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Sentenza

Gli abusi edilizi in Sicilia nella fascia di 150 metri dalla battigia, realizzat...
Gli abusi edilizi in Sicilia nella fascia di 150 metri dalla battigia, realizzati dopo il 31 dicembre 1976 non sono sanabili neanche se l'area è di fatto interamente edificata. Lo ha deciso il CGA.
I giudici amministrativi hanno chiarito che l'articolo 15, lettera a), della legge della regione Sicilia n. 78 del 1976 impone un vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia non individuando alcuna deroga. Nella zona destinataria del vincolo possono essere realizzate opere che siano strettamente e direttamente finalizzate a rendere fruibile il mare (da parte di tutti) e possono essere ristrutturate, entro rigorosi limiti, le opere che esistevano prima dell'emanazione della legge regionale de quo.
Al di fuori dei casi in cui vi sia la prova che l'opera ricade in zona A) e B) già qualificata come tale o perimetrata come tale prima del 31 dicembre 1976, è del tutto estraneo alla problematica relativa alla tutela del vincolo paesaggistico il riferimento alla eventuale urbanizzazione di fatto e completa edificazione della zona in cui ricade il fabbricato abusivo, alla stregua del valore assolutamente prevalente che proprio la Costituzione assegna alla difesa del paesaggio, rispetto al quale ogni altro interesse è sicuramente recessivo poiché l'interesse paesaggistico viene considerato dalla giurisprudenza costituzionale prevalente nella gerarchia degli interessi pubblici. "La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è principio fondamentale della Costituzione (art. 9) ed ha carattere di preminenza rispetto agli altri beni giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio" (Cons. St., sez. II, 14 novembre 2019, n. 7839). Ha ribadito ancora il Consiglio di Stato (Cons. St., sez. IV 2 marzo 2020 n. 1486) che alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione. La Corte costituzionale ha ribadito il valore "assoluto e primario" del paesaggio con le sentenze nn. 218 e 246 del 2017.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANASezione giurisdizionaleha pronunciato la presente SENTENZA sul  ricorso  numero  di  registro  generale  303  del  2021,  proposto  dal  Comune  diSiracusa,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e  difesodall'avvocato  Antonio  Lorito,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri  diGiustizia; controEmanuela Santuccio non costituita in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per laSicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 2111/2020, resa tra le parti.Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2021, tenutasi ex art. 4 del d.l.n. 84/2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137/2020, così come modificato dall'art. 6 del d.l.n. 44/2021, il Cons. Antonino Caleca;Considerato presente, ex art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25
N. 00303/2021 REG.RIC.d.l. n. 137/2020, l'avvocato Antonio Lorito;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO e DIRITTO1.  Il  Comune  di  Siracusa,  ricorre  in  appello  avverso  la  sentenza  n.  2111  depositatail 31 agosto 2020 del TAR Sicilia – sezione staccata di Catania, I sezione.2. I fatti di causa rilevanti ai fini del decidere possono essere ricostruiti brevementenei seguenti termini.3.  Il  padre  dell'odierna  appellata  realizzava  un  fabbricato  per  civile  abitazione  inassenza di titolo edilizio nella fascia dei 150 mt. dalla battigia.4.  In  data  2  marzo  1995,  la  madre  dell'appellata  presentava  istanza  di  condonoedilizio ex. l. n. 724/1994.5.  Con  provvedimento  del  6  maggio  2013  il  Comune  comunicava  alla  signoraEmanuela Santuccio il rigetto dell'istanza di sanatoria perché l'opera ricade entro lafascia  costiera  (150  mt  dalla  battigia)  e  realizzata  dopo  l'entrata  in  vigore  della  l.r.n.  78  del  12.06.1976  in  quanto  la  costruzione  consistente  in  un  intero  corpo  difabbrica  è  stata  eseguita  in  violazione  dell'art.  15  lett.  a),  l.r.  12  giugno  1976  n.  78(distanza inferiore ai 150 mt. dalla battigia)"6.  La  signora  Santuccio  adiva  il  competente  giudice  amministrativo  chiedendol'annullamento  del  provvedimento  di  diniego  e  deducendo  molteplici  vizi  sia  dinatura procedimentale che di merito.7. Si costituiva in giudizio il Comune di Siracusa per chiedere il rigetto del ricorso.8.  Il  Tar  riteneva  fondato  il  quinto  motivo  dedotto  dall'originaria  ricorrente  ove  sideduceva la "non necessità della scelta della demolizione".A  detta  del  Tar  la  demolizione  è  illegittima  perché  a  "causa  della  saturazioneurbanistica  della  zona  più  vicina  alla  costa  rispetto  all'immobile  da  condonare,manca  lo  stesso  presupposto  dell'applicazione  incondizionata  della  disposizione,posto che, si ribadisce, la stessa è volta a garantire la libera "fruizione del mare"e delle coste."
N. 00303/2021 REG.RIC.L'interpretazione  della  norma  nel  senso  indicato  dal  primo  giudice  sarebbe  la  solacompatibile  con  una  lettura  costituzionalmente  orientata  poiché  "considerati  gliinteressi confliggenti (quello privato costituzionalmente garantito dall'art. 42, co. 1,e  quello  pubblico  alla  pianificazione  del  territorio,  derivante  dall'art.  42,  co.  2),  ilgiudizio  di  prevalenza  del  secondo  diventa  del  tutto  normale,  e,  come  tale,giustificabile,  solo  ove  sia  effettivamente  possibile  garantire  la  finalità  espressadalla norma."9. Ricorre in appello il Comune di Siracusa.Non risultano costituzioni di altre parti nel presente grado di giudizio.L'appello  risulta  tempestivamente  notificato  e  depositato  nel  rispetto  del  terminelungo di sei mesi, rispettivamente in data 26.2.2021 e 22.3.2021. In primo grado laparte  privata  era  difesa  dall'avv.  Gallo,  con  domicilio  fisico  eletto  presso  l'avv.Amato,   e   con   indicazione   di   voler   ricevere   notificazioni   o   comunicazioniall'indirizzo di posta certificata dell'avv. Gallo. L'atto di appello risulta notificato amezzo  PEC  sia  all'indirizzo  PEC  dell'avv.  Gallo,  che  all'indirizzo  PEC  deldomiciliatario,   avv.   Amato.   La   notificazione   dell'appello   è   pertanto   rituale,dovendosi ritenere che la parte privata abbia avuto conoscenza dell'appello.La difesa del Comune ha depositato rituali note di udienza.All'udienza di merito del 16 giugno 2021 la causa è stata assunta in decisione.10. L'appello va accolto.10.1. L'art. 15, lett. a), l.r. n. 78/1976 impone un vincolo di inedificabilità assolutaentro  i  150  metri  dalla  battigia  non  individuando  alcuna  deroga:  "Ai  fini  dellaformazione  degli  strumenti  urbanistici  generali  comunali  debbono  osservarsi,  intutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizionivigenti, le seguenti prescrizioni:a)  le  costruzioni  debbono  arretrarsi  di  metri  150  dalla  battigia;  entro  detta  fasciasono  consentite  opere  ed  impianti  destinati  alla  diretta  fruizione  del  mare,  nonché la   ristrutturazione   degli   edifici   esistenti   senza   alterazione   dei   volumi   già realizzati".
N. 00303/2021 REG.RIC.Il dato letterale non legittima dubbi interpretativi.10.2.  Nella  zona  destinataria  del  vincolo  possono  essere  realizzate  opere  che  sianostrettamente e direttamente finalizzate a rendere fruibile il mare (da parte di tutti) epossono  essere  ristrutturate,  entro  rigorosi  limiti,  le  opere  che  esistevano  primadell'emanazione della legge regionale de quo.Nel  caso  che  ci  occupa  non  si  rinviene  alcuna  condizione  che  possa  legittimare  laderoga   all'assoluta   inedificabilità,   tenuto   conto   che   l'epoca   di   realizzazionedell'immobile  è  successiva  al  16  giugno  1980  (dato  di  fatto  ribadito  nell'atto  diappello del Comune).10.3. Al di fuori dei casi in cui vi sia la prova che l'opera ricade in zona A) e B) giàqualificata  come  tale  o  perimetrata  come  tale  prima  del  31.12.1976  (prova  che  nelpresente  giudizio  non  risulta  fornita),  è  del  tutto  estraneo  alla  problematica  relativaalla  tutela  del  vincolo  paesaggistico  il  riferimento  alla  eventuale  urbanizzazione  difatto  e  completa  edificazione  della  zona  in  cui  ricade  il  fabbricato  abusivo,  allastregua del valore assolutamente prevalente che proprio la Costituzione assegna alladifesa  del  paesaggio,  rispetto  al  quale  ogni  altro  interesse  è  sicuramente  recessivopoiché     l'interesse     paesaggistico     viene     considerato     dalla     giurisprudenzacostituzionale prevalente nella gerarchia degli interessi pubblici."La   tutela   del   paesaggio   e   del   patrimonio   storico   e   artistico   è   principiofondamentale della Costituzione (art. 9) ed ha carattere di preminenza rispetto aglialtri beni giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio" (Cons. St., II,14 novembre 2019, n. 7839).Ha  ribadito  ancora  il  Consiglio  di  Stato  (Cons.  St.,  IV  2  marzo  2020  n.  1486,  inmotivazione)  che  alla  funzione  di  tutela  del  paesaggio  è  estranea  ogni  forma  diattenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi,ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione.La  Corte  costituzionale  ha  ribadito  il  valore  "assoluto  e  primario"  del  paesaggiocon le sentenze nn. 218 e 246 del 2017.
N. 00303/2021 REG.RIC.10.4.  Rileva  parte  appellante  che  "  Infine,  in  sede  consultiva,  il  CGARS  harecentemente statuito che "l'addotta circostanza che il fabbricato ricada in un'areaampiamente   urbanizzata,   per   la   presenza   dell'aeroporto,   e   antropizzata   noncostituisce  un  caso  di  deroga  al  vincolo  in  questione,  che,  come  anche  di  recenteaffermato  da  questo  Consiglio  (v.  parere  n.  136/2020)  non  ammette  costruzioni"anche  se  per  avventura  su  comparti  territoriali  già  compromessi  da  edificazioneantecedente" (numero 233/2020 Ad. del 16 giugno 2020).11.  Il  Collegio  in  conclusione,  ritenendo  fondato  il  motivo,  accoglie  l'appelloproposto   dal   Comune   di   Siracusa   e,   per   l'effetto,   in   riforma   della   sentenzaappellata, respinge il ricorso di primo grado.In  difetto  di  costituzione  dell'appellata,  non  riemergono  gli  altri  motivi  del  ricorsodi primo grado che il Tar ha assorbito.12. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidatein dispositivo.P.Q.M.Il   Consiglio   di   Giustizia   Amministrativa   per   la   Regione   Siciliana,   in   sedegiurisdizionale,   definitivamente   pronunciando   sull'appello,   come   in   epigrafeproposto,  lo  accoglie  e,  per  l'effetto,  in  riforma  della  sentenza  appellata  respinge  ilricorso di primo grado.Condanna  parte  appellata  a  rifondere  al  Comune  di  Siracusa  le  spese  del  doppiogrado  di  giudizio  che  liquida  in  euro  3.000,00  (tremila)  oltre  spese  accessorie  perlegge.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così  deciso  in  Palermo  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  16  giugno  2021,tenutasi da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:Rosanna De Nictolis, PresidenteRaffaele Prosperi, ConsigliereMarco Buricelli, Consigliere
N. 00303/2021 REG.RIC.Maria Immordino, ConsigliereAntonino Caleca, Consigliere, EstensoreL'ESTENSOREIL PRESIDENTEAntonino CalecaRosanna De NictolisIL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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