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Sentenza

Il passo carrabile non comprende anche la sbarra automatica....
Il passo carrabile non comprende anche la sbarra automatica.
TAR Liguria, sez. II, sentenza 16 dicembre 2015 – 11 gennaio 2016, n. 17
Presidente Pupilella – Estensore Vitali

Fatto e diritto

Con ricorso notificato in data 7.5.2015 la signora Pontiggia Maria Raffaella ed altri sette litisconsorti, proprietari di alcuni box ubicati sul fondo di una strada cieca di proprietà comunale, espongono di aver ottenuto autorizzazione 12.2.2014, n. 3982 per passo carrabile, e di aver posizionato sul varco dello stesso una sbarra automatica per regolare l'accesso carraio.
Impugnano il provvedimento dirigenziale del comune della Spezia 17.3.2015, n. 25030, di revoca/annullamento dell'autorizzazione per passo carrabile, e di ingiunzione della rimozione immediata della sbarra.
Il provvedimento comunale, assunto in esito ad alcune segnalazioni dei vicini, è motivato con la circostanza che il varco del passo carraio sarebbe posizionato in modo da incorporare una porzione della pubblica via Toti.
A sostegno del gravame hanno dedotto tre motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione di legge, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii..
Il comune non avrebbe fatto alcuna istruttoria preliminare circa la vocazione pubblica dell'area interclusa dalla sbarra, area che sarebbe utilizzata esclusivamente dai proprietari dei box.
2. Violazione di legge, art. 21-nonies L. n. 241/1990 e ss.mm.ii..
Il provvedimento di ritiro non conterrebbe la necessaria individuazione di un interesse pubblico prevalente su quello privato dei proprietari dei box, destinatari dell'atto ampliativo ritirato.
3. Eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà del provvedimento.
Senza l'apposizione della sbarra, l'autorizzazione per passo carrabile si rivelerebbe inutile, stante l'abitudine di alcuni residenti di parcheggiare in modo da intralciare l'accesso ai box.
Si è costituito in giudizio il comune della Spezia, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2015 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è in parte fondato, con riferimento all'annullamento dell'autorizzazione 12.2.2014, n. 3982 per passo carrabile.
Occorre premettere come, alla luce delle emergenze documentali in atti (cfr. la documentazione di progetto dei box – doc. 10 delle produzioni 1.6.2015 di parte comunale, nonché il doc. 15 delle produzioni 4.11.2015), non possa seriamente contestarsi la natura pubblica della porzione di via Toti antistante i box, cui si accede per il tramite del passo carraio.
Stando così le cose, pare al collegio che la revoca dell'autorizzazione per passo carrabile sia illegittima: la proprietà pubblica del sedime del varco non fa infatti venire meno il presupposto dell'autorizzazione, che è costituito, ex art. 22 del codice della strada, proprio dalla necessità di accedere – tramite esso – ai fabbricati laterali (nel caso di specie, i box).
Infondato è invece il ricorso avverso l'ingiunzione di rimozione della sbarra.
Premesso che il provvedimento di autorizzazione revocato (doc. 5 delle produzioni 13.5.2015 di parte ricorrente) non reca alcuna menzione della sbarra, che dunque è stata abusivamente installata, è evidente come la stessa precluda di fatto l'utilizzo pubblico del tratto di via abusivamente intercluso, per esempio per effettuare inversione di marcia (specialmente ai mezzi di soccorso).
L'ingiunzione di rimozione della sbarra, non consistendo in un atto di ritiro, non deve del resto necessariamente motivare in ordine alla sussistenza – ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 – di un interesse pubblico prevalente, interesse che pure è insito nella finalità di ripristino dell'uso pubblico della strada, ben potendo il contrapposto interesse privato all'effettivo utilizzo dell'accesso carraio essere adeguatamente tutelato altrimenti, per esempio mediante la posa di dissuasori negli spazi impropriamente utilizzati per la sosta dei veicoli, previa richiesta di occupazione del suolo pubblico ex art. 46 comma 3 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
Stante la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento 17.3.2015, n. 25030, limitatamente alla revoca dell'autorizzazione per passo carrabile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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