Termini per impugnare nel caso di notifica ex articolo 140 cpc. Esemplare sentenza del Tar Sicilia per chiarezza sulla decorrenza del termine di impugnazione.
N. 01641/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00977/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2013, proposto da:
GARGANO Maria Teresa Gargano, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Andò ed elettivamente domciliata presso il suo studio, sito in Palermo nella Via Salvatore Meccio n°16,
contro
il Comune di Palermo, Settore Edilizia Privata, in persona del Dirigente pro tempore, non costituito;
per l'annullamento
- dell'atto di annullamento n. 55 del 20.12.12, prot. n. 908227 con cui il Comune di Palermo ha annullato la DIA prodotta dalla ricorrente ed assunta agli atti del competente ufficio al prot. n. 840068 del 20.11.09;
- dell'atto di annullamento n. 54 del 20.12.12, prot. n. 907986 con cui il Comune di Palermo ha annullato la DIA prodotta dalla ricorrente ed assunta agli atti del competente ufficio al prot. n. 525960 del 13.07.09;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2013 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per la ricorrente l'avv. G. Andò.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, ai sensi dell'art.60 cod. proc. amm., avendo il Collegio accertato la regolarità della notifica al Comune intimato, la completezza della documentazione prodotta ai fini della trattazione delle tematiche oggetto di giudizio ed avendone, il Presidente, dato espresso avviso alle parti costituite, come da verbale.
2. Il ricorso è irricevibile per essere stato notificato tardivamente all'amministrazione comunale.
Infatti gli atti impugnati con il ricorso sono stati notificati dall'amministrazione comunale alla ricorrente il 28/12/2012 mediante deposito presso la casa Comunale di Palermo, e sono stati ritirati dalla stessa ricorrente soltanto in data 13/02/2013.
In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l'impugnazione, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass. Civ., Sez Trib, 11/05/2012 n.7324)
Dunque la notifica deve intendersi perfezionata il decimo giorno dalla spedizione della raccomandata ex art.140 cpc (ossia il 07/01/2013) e da quella data hanno iniziato a decorrere i 60 giorni utili per l'impugnazione in sede giurisdizionale dei provvedimenti notificati, il cui termine deve pertanto intendersi spirato il giorno 08/03/2013.
Poiché, invece, il ricorso risulta presentato per la notifica soltanto il giorno 15/04/2013, il termine per l'impugnazione era ormai spirato e il ricorso deve dichiararsi irricevibile poiché tardivo.
Nulla deve essere statuito sulle spese non essendosi costituita l'amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
06-09-2013 23:18
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