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Sentenza

CGA: Pronuncia sul trattamento pensionistico integrativo. Art. 15 L.r. n. 11/198...
CGA: Pronuncia sul trattamento pensionistico integrativo. Art. 15 L.r. n. 11/1988.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 971/2012 proposto da
BURZOTTA ASCENZIO, SCALISI PAOLO, COSTAMANTE GIU-SEPPE, MESSINA CRISTINA, DIANA ANGELA, SFERLAZZA FRANCESCO, GIRGENTI ANTONINA, in proprio e nella qualità di erede e di titolare della pensione di reversibilità di GENOVESE GIU-SEPPE, GENOVESE ANNA, nella qualità di erede di GENOVESE GIUSEPPE, CATALANO ALDO, BASILE DOMENICO, PEZZINO PIETRO, GUCCIONE MATTEO, COSTAMANTE GIUSEPPA, nel-la qualità di erede e di titolare della pensione di reversibilità di IN-GRASSIA FRANCESCO PAOLO, INGRASSIA GABRIELLA e INGRASSIA ANNAMARIA, nella qualità di eredi di INGRASSIA FRANCESCO PAOLO, DIANA MARIA, nella qualità di erede e di titolare della pensione di reversibilità di PANCUCCI FRANCESCO, PANCUCCI GIOVANNA e PANCUCCI MARISA, nella qualità di eredi di PANCUCCI FRANCESCO, LUPO EMANUELA, nella qua-lità di erede e di titolare della pensione di reversibilità di CANGEMI ANTONINO, CANGEMI ANGELA, CANGEMI ROSA, CANGEMI FRANCESCO e CANGEMI VINCENZO, nella qualità di eredi di CANGEMI ANTONINO, PORCASI MARIA, MIRABILE GIUSEP-PE e ROTOLO ROSALIA, nella qualità di erede e di titolare della pensione di reversibilità di ALBA FRANCESCO, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Milazzo, con domicilio eletto in Palermo, via Simone Corleo n. 32, presso lo studio dell'avv. Angela Lombardo;
c o n t r o
l'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI, in persona del Commissario liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aurelia Spallino, elettivamente domiciliato in Palermo, via G. Del Duca n. 23, presso la sede legale dell'Ente medesino – Affari legali E.A.S. 
per l' annullamento 
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo (sez. I) n. 1091/2012.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'E.A.S.
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Giuseppe Mineo.
Uditi, alla camera di consiglio del 6 marzo 2013, l'avv. A. Lombardo, su delega dell'avv. F. Milazzo, per i ricorrenti e l'avv. A. Spallino per l'E.A.S.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Viene in discussione l'appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso degli odierni appellanti per l'ottemperanza al disposto della sentenza TAR Sicilia – Palermo n. 1091/2012. 
Nel giudizio si è costituito l'Ente appellato, che resiste con memoria, chiedendo il rigetto del gravame perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, eccependo altresì la prescrizione del credito preteso. 
Nella camera di consiglio del 6 marzo 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. 
D I R I T T O
Con unico motivo di ricorso, gli odierni appellanti, in via prin-cipale hanno eccepito l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto il primo Giudice che la sentenza TAR Palermo n. 3407/2002, della quale si era chiesta l'esecuzione, avrebbe “declinato la propria giurisdizione in favore della Corte dei Conti”, per quanto attiene la domanda di pagamento dei maggiori importi dovuti per trattamento pensionistico integrativo.
Articolando il motivo di censura, in particolare, la difesa della parte appellante sostiene che l'oggetto del giudizio definito con la cit. sentenza TAR n. 3407/2002 riguardava esclusivamente la domanda di rideterminazione del trattamento retributivo e la conseguente condan-na al pagamento delle differenze economiche; ovvero, sostiene ancora, circa quei ricorrenti posti in quiescenza successivamente al novembre 1993 e comunque entro la data di proposizione del ricorso, che la domanda riguardava la rideterminazione della “base pensionabile” e del “trattamento di previdenza” a seguito dell'applicazione del beneficio previsto dall'art. 15 L.r. n. 11/1988. E che, pertanto, i ricorrenti non hanno mai richiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico integrativo per effetto dell'incremento della retribuzione dovuta per effetto dell'esatta applicazione degli aumenti previsti dall'art. 5 della L.r. n. 19/1991 e dall'art. 8 del D.P.Reg. 30/01/1993. A tale stregua, dunque, male avrebbe fatto “il Giudice di primo grado ad affermare che il TAR ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti, anche in materia di trattamento pensionistico integrativo, che è cosa ben diversa dalla pensione che viene erogata dall'ente previdenziale (nel-la specie l'INPS)”.
In via subordinata, poi, la parte appellante ritiene che, tutt'al più, l'interpretazione data dal primo Giudice alla cit. sentenza n. 3407/2002 potrebbe riguardare il personale posto in quiescenza suc-cessivamente al novembre 1993 e non i dipendenti posti in pensione antecedentemente a tale data, nonché coloro che sono stati posti in pensione successivamente alla data (24/7/1995) di notifica del ricorso.
L'appello è infondato per le ragioni che qui di seguito si preci-sano.
Con la sentenza n. 3407/2002, il TAR Palermo, accogliendo in parte il ricorso proposto, dopo aver ritenuto infondata: a) la pretesa per la quale “gli incrementi retributivi dettati dall'art. 5 L.r. n. 19/1991 e  dal D. PRES 30.01.1993 comporterebbe l'aumento dello stipendio tabellare (tabella ‘O' annessa alla L.r. n. 41/85) con conse-guente obbligo dell'Ente di operare la ricostruzione di ciascuna posi-zione retributiva sulla base delle nuove basi tabellari”, ovvero infon-data b) la pretesa “di applicare il meccanismo di adeguamento degli incrementi retributivi previsti dall'art. 5 L.r. n. 11/1988 anche per i bienni successivi al 1990” – dopo aver respinto la pretesa dei ricorrenti di veder applicato il meccanismo di aumento stipendiale previsto dall'art. 5, comma 5°, L.r. n. 18/1991, ha viceversa ritenuto fondata la domanda, posta in via subordinata per far dichiarare che “gli aumenti stipendiali previsti dalla legge n. 19/91 concorrono a determinare la retribuzione individuale e che devono conseguentemente essere presi in considerazione al fine di determinare gli aumenti periodici biennali previsti per coloro che si trovano all'8^ classe stipendiale”: mentre ha ritenuto “inammissibile”, per carenza di giurisdizione del G.A. “la domanda concernente la refluenza della normativa de qua sulle pensioni spettanti ai ricorrenti già in quiescenza,rientrando la questione nelle attribuzioni della Corte dei Conti”. 
Questi i passaggi salienti della sentenza n. 3407/2002, della quale qui la parte appellante eccepisce senza fondamento l'erronea interpretazione: atteso che la decisione ha inequivocabilmente escluso, con forza di giudicato, la competenza del G.A., ovvero ha ritenuto la competenza della Corte dei Conti, a giudicare su domande in qualsiasi modo pertinenti con la determinazione del trattamento pensionistico, così come invocato (con la “la domanda concernente la refluenza della normativa de qua sulle pensioni …”) dai ricorrenti. Sicché appare corretto quanto dedotto dalla sentenza TAR n. 1091/2012 qui impugnata, allorquando, in particolare, ha escluso, ai fini della corretta ottemperanza della cit. sentenza TAR n. 3407/2002, la competenza del G.A. “in ordine alla materia dei trattamenti pensionistici”: senza che tale statuizione possa ritenersi smentita ma piuttosto corroborata, dalla successiva precisazione in punto di rito operata dal primo Giudice, allorquando assume che “non appare significativo” in sede di ottemperanza, “rilevare che il trattamento pensionistico integrativo ha in realtà natura retributiva ...”: (atteso che) “indipendentemente dall'esame della fondatezza di tale asserzione, è evidente che la natura di tale trattamento si sarebbe dovuta far valere nel giudizio cognitorio eventualmente impugnando la sentenza che ha declinato la giurisdizione del G.A. su tutti i trattamenti pensionistici spettanti ai ricorrenti e non può essere introdotta nel presente giudizio, al fine di ottenere la sostanziale riforma di quanto deciso in sede cognitoria”. Assunto con il quale, come è agevole rendersi conto, viene risolta una diversa questione, per la quale la parte ricorrente riteneva di poter invocare la competenza del G.A. sulla base della ritenuta natura retributiva del c.d. trattamento pensionistico integrativo: e che il primo Giudice correttamente ha risolto deducendo l'irritualità della domanda in quanto proposta in sede di ottemperanza, piuttosto che nella compe-tente sede cognitoria. 
Rispetto a quanto assentito con il decisum posto della sentenza TAR n. 3407/2002, appare dunque in contrasto, anche sotto il profilo della coerenza logica della motivazione addotta, quanto è stato eccepito dalla difesa della parte appellante, secondo la quale “la domanda non riguardava … il trattamento pensionistico integrativo, bensì la ‘pensione': sicché “la pronuncia di inammissibilità per difetto di giurisdizione non poteva, pertanto, che riferirsi a quest'ultima domanda, avente per oggetto la rideterminazione della ‘pensione' con l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 15 L.r. n. 11/1988, definita dal Giudice Amministrativo ‘normativa de qua”. 
Così formulato, invero, il motivo, per quanto sopra rilevato, è frutto di un evidente fraintendimento di quanto assentito con la sen-tenza qui impugnata, che anche sotto questo profilo risulta essere im-mune daI vizi contestati, perché puntualmente aderente con il decisum posto della sentenza TAR n. 3407/2002.
Oltre che inammissibile trattandosi verosimilmente di domanda nuova, le stesse ragioni che determinano l'infondatezza del motivo principale di appello giustificano anche nel merito il rigetto di quanto dedotto dalla parte appellante in via subordinata: atteso che con la sentenza impugnata nella sostanza si è ribadita l'estraneità di ogni questione relativa al trattamento pensionistico a quanto deciso con la ottemperanda sentenza n. 3407/2002, ovvero, l'irritualità di ogni richiesta concernente la controversa natura giuridica del c.d. trattamento pensionistico integrativo.
In conclusione, i motivi di gravame appaiono infondati e l'appello va respinto.
Le spese del giudizio, in considerazione della natura della con-troversia, possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinge l'appello e compensa tra le parti le spese del giudizio. 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministra-tiva per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 6 marzo 2013, con l'intervento dei signori: Guido Sale-mi, Presidente f.f., Vincenzo Neri, Marco Buricelli, Giuseppe Mineo, estensore, Alessandro Corbino Componenti.
F.to Guido Salemi, Presidente f.f.
F.to Giuseppe Mineo, Estensore
Depositata in Segreteria
  31 Ottobre 2013
Avv. Antonino Sugamele

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