Supplenze sui posti di potenziamento: non è possibile nominare per assenze brevi o saltuarie.
L'attribuzione di incarichi a tempo determinato su cattedre di potenziamento, in alcuni casi, ha determinato problemi applicativi. L'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con la nota 35716 del 24 ottobre 2016, chiarisce alcuni aspetti. Sui posti di potenziamento sono solo possibili supplenze annuali, quando il posto di organico di diritto è rimasto vacante. Se il posto è stato occupato da un titolare, poi assente per tutto l'anno, è possibile attribuire supplenze fino al termine delle attività didattiche. Il comma 95, articolo 1, della legge 107/2015, a questo proposito, stabilisce che «a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, numero 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria. Non è dunque possibile nominare sui posti di potenziamento per assenze brevi o saltuarie (malattia, lutto, maternità ecc..)». Ulteriori chiarimenti, in merito a questa problematica, sono stati forniti dalle circolari che hanno trasmesso i decreti interministeriali relativi all'organico di diritto e all'organico di fatto. La Cm, protocollo numero 11729 del 29.04.2016 (“Organico di diritto”) rammenta che nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa non sono previste sostituzioni ad eccezione delle ore strettamente necessarie conseguenti a sdoppiamento delle classi o di singoli insegnamenti e alle attività di carattere curriculare previste dal Ptof, riferite, comunque, ad assenze superiori a 10 giorni. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, nella nota è rilevato che il posto di potenziamento sul sostegno può essere assegnato tutto o in parte al docente per seguire gli alunni disabili secondo quanto previsto dal Ptof. Lo stesso, in assenza di docenti specializzati, può essere assegnato anche a docenti privi del titolo di specializzazione.
Casi particolari
È possibile, solo per assenze superiori a 10 giorni, nominare sui posti di potenziamento qualora il docente sia impegnato in insegnamento frontale su materie curriculari, sdoppiamento delle classi, istituzioni di classi a tempo pieno e, in modo proporzionale, sulle base delle ore di insegnamento se utilizzato anche su spezzone orario. Per la sostituzione, in caso di assenza del docente di potenziamento sul sostegno, valgono le stesse regole specificate per i posti comuni.
30-10-2016 13:53
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