Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Sentenza

CARABINIERI: Alloggio di servizio - Utilizzazione nella sede di destinazione - C...
CARABINIERI: Alloggio di servizio - Utilizzazione nella sede di destinazione - Comandante - Diritto - Conseguenze.
Autorità:  Consiglio di Stato  sez. IV
Data:  02 ottobre 2012
Numero:  n. 5180

                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                        Il Consiglio di Stato                        
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)                             
ha pronunciato la presente                                           
                               SENTENZA                              
sul ricorso numero di registro generale 5391 del 2010, proposto da:  
Ministero   della   Difesa,   in  persona  del  Ministro  in  carica,
rappresentato  e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla
via dei Portoghesi n. 12;                                            
                                contro                               
Sa.  Ma.,  rappresentato  e difeso dagli avv.ti Marco Napoli, Giorgio
Cugurra  e  Laura  Rainaldi,  e  presso  lo  studio  di  quest'ultima
elettivamente  domiciliato  in  Roma,  al viale XXI Aprile n. 11, per
mandato   a  margine  della  memoria  di  costituzione  nel  giudizio
d'appello;                                                           
per la riforma                                                       
della  sentenza del T.A.R. per l' Emilia Romagna, Sezione staccata di
Parma,  n.  671  del 22 settembre 2009, resa tra le parti, con cui, in
accoglimento   del  ricorso  in  primo  grado  n.  30/2006,  proposto
dall'odierno appellato Sa. Ma., è stata annullata la nota del Comando
Regione   Carabinieri   "Emilia   Romagna"   sm/ufficio  personale n.
2261/131C  di  prot.  del 15 febbraio 2005 ed è stato riconosciuto il
diritto  dell'interessato  al  risarcimento  del  danno connesso alla
mancata disponibilità dell'alloggio di servizio dal 23 settembre 2003
sino a dicembre 2005, in misura pari a complessivi Euro 20.135,48 (di
cui  Euro  6.229,44  per  trasferte in autovettura, Euro 4.958,04 per
canoni  locativi di immobile adibito ad abitazione in Ravarino e Euro
8.948,00  per  canoni  locativi  di  immobile adibito ad abitazione in
Montecchio  Emilia,  spese d'intermediazione, spese per il trasloco),
nonché  agli  ulteriori  canoni  sino  alla consegna dell'alloggio di
servizio                                                             
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato Sa. Ma.;     
Vista  l'ordinanza  di  questa Sezione n. 3366 del 21 luglio 2010, di
accoglimento  della istanza incidentale di sospensione dell'efficacia
esecutiva  della  sentenza impugnata, sotto il profilo comparativo del
danno;                                                               
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore,  nell'udienza  pubblica del giorno 29 maggio 2012, il Cons.
Leonardo  Spagnoletti e uditi l'avvocato di Stato Stefania Nicoli per
l'Autorità statale appellante e l'avv. Laura Rainaldi per l'appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              

(Torna su   ) Fatto
FATTO e DIRITTO
1.) Con appello notificato il 3 giugno 2010 e depositato il 15 giugno 2010 il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, ha impugnato la sentenza del T.A.R. per l' Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 671 del 22 settembre 2009.
Con la predetta sentenza, in accoglimento del ricorso cumulativo proposto in primo grado e ivi iscritto al n. 30/2006, annullata la nota del Comando Regione Carabinieri "Emilia Romagna" sm/ufficio personale n. 2261/131C di prot. del 15 febbraio 2005 -recante riscontro a istanza dell'interessato, è stato riconosciuto il diritto di Sa. Ma., maresciallo ordinario dell'Arma dei Carabinieri, al risarcimento dei danni cagionati dalla mancata assicurazione della disponibilità di alloggio di servizio, in relazione al suo trasferimento alla Stazione dei Carabinieri di Montecchio Emilia quale "addetto alla stazione, con alloggio di servizio", liquidati in complessivi Euro 20.135,48 (di cui Euro 6.229,44 per trasferte in autovettura, Euro 4.958,04 per canoni locativi di immobile adibito ad abitazione in Ravarino e Euro 8.948,00 per canoni locativi di immobile adibito ad abitazione in Montecchio Emilia, spese d'intermediazione, spese per il trasloco), oltre agli ulteriori canoni locativi pagati a terzi sino alla consegna dell'alloggio di servizio.
Il giudice amministrativo emiliano, dopo aver minutamente ricostruito la vicenda amministrativa, ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse stato violato l'art. 2 comma 2 della legge n. 241/1990, in relazione al termine fissato dal d.m. n. 690/1996 per la conclusione del procedimento relativo alla concessione degli alloggi di servizio, per non aver l'interessato conseguito la disponibilità dell'alloggio, nonché dell'art. 7 del decreto interministeriale 3 giugno 1989, per non aver provveduto l'Amministrazione, scaduto il termine di cui al precedente art. 4 (tre mesi), improrogabile anche secondo circolare del Comando Generale dell'Arma dell'8 gennaio 1998, all'emanazione dell'ordinanza di recupero coatto.
Premessa quindi l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione, e richiamatane la responsabilità ex art. 2043 cod. civ., la sentenza ha riconosciuto e liquidato i danni patrimoniali da essa cagionati al Ma., come supra meglio precisati.
L'appello, senza rubricazione di motivi, sostiene che la mancata consegna dell'alloggio sarebbe dipesa non già da colpa d'apparato sebbene da fatti obiettivi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, richiamando peraltro la circolare n. 27/212 del 5 dicembre 1990 che escluderebbe l'applicazione delle disposizioni e dei termini di cui agli art. 4 e 7 del decreto interministeriale 3 giugno 1989 "laddove il personale trasferito ad altra sede con alloggio gratuito non abbia ricevuto dall'Amministrazione la materiale disponibilità del nuovo alloggio"; ipotesi inveratasi nel caso di specie poiché entrambi gli alloggi di servizio presso la Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Montecchio Emilia erano occupati, l'uno -riservato al vicecomandante- dal comandante della Stazione, maresciallo Carlo Chiuri, l'altro -riservato al comandante- dal precedente comandante tenente Antonio Berardi, in un primo tempo a titolo di assegnazione temporanea sino al termine del ciclo addestrativo presso la Scuola Ufficiali dell'Arma, successivamente, e ancorché trasferito alla Legione Carabinieri di Lodi quale Comandante del Nucleo Radiomobile, perché l'alloggio ivi assegnatogli non si era ancora liberato, essendo stato alla fine consegnato l'alloggio al Ma. il 4 marzo 2006.
L'appellato, con la memoria di costituzione in giudizio e la successiva memoria depositata in vista dell'udienza di discussione, ha a sua volta dedotto l'infondatezza del gravame, rilevando come in effetti la protrazione dell'occupazione dell'alloggio da parte del Berardi riguardasse non già le esigenze abitative di quest'ultimo sebbene il solo deposito di masserizie ed effetti personali, e che in ogni caso tanto il decreto interministeriale 3 giugno 1989, quanto la circolare dell'8 gennaio 1998, imponevano la liberazione dell'alloggio, cui non poteva ostare la superata circolare del 5 dicembre 1990.
Con ordinanza n. 3366 del 21 luglio 2010 è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sotto il profilo comparativo del danno.
All'udienza pubblica del 29 maggio 2012 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.
2.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata, nei sensi di seguito precisati.
2.1) Giova premettere in punto di fatto, ad integrazione della narrativa che precede, che:
- il maresciallo ordinario Sa. Ma., già in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Ravarino, fu trasferito alla Stazione Carabinieri di Montecchio Emilia quale "addetto alla Stazione, con alloggio di servizio", con nota n. 1543/102001 I di prot. del 4 luglio 2003, mente con provvedimento del 23 settembre 2003, notificatogli il 15 gennaio 2004, gli fu concesso il godimento dell'alloggio di servizio;
- presso la Stazione Carabinieri di Montecchio Emilia erano disponibili due alloggi di servizio, l'uno per il Comandante della Stazione, l'altro per l'addetto (o vicecomandante in linea gerarchica);
- l'alloggio del Comandante della Stazione, già occupato da Antonio Berardi, già Comandante della Stazione, e nominato sottotenente del ruolo speciale nell'ottobre 2002, rimase occupato da quest'ultimo nel periodo di svolgimento del ciclo addestrativo presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri, con ciò sospendendosi l'esecuzione del provvedimento di revoca della concessione dell'alloggio, emanato il 3 dicembre 2002;
- il nuovo Comandante della Stazione, maresciallo Carlo Chiuri occupò quindi l'altro alloggio di servizio dal 24 dicembre 2002;
- pur dopo il termine del periodo di addestramento, il Berardi continuò ad occupare l'alloggio di servizio, ancorché destinato alla Legione dei Carabinieri di Lodi quale Comandante del Nucleo operativo radiomobile, onde il Ma., per lo svolgimento del servizio, continuò a occupare dapprima un alloggio in locazione a Ravarino, sobbarcandosi i relativi trasferimenti giornalieri a Montecchio sino all'ottobre del 2004, quindi prese in locazione, a proprie spese, un immobile in Montecchio Emilia;
- l'alloggio di servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Montecchio fu consegnato al maresciallo Ma. soltanto il data 4 marzo 2006.
2.3) Come ricordato nella narrativa in fatto, la disciplina relativa alla concessione e al rilascio degli alloggi di servizio per i militari dell'Arma dei Carabinieri, applicabile ratione temporis, è costituita dal decreto del Ministro della Difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'Interno, del 3 giugno 1989.
Trattasi di disposizioni di natura regolamentare, emanate in attuazione della previsione dell'art. 9 comma 2 del d.l. 21 settembre 1987, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, che estese, al primo comma, "...al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato..." la disciplina recata all'art. 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (relativa alla classificazione e concessione degli alloggi di servizio della Guardia di Finanza).
Ciò posto, è pienamente condivisibile l'assunto da cui muove la sentenza del giudice amministrativo emiliano: a seguito della scadenza della sospensione del provvedimento di revoca della concessione dell'alloggio di servizio al Berardi, ossia alla scadenza del ciclo addestrativo -che la stessa Avvocatura generale riconosce nell'atto d'appello essere intervenuta sin dal 25 luglio 2003, in epoca anteriore alla concessione dell'alloggio al Ma., l'Arma avrebbe dovuto procurare il rilascio dell'unità immobiliare, in modo da consentirne l'utilizzazione da parte del nuovo Comandante maresciallo Chiuri, che a sua volta era stato costretto ad occupare dal 24 dicembre 2002 il secondo alloggio di servizio, destinato all'addetto o vicecomandante.
In ogni caso, a far tempo dalla concessione dell'alloggio di servizio al Ma. (23 settembre 2003), questi avrebbe dovuto essere messo in condizione di assumere la detenzione dell'immobile, procurandosi al Berardi altro alloggio di servizio nella sede di destinazione, e se del caso esercitando i poteri di autotutela esecutiva previsti dal combinato disposto degli artt. 4 e 7 del decreto interministeriale.
Nè è casuale che il termine di novanta giorni per il rilascio dell'alloggio da parte del militare che non abbia più titolo a detenerlo coincida con quello (tre mesi) per il quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 20022005 ed al biennio economico 20022003"), è ammesso che il personale trasferito con diritto ad alloggio di servizio possa ottenere il rimborso del canone di locazione "...per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi"; disposizione quest'ultima riprodotta anche dall'art. 14 comma 2 del successivo d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, relativo al quadriennio normativo 20062009 e al biennio economico 20062007.
E" evidente, infatti, che le richiamate disposizioni hanno contemplato l'ipotesi in cui l'alloggio di servizio concesso non sia ancora disponibile, autorizzando il rimborso del canone locativo entro il limite temporale nel quale l'alloggio deve essere rilasciato da chi lo occupa.
Sotto tale profilo, nessuna indicazione derogatoria rispetto a disposizioni di rango regolamentare può essere riconosciuta alla circolare del Comando Generale dell'Arma n. 27/212 del 5 dicembre 1990, che deve essere intesa, logicamente, nel senso che sia consentito permanere nell'alloggio di servizio qualora il personale trasferito ad altra sede non abbia conseguito la disponibilità di altro alloggio, ma beninteso se ed in quanto l'alloggio occupato non sia stato assegnato ad altro personale.
In ogni caso, poi, le previsioni recate dalla suddetta circolare sono state superate, secondo quanto pure esattamente opinato dal giudice amministrativo emiliano, da quelle contenute nella successiva circolare dell'8 gennaio 1998 per la quale "in nessun caso" può prorogarsi il rilascio dell'alloggio di servizio oltre il periodo massimo di tre mesi ex art. 4 del decreto interministeriale.
2.4) Deve invece revocarsi in dubbio il titolo della responsabilità dell'Amministrazione in ordine alle conseguenze dannose della propria inerzia nel procurare la disponibilità dell'alloggio di servizio all'appellato, che la sentenza gravata riconduce all'art. 2043 cod. civ.
La concessione dell'alloggio di servizio, pur inquadrandosi nel genus delle concessioni amministrative del godimento di un bene pubblico (nella specie appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato) è indissolubilmente correlata con il rapporto d'impiego nelle peculiari connotazioni che esso assume in ambito militare, con la necessità di pronta e immediata presenza nel luogo di svolgimento dei servizi d'istituto.
In tale prospettiva, il godimento dell'immobile, una volta intervenuta la concessione, è causalmente connesso al rapporto, con una valenza economica specifica integrativa del trattamento economico di attività, e l'Amministrazione ha il dovere di procurarne la disponibilità, secondo quanto rilevato, in fattispecie analoga dalla giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. VI, 8 maggio 2006, n. 2506).
Ne consegue che la responsabilità dell'Amministrazione ha natura contrattuale e non già extracontrattuale, soggiacendo alle relative regole, ivi compresa quella enunciata dall'art. 1218 cod. civ.
Nel caso di specie l'Amministrazione non ha dimostrato che la mancata assicurazione della disponibilità dell'alloggio di servizio sia riconducibile a causa non imputabile, ovvero a factum principis o a caso fortuito, i cui estremi non possono ovviamente ravvisarsi in una sorta di "catena" causale (l'omessa riconsegna di alloggi da parte dei loro detentori trasferiti di sede e/o destinati ad altri impieghi operativi) che rinvia, in effetti, a disfunzioni organizzative connesse ad una difettosa programmazione di trasferimenti con concessione di alloggi di servizio, e quindi, comunque e in ogni caso a defaillance d'apparato.
Nessuna contestazione è stata avanzata, invece, dall'appellante in ordine alla misura della liquidazione dei danni, che appare, peraltro, ragionevole e coerente alla documentazione probatoria esibita nel giudizio di primo grado.
3.) In conclusione, l'appello in epigrafe deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata, salva la precisazione che precede in ordine al titolo della responsabilità, e con conseguente condanna alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio d'appello, liquidati come da dispositivo.
(Torna su   ) P.Q.M.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta l'appello di cui al ricorso n. 5391/2010 e condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, alla rifusione, in favore dell'appellato Sa. Ma., delle spese ed onorari del presente giudizio, liquidati in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nella misura dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente FF
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02 OTT. 2012
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza