Gli abusi edilizi in Sicilia nella fascia di 150 metri dalla battigia, realizzati dopo il 31 dicembre 1976 non sono sanabili neanche se l'area è di fatto interamente edificata. Lo ha deciso il CGA.
I giudici amministrativi hanno chiarito che l'articolo 15, lettera a), della legge della regione Sicilia n. 78 del 1976 impone un vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia non individuando alcuna deroga. Nella zona destinataria del vincolo possono essere realizzate opere che siano strettamente e direttamente finalizzate a rendere fruibile il mare (da parte di tutti) e possono essere ristrutturate, entro rigorosi limiti, le opere che esistevano prima dell'emanazione della legge regionale de quo.
Al di fuori dei casi in cui vi sia la prova che l'opera ricade in zona A) e B) già qualificata come tale o perimetrata come tale prima del 31 dicembre 1976, è del tutto estraneo alla problematica relativa alla tutela del vincolo paesaggistico il riferimento alla eventuale urbanizzazione di fatto e completa edificazione della zona in cui ricade il fabbricato abusivo, alla stregua del valore assolutamente prevalente che proprio la Costituzione assegna alla difesa del paesaggio, rispetto al quale ogni altro interesse è sicuramente recessivo poiché l'interesse paesaggistico viene considerato dalla giurisprudenza costituzionale prevalente nella gerarchia degli interessi pubblici. "La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è principio fondamentale della Costituzione (art. 9) ed ha carattere di preminenza rispetto agli altri beni giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio" (Cons. St., sez. II, 14 novembre 2019, n. 7839). Ha ribadito ancora il Consiglio di Stato (Cons. St., sez. IV 2 marzo 2020 n. 1486) che alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione. La Corte costituzionale ha ribadito il valore "assoluto e primario" del paesaggio con le sentenze nn. 218 e 246 del 2017.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANASezione giurisdizionaleha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 303 del 2021, proposto dal Comune diSiracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Antonio Lorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri diGiustizia; controEmanuela Santuccio non costituita in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per laSicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 2111/2020, resa tra le parti.Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2021, tenutasi ex art. 4 del d.l.n. 84/2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137/2020, così come modificato dall'art. 6 del d.l.n. 44/2021, il Cons. Antonino Caleca;Considerato presente, ex art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25
N. 00303/2021 REG.RIC.d.l. n. 137/2020, l'avvocato Antonio Lorito;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO e DIRITTO1. Il Comune di Siracusa, ricorre in appello avverso la sentenza n. 2111 depositatail 31 agosto 2020 del TAR Sicilia – sezione staccata di Catania, I sezione.2. I fatti di causa rilevanti ai fini del decidere possono essere ricostruiti brevementenei seguenti termini.3. Il padre dell'odierna appellata realizzava un fabbricato per civile abitazione inassenza di titolo edilizio nella fascia dei 150 mt. dalla battigia.4. In data 2 marzo 1995, la madre dell'appellata presentava istanza di condonoedilizio ex. l. n. 724/1994.5. Con provvedimento del 6 maggio 2013 il Comune comunicava alla signoraEmanuela Santuccio il rigetto dell'istanza di sanatoria perché l'opera ricade entro lafascia costiera (150 mt dalla battigia) e realizzata dopo l'entrata in vigore della l.r.n. 78 del 12.06.1976 in quanto la costruzione consistente in un intero corpo difabbrica è stata eseguita in violazione dell'art. 15 lett. a), l.r. 12 giugno 1976 n. 78(distanza inferiore ai 150 mt. dalla battigia)"6. La signora Santuccio adiva il competente giudice amministrativo chiedendol'annullamento del provvedimento di diniego e deducendo molteplici vizi sia dinatura procedimentale che di merito.7. Si costituiva in giudizio il Comune di Siracusa per chiedere il rigetto del ricorso.8. Il Tar riteneva fondato il quinto motivo dedotto dall'originaria ricorrente ove sideduceva la "non necessità della scelta della demolizione".A detta del Tar la demolizione è illegittima perché a "causa della saturazioneurbanistica della zona più vicina alla costa rispetto all'immobile da condonare,manca lo stesso presupposto dell'applicazione incondizionata della disposizione,posto che, si ribadisce, la stessa è volta a garantire la libera "fruizione del mare"e delle coste."
N. 00303/2021 REG.RIC.L'interpretazione della norma nel senso indicato dal primo giudice sarebbe la solacompatibile con una lettura costituzionalmente orientata poiché "considerati gliinteressi confliggenti (quello privato costituzionalmente garantito dall'art. 42, co. 1,e quello pubblico alla pianificazione del territorio, derivante dall'art. 42, co. 2), ilgiudizio di prevalenza del secondo diventa del tutto normale, e, come tale,giustificabile, solo ove sia effettivamente possibile garantire la finalità espressadalla norma."9. Ricorre in appello il Comune di Siracusa.Non risultano costituzioni di altre parti nel presente grado di giudizio.L'appello risulta tempestivamente notificato e depositato nel rispetto del terminelungo di sei mesi, rispettivamente in data 26.2.2021 e 22.3.2021. In primo grado laparte privata era difesa dall'avv. Gallo, con domicilio fisico eletto presso l'avv.Amato, e con indicazione di voler ricevere notificazioni o comunicazioniall'indirizzo di posta certificata dell'avv. Gallo. L'atto di appello risulta notificato amezzo PEC sia all'indirizzo PEC dell'avv. Gallo, che all'indirizzo PEC deldomiciliatario, avv. Amato. La notificazione dell'appello è pertanto rituale,dovendosi ritenere che la parte privata abbia avuto conoscenza dell'appello.La difesa del Comune ha depositato rituali note di udienza.All'udienza di merito del 16 giugno 2021 la causa è stata assunta in decisione.10. L'appello va accolto.10.1. L'art. 15, lett. a), l.r. n. 78/1976 impone un vincolo di inedificabilità assolutaentro i 150 metri dalla battigia non individuando alcuna deroga: "Ai fini dellaformazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, intutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizionivigenti, le seguenti prescrizioni:a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fasciasono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati".
N. 00303/2021 REG.RIC.Il dato letterale non legittima dubbi interpretativi.10.2. Nella zona destinataria del vincolo possono essere realizzate opere che sianostrettamente e direttamente finalizzate a rendere fruibile il mare (da parte di tutti) epossono essere ristrutturate, entro rigorosi limiti, le opere che esistevano primadell'emanazione della legge regionale de quo.Nel caso che ci occupa non si rinviene alcuna condizione che possa legittimare laderoga all'assoluta inedificabilità, tenuto conto che l'epoca di realizzazionedell'immobile è successiva al 16 giugno 1980 (dato di fatto ribadito nell'atto diappello del Comune).10.3. Al di fuori dei casi in cui vi sia la prova che l'opera ricade in zona A) e B) giàqualificata come tale o perimetrata come tale prima del 31.12.1976 (prova che nelpresente giudizio non risulta fornita), è del tutto estraneo alla problematica relativaalla tutela del vincolo paesaggistico il riferimento alla eventuale urbanizzazione difatto e completa edificazione della zona in cui ricade il fabbricato abusivo, allastregua del valore assolutamente prevalente che proprio la Costituzione assegna alladifesa del paesaggio, rispetto al quale ogni altro interesse è sicuramente recessivopoiché l'interesse paesaggistico viene considerato dalla giurisprudenzacostituzionale prevalente nella gerarchia degli interessi pubblici."La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è principiofondamentale della Costituzione (art. 9) ed ha carattere di preminenza rispetto aglialtri beni giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio" (Cons. St., II,14 novembre 2019, n. 7839).Ha ribadito ancora il Consiglio di Stato (Cons. St., IV 2 marzo 2020 n. 1486, inmotivazione) che alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma diattenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi,ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione.La Corte costituzionale ha ribadito il valore "assoluto e primario" del paesaggiocon le sentenze nn. 218 e 246 del 2017.
N. 00303/2021 REG.RIC.10.4. Rileva parte appellante che " Infine, in sede consultiva, il CGARS harecentemente statuito che "l'addotta circostanza che il fabbricato ricada in un'areaampiamente urbanizzata, per la presenza dell'aeroporto, e antropizzata noncostituisce un caso di deroga al vincolo in questione, che, come anche di recenteaffermato da questo Consiglio (v. parere n. 136/2020) non ammette costruzioni"anche se per avventura su comparti territoriali già compromessi da edificazioneantecedente" (numero 233/2020 Ad. del 16 giugno 2020).11. Il Collegio in conclusione, ritenendo fondato il motivo, accoglie l'appelloproposto dal Comune di Siracusa e, per l'effetto, in riforma della sentenzaappellata, respinge il ricorso di primo grado.In difetto di costituzione dell'appellata, non riemergono gli altri motivi del ricorsodi primo grado che il Tar ha assorbito.12. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidatein dispositivo.P.Q.M.Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sedegiurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafeproposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata respinge ilricorso di primo grado.Condanna parte appellata a rifondere al Comune di Siracusa le spese del doppiogrado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila) oltre spese accessorie perlegge.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021,tenutasi da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:Rosanna De Nictolis, PresidenteRaffaele Prosperi, ConsigliereMarco Buricelli, Consigliere
N. 00303/2021 REG.RIC.Maria Immordino, ConsigliereAntonino Caleca, Consigliere, EstensoreL'ESTENSOREIL PRESIDENTEAntonino CalecaRosanna De NictolisIL SEGRETARIO
29-06-2021 13:50
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