Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Sentenza

La Regione Sicilia limita l'aumento del potenziale idrico in favore di una conce...
La Regione Sicilia limita l'aumento del potenziale idrico in favore di una concessione trentennale. La giurisdizione non è del Tar ma del Tribunale superiore delle acque.
N. 02063/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01883/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1883 del 2013, proposto da Sanpellegrino Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Mazzarella e Marco Sica, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Caltanissetta 1;

contro

la Presidenza della Regione Siciliana, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, via A. De Gasperi 81;
il Dipartimento Regionale dell'Energia, il Distretto Minerario ii Caltanissetta, il Dip. Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti, il Servizio Geologico e Geofisico, l'Osservatorio delle Acque nonché i Comuni di Santo Stefano Quisquina, Alessandria Della Rocca, Cianciana e Bivona;

per l'annullamento

in parte qua, del decreto n. 163 del 20.5.2013, concernente la concessione parziale di aumento emungimento di acqua minerale rispetto all'aumento potenziale richiesto;

delle note n. 26658 del 22.5.2013, n.28080 del 30.5.2013, n. 14186 del 9.4.2013, n. 21278 del 16.4.2013 e n. 153271 del 3042013;

in parte qua, del verbale di portata del 17.12.2012;

delle note n. 17962 del 3.4.2013, n. 33547 del 28.6.2013 e n. 35743 del 10.7.2013;

di tutti gli atti presupposti e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto che sussistono i presupposti per l'adozione di una pronuncia succintamente motivata, atteso che il ricorso si appalesa di facile spedizione, in quanto inammissibile per difetto di giurisdizione.

Ed Invero, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione , da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche (ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, lett. a) con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 27528/08 e 10848/09).

Ed inoltre, le stesse Sezioni Unite hanno osservato che "l'incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è configurabile non solo quando l'atto provenga da organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca manifestazione dei poteri attributi a tale organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi dell'amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore, finisca, tuttavia, con l'incidere immediatamente sull'uso delle acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi". (Cassazione civile , sez. un., 26 luglio 2002 , n. 11126).

Ebbene, poiché il censurato decreto nella parte in cui limita l'aumento del potenziale idrico di cui alla concessione trentennale di acque minerali ha riguardo direttamente al regime delle acque pubbliche, la sua impugnazione va ricondotta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Peraltro, appare anche necessario evidenziare, per quanto qui interessa, che il predetto decreto è stato adottato in esecuzione delle sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 80 del 2011 e n. 49 del 2013;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile e che le spese di lite possono compensarsi, tenuto anche conto della particolarità della fattispecie contenziosa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

Sebastiano Zafarana, Referendario

 		
 		
IL PRESIDENTE, ESTENSORE		
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza