Annullato il provvedimento del Sindaco di Ardea. L' ordinanza asseritamente contingibile e urgente non è né contingibile né urgente. Tar Lazio Sez. Seconda Ter - Sent. del 26.07.2011, n. 6700
Tar Lazio Sez. Seconda Ter - Sent. del 26.07.2011, n. 6700
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7442 del 2010, proposto da:
N. M.,
contro
Comune di Ardea, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 190 del 13 maggio 2010 recante l'istituzione del divieto di accesso, di transito e di sosta veicolare su entrambi gli accessi presenti in via (…) che conducono l'uno in via (…) e l'altro in via delle (…).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2011 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l'ordinanza contingibile ed urgente in questa sede avversata, avente ad oggetto la regolamentazione del transito veicolare in Ardea presso il complesso immobiliare denominato “Lido delle (…)”, il Sindaco di Ardea ha disposto l'interdizione del traffico veicolare e della sosta all'interno della predetta area condominiale negli accessi che conducono ad alcune palazzine tra cui quella dove vive la ricorrente, consentendo la circolazione e il parcheggio per i veicoli solo nell'area antistante gli ingressi al complesso residenziale sopra denominato.
Il provvedimento è stato adottato per assicurare la pacifica e ordinata convivenza dei soggetti residenti, considerato l'utilizzo “improprio dell'area suddetta da parte dei cittadini comunitari ed extracomunitari, dediti alla commissione di illeciti penalmente perseguibili, quali assunzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furti di autoveicoli e loro smontaggio ecc. nonché situazioni di disagio alla libera circolazione all'interno dell'area condominiale”.
Avverso la detta ordinanza è proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce:
- 1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 54 del d. lgs. n. 267 del 2000: eccesso di potere per erroneità dei presupposti nonché per violazione del canone di proporzionalità nella comparazione degli interessi in gioco; difetto di motivazione: motivazione perplessa, insufficiente e contraddittoria. La ricorrente, in particolare si duole del fatto che l'ordinanza impugnata sarebbe stata emanata senza la sussistenza dei presupposti di legge quali l'urgenza, la temporaneità, la contingibilità, l'urgenza e la proporzionalità.
- 2) inopportunità del provvedimento. Secondo la ricorrente l'ordinanza contestata non risolverebbe la situazione di pericolo in cui versano i residenti rispetto agli illeciti penalmente perseguibili che si verificano all'interno dell'area condominiale e che con l'ordinanza vogliono scongiurarsi, anzi la circostanza per cui è consentito solo il traffico pedonale espone ad un maggior pericolo i residenti che di sera devono raggiungere a piedi le loro abitazioni.
Nella camera di consiglio del 7 dicembre 2010 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare dell'atto impugnato.
Non risulta costituita in giudizio l'amministrazione comunale intimata.
Alla pubblica udienza dell'8 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
In primo luogo il Collegio rileva che l'ordinanza contingibile ed urgente appartiene alla categoria degli ordini che le autorità amministrative sono autorizzate ad emanare per far fronte, con misure normalmente provvisorie e con efficacia ed immediatezza, a situazioni non prevedibili di pericolo attuale o imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti. La legge che autorizza l'adozione di tale ordinanza, pur prevedendo, in presenza di detta situazione di fatto, il fine di interesse pubblico che deve essere perseguito e l'autorità amministrativa competente, non tipizza il suo contenuto allo scopo di consentire alla P.A. di far fronte in maniera duttile ed agevole alle mutevoli circostanze che si verificano. Le ragioni di urgenza giustificano, dunque, una atipicità contenutistica che deroga al principio di legalità sostanziale. In altri termini, il contenuto è “implicito” nel fine da perseguire. Tale deroga si giustifica all'esito di un complessivo bilanciamento dei valori soltanto se sussistono effettivamente i presupposti di fatto, rappresentati dalla contingibilità ed urgenza di provvedere, che non consentono all'Amministrazione procedente di farvi fronte con i poteri ordinari. (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 3 maggio 2011 , n. 606; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 09 febbraio 2010, n. 120).
Il potere esercitabile dal sindaco ai sensi dell'art. 54 d.lg. n. 267 del 2000 presuppone una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, che non possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento, e tale da risolvere una situazione comunque temporanea. L'ordinanza sindacale contingibile e urgente di cui all'art. 54, comma 2, d.lg. n. 267 del 2000, prevista per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 24 marzo 2006 , n. 1537).
Alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, vanno accolte le censure proposte in ricorso in quanto l'azione amministrativa del Comune di Ardea manca dei presupposti di legge.
Va in primo luogo evidenziato che nell'impugnata ordinanza manca il termine finale del divieto adottato, per cui certamente non può considerarsi legittima la limitazione sine die della circolazione dei cittadini che risiedono nel complesso Lido delle (…).
Lo strumento giuridico adottato non può considerarsi ordinario strumento per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, che invece devono essere assicurati dagli organi istituzionali a ciò deputati mediante l'adozione di misure di contrasto mirate e non con divieti generalizzati che inibiscono la libertà di movimento della generalità dei cittadini, ed in particolare di coloro che non sono dediti ad attività delittuose nel complesso residenziale interessato dall'ordinanza.
Né tantomeno, alla luce di tale gravosa limitazione, può considerarsi che l'ordinanza adottata scongiuri i pericoli per i residenti i quali potrebbero, invece, essere esposti a maggiori rischi, soprattutto la sera, dovendo raggiungere a piedi le proprie abitazioni.
Né, infine, può considerarsi sufficientemente motivata l'ordinanza 190/2010 considerato che non si evince in maniera chiara in che modo si intendono assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini attraverso la limitazione della circolazione di tutti i cittadini della zona.
Per le su esposte considerazioni il ricorso va accolto siccome fondato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2011
03-08-2011 00:00
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