizzato. Si è rilevato, inoltre, all'interno del piano mansarda la realizzazione di diverse tramezzature interne non presenti nei grafici allegati alla pratica di condono, che predispongono una destinazione d'uso abitativa, in contrasto a quello previsto nella pratica di condono (palestra).

Il tutto su area vincolata ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, già D.Lgs. n. 490 del 1999.

Al riguardo l'interessata deduce vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere, con conseguente pari illegittimità del provvedimento della Regione Campania, evidenziando che non vi è stato alcun ampliamento o nuova costruzione successivamente all'esecuzione delle opere in attesa di condono e, quindi, alcuna istanza di autorizzazione sismica avrebbe dovuto essere presentata per le opere stesse.

Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio ed ha resistito.

Alla pubblica udienza del 13 aprile 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione

Il ricorso è infondato alla luce delle censure dedotte, che confutano la natura e consistenza in fatto delle opere realizzate ma senza l'adeguato supporto probatorio, non potendo la prodotta perizia giurata essere idonea a superare le risultanze dei richiamati accertamenti degli organi tecnici comunali (verbale di P.G. -OMISSIS-del-OMISSIS-, redatto da personale del Corpo della P.M. del Comune di -OMISSIS-), riportate nel provvedimento impugnato ed in parte qua assistite da fede privilegiata fino a querela di falso.

Sotto questo profilo il ricorso è inammissibile ancor prima che infondato, essendo appunto basato su una ricostruzione dello stato dei luoghi - con opere e destinazioni pretese preesistenti, non variate ed incluse nella domanda di condono ancora in attesa di riscontro da parte del Comune resistente - che non risulta agli atti né è supportato, si ripete, dalla necessaria querela di falso.

Per converso, il Comune resistente ha opposto che il condono è stato chiesto per opere rientranti in tipologia 1 - e cioè per una soprelevazione di mq. 57 (snr. Mq. 42,50x0,6= mq. 25,50; S.C. 82,50) come da grafico e foto in atti allegate alla domanda - laddove nella domanda di condono l'angolo sud-ovest del fabbricato rimaneva scoperto (quindi non vi era la sopraelevazione); ed invece, in sede di sopralluogo, si è constatato che su quell'angolo la ricorrente ha prolungato la copertura del piano coprendo a volume una (ulteriore) superficie di mq 6,70.

"Anche l'angolo sud-ovest del fabbricato rimaneva scoperto (e quindi non vi era la sopraelevazione); ed invece, in sede di sopralluogo, si è constatato che anche su quell'angolo la ricorrente ha prolungato la soprelevazione, coprendo a volume una ulteriore superficie di mq 5,10 (contestata), con finestrati in alluminio anodizzato".

"La difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto richiesto nella domanda di condono è, quindi, confermata dal grafico, e dalle foto allegate alla domanda di condono, da cui, inequivocabilmente, si comprende che sia sul prospetto sud-ovest, che su quello nord-est del fabbricato, la sopraelevazione di cui si era chiesto il condono non copriva l'intera superficie (corrispondente a quella dei piani inferiori), rimanendo "scoperte"parte delle superfici dell'originario tetto (quelle sui due angoli)".

"La P.M., sempre in sede di sopralluogo di cui al verbale del-OMISSIS-, ha inoltre constatato la realizzazione di diverse tramezzature interne con le quali è stata predisposta, all'interno del volume oggetto di condono (e ampliato sui due lati), una destinazione edilizia d'uso abitativa, e cioè una destinazione difforme rispetto a quella per la quale è stata avanzata domanda di condono, che era quella sportiva (palestra), tant'è vero che nella istanza di condono furono applicate le riduzioni delle somma da versare".

In conclusione il chiesto il condono non copriva l'intera superficie (corrispondente a quella dei piani inferiori), rimanendo "scoperte" parte delle superfici dell'originario tetto (quelle sui due angoli), e le opere interne realizzate hanno modificato la destinazione d'uso ad abitativa, in contrasto a quella prevista nella pratica di condono (palestra), con conseguente sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione ex art. 31 T.U. edilizia.

In definitiva le opere contestate, a differenza di quanto assunto dalla ricorrente, non erano oggetto della domanda di condono, ma sono opere ulteriori e aventi una diversa destinazione d'uso.

Orbene, per costante giurisprudenza compresa quella della sezione, in pendenza della domanda di condono è precluso all'interessato operare qualsiasi ulteriore modifica, a prescindere dalla tipologia delle opere, in quanto il condono edilizio non può essere utilizzato per legittimare attività edilizia nuova ed ulteriore rispetto a quella oggetto di richiesta di sanatoria (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4473/2021 e n.2171/2022; questo T.A.R. Sez. VII, n. 2156/2022, questa sezione n. 2344/2019).

Ne consegue che la tettoia e le tramezzature sanzionate sono opere sottoposte al previo rilascio di adeguato titolo abilitativo ed a nulla rileva la pretesa natura di interventi di manutenzione straordinaria ovvero pertinenziale e manutentiva ovvero ancora interventi di ristrutturazione edilizia cd. leggera, perché, a tutto concedere, comunque non ricompresi nella domanda di condono.

In ogni caso i due prolungamenti contestati - copertura rispettivamente di mq. 6,70 e di mq 5.,10 - hanno configurato nuovi volumi in ampliamento della sopraelevazione per la quale è stata presentata la domanda di condono e quindi nuova costruzione così come le tramezzature interne hanno realizzato un cambio di destinazione d'uso (da sportivo ad abitativo).

Sicché i nuovi volumi e le opere interne con le quali si è modificata la destinazione hanno determinato la configurazione di un nuovo organismo avente diversa destinazione, difforme da quello per il quale è stata presentata la domanda di condono edilizio.

Ancora, la natura delle opere e la sopra indicata realizzazione di nuovi volumi non le rende tali da assimilarle neppure alla ristrutturazione cd. leggera - bensì come sopra a nuova costruzione - con conseguente necessità per la loro realizzazione (non di scia bensì) di permesso a costruire e preventivo parere favorevole ex D.Lgs. n. 42 del 2004.

Priva di pregio si appalesa altresì la censura che lamenta l'inapplicabilità della sanzione demolitoria in quanto il ripristino dello stato dei luoghi non sarebbe possibile senza pregiudizio per la parte di fabbricato legittimamente edificata, sia perché non dimostrata e quindi di natura meramente assertiva sia perché sicuramente non sussistente, stante la consistenza delle opere sanzionate (ripetesi prolungamenti in aggiunta sui due lati e tramezzature interne) ed il loro carattere marginale.

Analoga sorte per le stesse ragioni va riservata alla censura di difetto di istruttoria preordinata alla scelta della sanzione da applicarsi - in particolare alla luce dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, che prevede in alternativa la comminazione della sanzione pecuniaria in assenza del pregiudizio paesaggistico - ed anche a quella di mancanza di qualsiasi indagine tesa a stabilire l'eventuale sanabilità dei lavori.

Invero l'area su cui insiste il fabbricato oggetto delle opere abusive ricade in zona vincolata ex D.Lgs. n. 42 del 2004; con conseguente vincolo all'applicazione delle sanzioni previste.

Del pari alla luce della normativa di P.R.G, nonché di quella vincolistica (D.Lgs. n. 42 del 2004), la ricorrente giammai potrebbe ottenere la sanatoria ex post dei nuovi volumi nè del cambio di destinazione d'uso, stante l'indimostrata sussistenza della cd. "doppia conformità" (al momento della realizzazione delle opere ed al momento della istanza).

In ogni caso non è stata comprovata la presentazione di una nuova istanza di sanatoria.

In definitiva ricorre senz'altro il presupposto per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31 T.U. edilizia, in quanto, in pendenza della domanda, è stato modificato lo stato dei luoghi con la realizzazione di nuovi volumi, peraltro in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché, anche attraverso modifiche interne, si è determinato un nuovo organismo autonomo avente destinazione abitativa difforme da quella di palestra per la quale il condono era stato chiesto.

Invero, se le opere edilizie comportano trasformazioni che determinano la formazione di un organismo edilizio autonomamente utilizzabile, l'assenza di titolo non può che comportare la sanzione demolitoria prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001" (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, n. 786/2018).

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Napoli, sezione terza, respinge il ricorso in epigrafe proposto.

Le spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00. (duemila), sono poste a carico della ricorrente soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente, Estensore

Desirèe Zonno, Consigliere

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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